Organizzazione amministrativa – Bari
Disciplina statutaria
Art.37 – Criteri generali in materia di organizzazione degli uffici
L’Amministrazione delle funzioni conferite alla Città Metropolitana si ispira ai criteri di efficienza, efficacia, qualità e trasparenza dell’azione pubblica. Per tale scopo, la struttura organizzativa della Città Metropolitana è articolata in funzione diretta delle politiche e delle competenze principali assegnate all’Ente ed è disciplinata dal Regolamento degli Uffici e Servizi.
Il Regolamento, in coerenza di tale principio, definisce le strutture dirigenziali di vertice, a cui sarà affidata la responsabilità dell’azione amministrativa, nel rispetto delle leggi vigenti, garantendo la massima integrazione delle strutture organizzative rispetto a politiche omogenee, favorendo la flessibilità organizzativa, la piena valorizzazione del personale dell’ente e le pari opportunità di accesso e di carriera.
L’organo Amministrativo della Città Metropolitana, nel rispetto dello statuto e del regolamento, potrà istituire Strutture organizzative di missione e10 di progetto, che perseguono la realizzazione di obiettivi definiti e con tempi di attuazione determinati.
La Città Metropolitana organizza l’azione amministrativa in forma policentrica, istituendo uffici decentrati, secondo criteri esclusivi di efficienza, efficacia ed economicità, al fine di semplificare i rapporti con cittadini e imprese, migliorare la qualità dei servizi resi, assicurare economicità all’azione amministrativa. Le strutture amministrative decentrate si possono avvalere di uffici e personale dei comuni e sono disciplinate nel regolamento degli Uffici e Servizi ed istituiti con atto del Consiglio Metropolitano.
Gli uffici ed i servizi della Città Metropolitana si avvalgono dei dirigenti e del personale dell’amministrazione provinciale a cui la Città Metropolitana succede a titolo universale, nonché di dirigenti e di personale reclutato con contratto di qualsivoglia tipologia di lavoro, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, a seconda del fabbisogno e delle necessità dell’ente.
La Città Metropolitana si avvale di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, secondo le disposizioni del regolamento uffici e servizi, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente. La Città Metropolitana assicura la piena trasparenza degli incarichi conferiti, delle modalità di scelta dei professionisti, dei compensi erogati e dei risultati raggiunti.
Il regolamento stabilisce altresì le modalità e i limiti per la costituzione di uffici di diretta collaborazione del Sindaco Metropolitano e dei Consiglieri Metropolitani, cui il Sindaco abbia conferito specifiche deleghe.
Art. 38 – Dirigenza della Città Metropolitana
Alle strutture di vertice dell’Amministrazione sono assegnati Dirigenti in relazione alle previsioni di cui al precedente articolo.
L’incarico di vertice è conferito dal Sindaco della Città Metropolitana con atto monocratico che ne indica la durata, le responsabilità affidate e gli obiettivi da raggiungere nello svolgimento dell’incarico.
Il Sindaco della Città Metropolitana, nel rispetto del Regolamento degli Uffici e Servizi e previo avviso pubblico, nomina il Direttore Generale e gli conferisce l’incarico con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo. La durata dell’incarico del Direttore Generale non può superare i limiti temporali del mandato amministrativo del Sindaco Metropolitano. L’incarico può essere revocato anticipatamente con provvedimento motivato del Sindaco Metropolitano.
Il Direttore Generale sovrintende alle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’azione per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi della Città Metropolitana.
I dirigenti sono responsabili delle risorse professionali finanziarie e strumentali loro assegnate, rispondono degli obiettivi loro affidati nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco Metropolitano o dai Consiglieri delegati.
I dirigenti adottano i provvedimenti di propria competenza che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nel rispetto dei principi di imparzialità e buona amministrazione, e ne rispondono personalmente.
Il Direttore Generale (o se questo non sia nominato, il Segretario Generale) esercita il potere sostitutivo sui dirigenti in caso di inerzia o per motivi di eccezionale gravità ed urgenza, secondo le disposizioni del regolamento, riferendone al Sindaco Metropolitano.
Il Sindaco Metropolitano nomina il Segretario Generale della Città Metropolitana, individuandolo tra gli iscritti all’albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali. La durata dell’incarico coincide con il mandato del Sindaco Metropolitano. A conclusione del mandato, il Segretario della Città Metropolitana continua ad esercitare le funzioni fino alla conferma o alla nomina di altro Segretario. L’incarico può essere revocato anticipatamente per violazione dei doveri d’ufficio con provvedimento motivato del Sindaco Metropolitano.
Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridica e amministrativa per gli organi della Città Metropolitana.
Art. 39 – Controlli
La Città Metropolitana nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa adotta strumenti di controllo tesi alla correttezza, alla trasparenza, all’efficacia dell’azione amministrativa.
A tal fine costituisce organismi, ai sensi di legge, così definiti:
a. Controllo di Gestione;
b. Nucleo di Valutazione;
c. Nucleo di Controllo Strategico
I relativi regolamenti ne disciplinano composizione e funzioni degli stessi.
In fase di prima applicazione vale la disciplina regolamentare della Provincia.
Disciplina regolamentare
I regolamenti in materia di organizzazione amministrativa adottati dalla Provincia di Bari risultano tuttora in vigore e non sono stati oggetto di modifiche a seguito della costituzione della Città metropolitana.
Assetto organizzativo
L’assetto organizzativo dell’ente non è stato modificato a seguito del passaggio dalla Provincia alla Città metropolitana.