Art. 8

Pianificazione territoriale

1. La Città Metropolitana esercita le funzioni di pianificazione territoriale generale e di coordinamento. In particolare, forma e approva il Piano territoriale generale metropolitano, che può essere formato ed aggiornato anche per zone omogenee.

2. Il Piano territoriale generale metropolitano comprende le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli al consumo di suolo e obiettivi all’attività e all’esercizio delle funzioni dei comuni (art. 1 comma 44 lett. b) legge 56/14).

3. Il Piano territoriale generale metropolitano assume l’efficacia a tutti gli effetti di Piano territoriale di coordinamento ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. In raccordo con la Regione Piemonte e degli enti competenti, la Città Metropolitana persegue la migliore omogeneità e integrazione delle normative edilizie locali e promuove la formazione ed integrazione delle banche dati territoriali ed ambientali, attraverso la cartografia digitale e gli osservatori tematici.

5. Il Piano è approvato dal Consiglio metropolitano, acquisito il parere obbligatorio dell’Assemblea dei sindaci delle zone omogenee e il parere vincolante della Conferenza metropolitana e sentite le realtà sociali.

6. I procedimenti di formazione, adozione e revisione del Piano territoriale generale metropolitano si ispirano al principio di trasparenza e partecipazione dei cittadini singoli o associati.

Art. 11

Mobilità e viabilità

1. La Città Metropolitana pianifica le strutture di comunicazione e le infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, tenendo conto delle esigenze di ogni territorio.

2. Realizza e gestisce la viabilità di propria competenza, curandone la manutenzione ed il potenziamento, assicurandone la compatibilità e la coerenza alla pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. Pianifica, in coerenza con la programmazione regionale, la rete di trasporto pubblico sul proprio territorio, contemperando le esigenze di tutte le zone omogenee, al fine di garantire un adeguato servizio per tutto il territorio.

4. Favorisce tutte le forme di mobilità sostenibile, inclusi l’intermodalità, l’uso della bicicletta, il bike e car sharing, le forme di trasporto collettivo.

Art. 20

Attribuzioni del Consiglio metropolitano

2. Il Consiglio metropolitano ha competenza sui seguenti atti fondamentali:..c) adozione di un piano strategico triennale del territorio metropolitano da sottoporre al parere vincolante della Conferenza metropolitana, acquisito il parere obbligatorio dell’Assemblea dei Sindaci delle zone omogenee;

f) indirizzi, piani e programmi per la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche, ambientali e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della Città Metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera c);

g) piani territoriali, ivi compresi quelli di coordinamento territoriale e quelli relativi alle strutture di comunicazione, alle reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, incluse quelle relative alla mobilità e alla viabilità;

Art. 24

Conferenza metropolitana

3. In particolare la Conferenza metropolitana, esprime il parere vincolante sull’adozione del Piano Strategico e del Piano territoriale proposti dal Consiglio metropolitano, con i voti che rappresentino almeno la maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 27

Zone omogenee

2. Al fine di consentire una efficace partecipazione e condivisione dei comuni al governo della Città Metropolitana, le zone omogenee costituiscono articolazione operativa della Conferenza metropolitana. Esse esprimono pareri sugli atti del Consiglio metropolitano che le riguardano specificatamente e partecipano alla formazione condivisa del Piano strategico e del Piano territoriale metropolitano, secondo modalità stabilite dal regolamento sulle zone omogenee.

Art. 34

Assistenza tecnico-amministrativa ai comuni in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica

1. La Città Metropolitana, in base ai principi di sussidiarietà e adeguatezza, anche attraverso specifiche convenzioni, fornisce ai comuni e alle unioni dei comuni:

a) assistenza amministrativa, tecnica e cartografica alla formazione degli strumenti urbanistici e territoriali comunali e intercomunali, nonché alla pianificazione strategica;

b) assistenza amministrativa, tecnica e cartografica per l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alla pianificazione territoriale e strategica sovraordinata e di settore.