
Con l’approvazione della legge n. 17 dell’11 agosto 2017, l’Assemblea regionale della Sicilia ha introdotto una radicale riforma dell’ordinamento degli enti di area vasta: i vertici istituzionali e i consigli delle Città metropolitane di Palermo, Messina e Catania e dei Liberi consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani saranno in futuro eletti direttamente dal corpo elettorale.
La legge n. 17 si colloca a valle di un tortuoso processo riformatore che ha visto nell’approvazione della l.r. n. 15 del 2015 il suo momento iniziale. La legge nella sua formulazione iniziale disciplinava l’ordinamento della Città metropolitana discostandosi dalle soluzioni fatte proprie dalla legislazione statale. Infatti, pur condividendo la scelta in favore dell’elezione indiretta degli organi di governo, l’articolazione degli organi e il meccanismo di conferimento delle cariche presentavano sostanziali differenze: veniva prevista l’elezione indiretta del sindaco e della giunta metropolitani da parte dell’adunanza elettorale metropolitana, quest’ultimi due organi sconosciuti alla legge n. 56/2014, mentre si conservava, sebbene con un elenco di attribuzioni rafforzato, la conferenza metropolitana.
In seguito la legge regionale n. 28 del 2015 blocca il procedimento di insediamento degli organi metropolitani, disponendo la cancellazione delle elezioni dei sindaci metropolitani (peraltro all’epoca già fissate).
La tappa successiva del processo riformatore è rappresentata dalle leggi regionali nn. 5/2016 e 8/2016, art. 23, le quali modificano incisivamente la l. r. 15/2015, rendendo la legislazione siciliana in materia di organi degli enti metropolitani omogenea alla legge Delrio. Di conseguenza, nel mese di giugno 2016 i sindaci dei Comuni capoluogo di Palermo, Catania e Messina assumono la carica di sindaco metropolitano, attivando in tal modo la fase finale del procedimento istitutivo dei nuovi enti.
Tuttavia, l’insediamento dei sindaci metropolitani non viene seguito dall’elezione (indiretta) dei consigli metropolitani: le elezioni vengono rinviate per tre volte tra il 2016 ed il 2017, comportando la mancata attuazione di una parte rilevante della riforma dell’area vasta.
Da ultimo, si registra l’approvazione della legge n. 17 del 2017 con la quale vengono introdotti profondi emendamenti alla legge n. 15 del 2015. Al centro della riforma si colloca il superamento della rappresentatività indiretta degli organi di area vasta, mediante l’introduzione dell’elezione a suffragio universale e diretto da parte dei cittadini del sindaco e del consiglio metropolitani. Tuttavia, vengono conservate alcune innovazioni istituzionali frutto della legge Delrio, come la presenza della conferenza metropolitana, composta da tutti i sindaci del territorio, e la mancata previsione di un organo esecutivo collegiale.