Art. 7

Pianificazione strategica

1. Il Consiglio metropolitano, acquisito il parere obbligatorio dell’Assemblea dei sindaci delle zone omogenee e il parere vincolante della Conferenza metropolitana, e sentite le realtà sociali, forma e adotta il Piano strategico metropolitano triennale. Il/la Sindaco/a metropolitano/a sottopone annualmente al Consiglio metropolitano le proposte di revisione e adeguamento del Piano strategico.

….

4. Il processo di formazione del Piano strategico tiene conto dei principi di copianificazione e condivisione; può essere aggiornato anche per zone omogenee; periodicamente è oggetto di monitoraggio e verifica.

5. I procedimenti di formazione, adozione e revisione del Piano strategico metropolitano si ispirano al principio di trasparenza e partecipazione, di equilibrate opportunità e risorse tra le zone omogenee.

Art. 8

Pianificazione territoriale

1. La Città Metropolitana esercita le funzioni di pianificazione territoriale generale e di coordinamento. In particolare, forma e approva il Piano territoriale generale metropolitano, che può essere formato ed aggiornato anche per zone omogenee.

5. Il Piano è approvato dal Consiglio metropolitano, acquisito il parere obbligatorio dell’Assemblea dei sindaci delle zone omogenee e il parere vincolante della Conferenza metropolitana e sentite le realtà sociali.

Art. 11

Mobilità e viabilità

3. Pianifica, in coerenza con la programmazione regionale, la rete di trasporto pubblico sul proprio territorio, contemperando le esigenze di tutte le zone omogenee, al fine di garantire un adeguato servizio per tutto il territorio.

Art. 15

Sindaco/a metropolitano/a

3. Il/la Sindaco/a metropolitano/a può in ogni caso sottoporre al parere del Consiglio metropolitano, alla Conferenza metropolitana e/o all’Assemblea dei Sindaci delle zone omogenee, atti che rientrano nella propria competenza.

Art. 18

Composizione, elezione e durata in carica del Consiglio metropolitano

3. Il Consiglio metropolitano promuove e favorisce modalità elettorali che, attraverso una adeguata distribuzione dei seggi elettorali sul territorio, favoriscano la più ampia rappresentatività di tutte le zone omogenee, così come istituite dal presente Statuto, in considerazione della peculiarità territoriale della Città Metropolitana di Torino.

Art. 20

Attribuzioni del Consiglio metropolitano

2. Il Consiglio metropolitano ha competenza sui seguenti atti fondamentali:…b) costituzione di zone omogenee, per specifiche funzioni e tenendo conto delle specificità territoriali, secondo quanto previsto dall’art. 27 del presente Statuto e dall’art. 1 comma 11 lett. c della L. 56/2014;

Art. 24

Conferenza metropolitana

5. La Conferenza approva il regolamento per disciplinare il proprio funzionamento. Il regolamento stabilisce, tra l’altro, le modalità per il raccordo delle zone omogenee di cui al successivo art. 27, nonché dei loro rappresentanti in seno alla Conferenza.

Art. 27

Zone omogenee

1. In considerazione del fatto che la Città Metropolitana di Torino è caratterizzata da una estesa dimensione territoriale e da una grande frammentazione amministrativa e tenuto conto delle caratteristiche di policentrismo degli insediamenti socio demografici, delle localizzazioni produttive, del sistema ambientale e delle relazioni economiche, culturali e del rapporto estensione territorio/popolazione, la Città Metropolitana è costituita da zone omogenee caratterizzate da contiguità territoriale e con una popolazione non inferiore a 80.000 abitanti.

Le zone omogenee sono istituite dal Consiglio metropolitano, sentiti preliminarmente i Comuni coinvolti, e sentita la Conferenza metropolitana, secondo quanto previsto dalla legge.

2. Al fine di consentire una efficace partecipazione e condivisione dei comuni al governo della Città Metropolitana, le zone omogenee costituiscono articolazione operativa della Conferenza metropolitana.

Esse esprimono pareri sugli atti del Consiglio metropolitano che le riguardano specificatamente e partecipano alla formazione condivisa del Piano strategico e del Piano territoriale metropolitano, secondo modalità stabilite dal regolamento sulle zone omogenee.

3. Le zone omogenee costituiscono altresì articolazione sul territorio delle attività e dei servizi decentrabili della Città Metropolitana e possono divenire ambito ottimale per l’organizzazione in forma associata di servizi comunali e per l’esercizio delegato di funzioni di competenza metropolitana.

4. Le zone omogenee sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio metropolitano, sentita la Conferenza metropolitana. Eventuali modifiche all’intesa costitutiva delle zone omogenee, ovvero alla delimitazione delle stesse, non comportano modificazioni del presente Statuto.

5. Ogni zona omogenea è retta dall’Assemblea dei Sindaci dei comuni facenti parte della singola zona omogenea che nomina nel proprio seno un portavoce, come previsto dal regolamento di cui al comma 4.

E’ istituito il Collegio dei portavoce che svolge funzioni di coordinamento tra le zone omogenee e gli organi della Città Metropolitana.

6. La Città Metropolitana può esercitare le proprie funzioni amministrative in forma decentrata, mediante l’organizzazione presso le zone omogenee di uffici comuni con le amministrazioni comunali e le unioni di comuni.

7. Ai fini di un’ottimale organizzazione dei servizi sul territorio, la Città Metropolitana sostiene e promuove, anche mediante l’impiego di proprie strutture e risorse umane, i processi di unione e di fusione tra i comuni delle singole zone omogenee, favorendo la progressiva aggregazione e semplificazione delle diverse forme associative tra i comuni, anche attraverso convenzioni tra zone omogenee attigue.

8. Il Consiglio metropolitano, su proposta del/la Sindaco/a, può trasferire specifiche funzioni della Città Metropolitana alle zone omogenee sulla base delle singole specificità territoriali e a condizione che le stesse costituiscano e rendano operativa una sola unione di comuni comprendente la totalità del territorio di riferimento, ovvero federino l’intero territorio mediante una o più convenzioni tra unioni di comuni e/o comuni.

9. Con la procedura, di cui al precedente comma 8, e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, possono essere conferite funzioni della Città Metropolitana a comuni singoli, unioni di comuni o convenzioni plurifunzionali, purché aventi popolazione superiore a 30.000 abitanti.

10. La deliberazione del Consiglio individua le risorse umane, finanziarie e strumentali connesse all’esercizio delle funzioni conferite, nel rispetto della legge, della contrattazione collettiva e del sistema di relazioni sindacali.

11. All’attuazione della delibera consiliare provvede il/la Sindaco/a metropolitano/a tramite convenzione tra la Città Metropolitana e i Comuni, le Unioni di comuni, i comuni convenzionati o le Zone Omogenee interessate, precisando tra l’altro la durata dei conferimenti e i compiti di coordinamento e vigilanza riservati alla Città Metropolitana. La convenzione dispone altresì in merito alle risorse di cui al comma 7.

Art. 38

Relazione annuale sull’attuazione di accordi, intese e altre forme di collaborazione

3. La relazione sarà anche trasmessa all’Assemblea dei Sindaci delle zone omogenee, che potranno far pervenire al Consiglio osservazioni e atti di indirizzo.