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Articolazione del territorio in zone omogenee

1. Al fine di promuovere l’efficace coordinamento delle politiche pubbliche relative allo svolgimento delle funzioni disciplinate nella successiva parte II, la Città metropolitana si articola in zone omogenee di ambito sovracomunale.

2. Le zone omogenee sono delimitate secondo caratteristiche geografiche, demografiche, storiche, economiche e istituzionali tali da farne l’ambito ottimale per l’organizzazione in forma associata di servizi comunali e per l’esercizio delegato di funzioni di competenza metropolitana.

3. Le zone omogenee costituiscono articolazione sul territorio delle attività e dei servizi metropolitani decentrabili della Città metropolitana, con l’obiettivo di promuovere l’integrazione con gli analoghi servizi dei comuni singoli o associati. La Città metropolitana incentiva anche economicamente l’esercizio congiunto di funzioni da parte dei comuni nell’ambito delle zone omogenee.

4. Le zone omogenee sono istituite con delibera del Consiglio metropolitano, assunta a maggioranza assoluta dei componenti, previa intesa con la Regione Lombardia. In assenza di tale intesa è possibile, comunque, procedere all’istituzione delle zone omogenee in conformità al parere della Conferenza metropolitana adottato a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.

5. Le zone omogenee operano secondo quanto previsto da un apposito regolamento approvato dal Consiglio metropolitano, sentito il parere della Conferenza metropolitana.

6. Le zone dotate di autonomia amministrativa del comune capoluogo possono intrattenere rapporti di collaborazione e stipulare convenzioni con le zone omogenee limitrofe al comune capoluogo.

7. Le zone omogenee esprimono pareri obbligatori sugli atti del Consiglio metropolitano che le riguardano, secondo le modalità previste dal regolamento.

Articolo 34

Il piano strategico

4. La Città metropolitana assicura la partecipazione dei comuni e delle unioni di comuni, organizzati attraverso le zone omogenee, alla formazione e all’aggiornamento del piano strategico mediante apposite conferenze di programmazione nonché mediante il parere della Conferenza metropolitana.

Articolo 35

Efficacia del piano strategico

2. Il piano strategico costituisce altresì la cornice di riferimento per il coordinamento dell’azione complessiva di governo delle amministrazioni locali del territorio della Città metropolitana. Esso costituisce pertanto atto di indirizzo per l’esercizio delle funzioni dei comuni, delle unioni di comuni e delle zone omogenee.

Articolo 36

Pianificazione territoriale e ambientale

6. Il piano territoriale metropolitano ha carattere dinamico e interattivo. Per la sua attuazione, al fine di governare adeguatamente i processi di trasformazione di rilevanza metropolitana, i relativi progetti sono realizzati tramite strumenti di co-pianificazione con gli enti locali interessati, anche mediante strumenti di pianificazione a livello di zona omogenea.

Articolo 61

Condizioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio metropolitano

1. L’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio metropolitano, con sistema elettorale determinato da legge statale, è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni: a) la ripartizione del territorio metropolitano in zone omogenee secondo le previsioni del titolo IV del presente statuto;