Art. 8
Pianificazione territoriale generale e di coordinamento
1. La Città metropolitana di Venezia esercita la funzione fondamentale di pianificazione territoriale infrastrutturale e di coordinamento attraverso un unico Piano territoriale generale. Il Piano territoriale generale delinea gli elementi e gli obiettivi della Città metropolitana, in dichiarata coerenza con gli indirizzi dettati dal Piano strategico e può comprendere le linee guida generali per la redazione dei regolamenti, al fine di razionalizzare e semplificare la relativa disciplina.
2. Il Piano territoriale generale ha efficacia prescrittiva e prevalente limitatamente alle previsioni delle strutture di comunicazione, delle reti dei servizi e delle infrastrutture di portata sovra comunale, nonché valenza autorizzatoria dei Piani di Assetto Territoriale dei Comuni compresi nel suo territorio redatti in regime di copianificazione.
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4. Il Piano territoriale incentiva il coordinamento e l’integrazione delle banche dati dei Comuni e degli altri soggetti pubblici e privati, con il fine di alimentare il sistema informativo territoriale della Città metropolitana.