Art. 3

Stemma, gonfalone e sede legale

  1. La sede legale della Città metropolitana di Napoli è in Napoli alla Piazza Matteotti. Possono essere istituite delegazioni presso ciascuna delle zone omogenee dotandole a tali fini di personale e mezzi.

Art. 4

Zone omogenee

  1. La Città metropolitana, in vista di un più armonico, equilibrato e funzionale assetto del territorio, si struttura, nel suo ambito, in zone omogenee identificate sulla base di caratteri identitari e ragioni storiche, di contesti geomorfologici, naturalistici e paesaggistici, di relazioni funzionali e quadri economico-sociali che ne giustifichino la comune appartenenza.
  2. Le zone omogenee sono istituite con delibera del Consiglio metropolitano, assunta a maggioranza assoluta dei componenti entro 6 mesi dall’approvazione dello Statuto, previa intesa con la Regione Campania ovvero, in mancanza di quest’ultima, dalla Conferenza metropolitana, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.
  3. Ciascuna zona omogenea è costituita dall’aggregazione di Comuni contigui territorialmente, tali da comprendere una popolazione non inferiore a 150.000 abitanti. L’eventuale deroga, nella perimetrazione e nel numero di abitanti, deve essere espressamente motivata ed approvata con l’accordo dei Comuni interessati.
  4. Le zone omogenee costituiscono l’ambito ottimale sia per la gestione e la fornitura associata di servizi pubblici locali, comunali e metropolitani, anche attraverso la delega di funzioni da parte della Città metropolitana, sia per il confronto teso ad individuare le direttrici comuni dello sviluppo economico e del Piano strategico.
  5. La Città metropolitana promuove anche economicamente l’esercizio congiunto di funzioni da parte dei comuni nell’ambito delle zone omogenee.
  6. Competenze e funzionamento delle zone omogenee sono stabilite da un apposito regolamento approvato dal Consiglio metropolitano, a maggioranza assoluta dei componenti, acquisito il parere della Conferenza.
  7. Le zone amministrativamente autonome, individuate dal Comune di Napoli ai sensi della legge statale, qualora ne acquisiscano le dimensioni, possono essere equiparate alle zone omogenee. Esse possono costituire i riferimenti per l’eventuale organizzazione delle stesse in Comuni urbani a seguito dell’elezione diretta del Sindaco metropolitano.
  8. Il confronto fra le zone omogenee è il metodo per elaborare gli obiettivi comuni dell’azione metropolitana.

Art. 5

Organizzazione delle zone omogenee

  1. Contestualmente alla costituzione delle zone omogenee sono istituite le Assemblee delle zone omogenee, con la partecipazione dei Sindaci appartenenti a ciascuna zona. L’Assemblea elegge, nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti e secondo le modalità previste dal regolamento, un Coordinatore della zona omogenea.
  2. Le zone omogenee esprimono pareri sugli atti del Consiglio che riguardino i rispettivi ambiti territoriali, con le modalità previste dal regolamento.

Art. 26

Funzioni del Consiglio Metropolitano

  1. Il Consiglio metropolitano:…s) approva l’istituzione e l’articolazione delle zone omogenee di cui all’art. 4, previo parere della Conferenza metropolitana;

Art. 30

Funzione consultiva della Conferenza metropolitana

  1. La Conferenza metropolitana esprime i pareri che le sono richiesti dal Consiglio Metropolitano. I pareri sono non vincolanti salvo che per la definizione degli ambiti territoriali delle zone omogenee.

  1. La Conferenza metropolitana, salvo che per la definizione degli ambiti territoriali delle zone omogenee, delibera con i voti che rappresentino almeno i 2/5 dei Comuni compresi nella Città metropolitana e il 40% della popolazione complessivamente residente.

Art. 31

Pianificazione strategica

  1. Il confronto tra le zone omogenee contribuisce all’individuazione delle direttrici per l’azione degli organi metropolitani, con il coinvolgimento degli enti pubblici, delle forze economiche, delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle autonomie funzionali, dell’associazionismo e del terzo settore.

Art. 32

Il piano strategico

  1. Il Consiglio metropolitano approva, acquisito il parere della Conferenza metropolitana e del Forum metropolitano, il piano strategico metropolitano come atto di indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei Comuni, delle Unioni di Comuni e delle zone omogenee, anche in relazione all’esercizio delle funzioni delegate o conferite dalla Regione.

Art. 40

Rete scolastica ed edilizia scolastica

  1. Fatte salve le funzioni di ambito locale, la Città metropolitana, anche con delega alle zone omogenee, esercita funzioni in materia di programmazione della rete scolastica, di orientamento scolastico e di diritto allo studio, di contrasto al fenomeno di “evasione scolastica”.

Art. 42

Sussidiarietà verticale e delega di funzioni

  1. La Città metropolitana, salva l’attività di programmazione e di indirizzo, opera di norma attraverso il conferimento, anche con delega, di funzioni amministrative alle zone omogenee o alle Unioni di Comuni.