Art. 8

Pianificazione territoriale generale e di coordinamento

1. La Città metropolitana di Venezia esercita la funzione fondamentale di pianificazione territoriale infrastrutturale e di coordinamento attraverso un unico Piano territoriale generale. Il Piano territoriale generale delinea gli elementi e gli obiettivi della Città metropolitana, in dichiarata coerenza con gli indirizzi dettati dal Piano strategico e può comprendere le linee guida generali per la redazione dei regolamenti, al fine di razionalizzare e semplificare la relativa disciplina.

2. Il Piano territoriale generale ha efficacia prescrittiva e prevalente limitatamente alle previsioni delle strutture di comunicazione, delle reti dei servizi e delle infrastrutture di portata sovra comunale, nonché valenza autorizzatoria dei Piani di Assetto Territoriale dei Comuni compresi nel suo territorio redatti in regime di copianificazione.

4. Il Piano territoriale incentiva il coordinamento e l’integrazione delle banche dati dei Comuni e degli altri soggetti pubblici e privati, con il fine di alimentare il sistema informativo territoriale della Città metropolitana.