Art. 2

Territorio e sede

  1. L’organizzazione della Città metropolitana si articola in una o più zone omogenee. Il Consiglio metropolitano, nei modi ed alle condizioni previste dalla legge e dallo statuto, provvede:
  2. a. al riconoscimento, quale zona omogenea, degli ambiti territoriali considerati dalla legge regionale 22 giugno 1993, n. 16, e di ogni altro ambito territoriale individuato dai Comuni per l’esercizio associato di loro funzioni e servizi;
  3. al riconoscimento di zone omogenee anche sulla base di apposita deliberazione dei Consigli dei Comuni che intendono farvi parte, ove vengano concordemente riconosciute le specificità che ne accomunano il territorio, le funzioni che utilmente potrebbero essere valorizzate, associate o delegate sulla base di tali specificità e le modalità di rappresentanza e relazione richieste presso gli organi della Città metropolitana.
  4. Il riconoscimento delle zone omogenee avviene comunque sulla base di una delimitazione territoriale avente caratteristiche geografiche, demografiche, storiche, economiche ed istituzionali tali da farne l’ambito ottimale per l’esercizio sia in forma associata di servizi comunali sia delegato di funzioni metropolitane.
  5. L’esercizio associato di servizi o delegato di funzioni nell’ambito delle zone omogenee viene incentivato, anche economicamente, mediante forme di integrazione dei servizi metropolitani con quelli dei Comuni ricompresi nelle zone omogenee.
  6. Il Piano strategico, il Piano territoriale ed il Documento Unico di Programmazione della Città metropolitana sono articolati tenuto conto delle zone omogenee e, nei relativi ambiti, con il loro accordo.
  7. Gli organismi di coordinamento delle zone omogenee possono formulare proposte agli organi ed esprimere pareri sugli atti della Città metropolitana che le riguardano.

Art. 7

Pianificazione strategica

  1. Il Piano strategico viene adottato, sentiti i rappresentati delle zone omogenee, dal Consiglio metropolitano, pubblicato nel sito istituzionale e sottoposto, nei successivi trenta giorni, alle osservazioni dei rappresentanti della società civile, delle categorie, degli ordini professionali e dei sindacati riuniti nel Forum permanente.

Art. 12

Attribuzioni del Consiglio metropolitano

  1. Oltre a quanto previsto dalla legge e dallo Statuto, il Consiglio metropolitano:…g. costituisce, d’intesa con la Regione, zone omogenee per specifiche funzioni;

Art. 18

La Conferenza metropolitana

  1. La Conferenza esercita le sue attribuzioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto ed in caso di:…e. approvazione del riconoscimento di zone omogenee in mancanza di intesa con la Regione, per la quale è richiesto il voto favorevole almeno dei due terzi dei componenti in carica, e parere sul regolamento per la loro istituzione, riconoscimento e la disciplina dei rapporti con gli organi ed uffici della Città metropolitana.

  1. Il regolamento stabilisce altresì i casi, i modi ed i limiti in base ai quali i rappresentanti delle Unioni dei Comuni e delle zone omogenee partecipano alla Conferenza ed ai suoi organismi.

Art. 29

Approvazione e revisione dello Statuto

  1. La Città metropolitana approva il regolamento per la procedura di istituzione e riconoscimento delle nuove zone omogenee e la disciplina dei loro rapporti con i propri organi ed uffici, quello sulla partecipazione e la Carta dei Valori, rispettivamente previsti ai precedenti articoli 2 e 5, entro sei mesi dalla entrata in vigore dello Statuto; gli altri regolamenti ed i piani dal medesimo previsti sono adottati entro i successivi sei mesi.