Art. 33
Disposizioni generali
1. La Città metropolitana esercita le seguenti funzioni fondamentali:
a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all’esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;
b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all’attività e all’esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;
c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici d’interesse generale di ambito metropolitano. D’intesa con i comuni interessati la Città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell’ambito metropolitano;
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Art. 36
Pianificazione territoriale e ambientale
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4. Il piano territoriale metropolitano orienta le politiche e le azioni dei comuni in materia di governo del territorio e ne promuove l’integrazione. Esso fissa altresì vincoli e obiettivi all’attività e all’esercizio delle funzioni dei comuni e produce effetti diretti nei confronti dei comuni e dei privati secondo quanto previsto dallo stesso piano, con particolare riferimento a:
a) governo delle grandi funzioni e dei servizi di livello metropolitano;
b) programmazione infrastrutturale di livello metropolitano, che comprende anche le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture tecnologiche della comunità metropolitana;
c) politiche di rigenerazione urbana orientate sia alla tutela del suolo libero, anche attraverso l’ampliamento e il collegamento tra i parchi metropolitani, sia a una riqualificazione delle periferie dei centri urbani in una logica policentrica;
d) individuazione degli ambiti agricoli strategici, valorizzando il ruolo dell’agricoltura metropolitana e periurbana;
e) costruzione della rete ecologica metropolitana, governo delle aree protette regionali, dei parchi metropolitani, promozione e riconoscimento dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale;
f) salvaguardia ambientale;
g) tutela dei beni paesistici;
h) assetto geologico, idrogeologico, sismico e prevenzione dei rischi;
i) analisi della domanda e programmazione dell’offerta di edilizia residenziale sociale;
l) perequazione, compensazione e incentivazione di scala territoriale, allo scopo di perseguire un’equilibrata distribuzione di vantaggi e svantaggi connessi agli interventi di sviluppo e trasformazione del territorio, anche attraverso strumenti di fiscalità intercomunale;
m) determinazione degli oneri di urbanizzazione e della quota di contributo legata al costo di costruzione limitatamente agli interventi di sviluppo e trasformazione del territorio previsti nel piano territoriale metropolitano.
5. La Città metropolitana persegue la migliore omogeneità e integrazione delle normative edilizie locali, al fine di realizzare un regolamento edilizio tipo per l’intera area metropolitana, con l’obiettivo di produrre armonizzazione e semplificazione delle procedure.
6. Il piano territoriale metropolitano ha carattere dinamico e interattivo. Per la sua attuazione, al fine di governare adeguatamente i processi di trasformazione di rilevanza metropolitana, i relativi progetti sono realizzati tramite strumenti di co-pianificazione con gli enti locali interessati, anche mediante strumenti di pianificazione a livello di zona omogenea.
7. La Città metropolitana promuove la conoscenza aggiornata dei fenomeni territoriali attraverso il coordinamento e l’integrazione delle banche dati territoriali dei comuni facenti parte della Città metropolitana, partecipando e integrandosi con il Sistema Informativo Territoriale integrato (SIT), secondo la disciplina regionale in materia.
8. Il piano territoriale viene adottato dal Consiglio metropolitano con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
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Art. 38
Mobilità
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3. Il piano territoriale metropolitano definisce l’assetto infrastrutturale di interesse metropolitano di medio periodo, le cui previsioni hanno efficacia prescrittiva e prevalente sulla pianificazione comunale e di settore.
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Art. 40
Trasporto pubblico
- La Città metropolitana svolge la funzione fondamentale di pianificazione della rete e dei servizi di trasporto pubblico in ambito metropolitano anche mediante le deleghe che le sono conferite dai comuni.
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