Art. 13

Ambiente e governo del territorio

1. La Città metropolitana opera per aumentare la resilienza della propria area nei confronti di circostanze critiche e cambiamenti che svolgono effetti negativi in relazione al territorio e all’ambiente. A tale scopo predispone idonei strumenti di monitoraggio.

2. La Città metropolitana persegue politiche ambientalmente sostenibili al fine di salvaguardare i limiti di sicurezza che non devono essere superati dallo sviluppo delle attività economiche e umane.

3. La Città metropolitana, cura la migliore tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, naturali e paesaggistiche, come beni primari della collettività e delle generazioni future; persegue l’obiettivo dell’azzeramento del saldo del consumo di suolo anche favorendo metodi e sistemi di perequazione territoriale, nei termini stabiliti dal Piano territoriale generale metropolitano; promuove politiche di riqualificazione edilizia e rigenerazione urbana; promuove il risparmio energetico in ogni sua forma. Per l’attuazione di tali obiettivi promuove accordi con i Comuni e con le Unioni.

4. La Città metropolitana esercita funzioni di pianificazione territoriale, primariamente approvando il Piano territoriale generale metropolitano, che – in coerenza con gli indirizzi del Piano strategico – comprende la programmazione ed il coordinamento della mobilità, le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture di competenza della comunità metropolitana, le politiche ambientali sostenibili e di sviluppo insediativo e di edilizia sociale, l’individuazione, lo sviluppo e l’attuazione dei poli funzionali e industriali metropolitani, nonché tutti i contenuti assegnati ai Piani territoriali di coordinamento di competenza delle Province. In tali ambiti, il Piano territoriale generale ricomprende e sostituisce, in forma unitaria, i Piani di settore, in conformità con la normativa statale e regionale vigente. Il Piano territoriale fissa vincoli e obiettivi all’attività e all’esercizio delle funzioni dei Comuni compresi nel territorio metropolitano; nel rispetto di quanto previsto dalla legge, include contenuti strutturali dei Piani comunali e costituisce il quadro di riferimento per gli strumenti urbanistici comunali.

5. La partecipazione dei Comuni al procedimento di formazione del piano territoriale generale è disciplinata dal regolamento.

6. Ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto, la Città metropolitana persegue la migliore omogeneità e integrazione delle normative edilizie locali, tendendo alla massima armonizzazione dei regolamenti urbanistici ed edilizi per l’intera area metropolitana.

7. La Città metropolitana, negli atti di pianificazione e programmazione di propria competenza, persegue l’equità territoriale nella distribuzione delle risorse e delle opportunità nell’intero territorio metropolitano.