Art. 11

Referendum consultivo di indirizzo, Referendum propositivo e Referendum abrogativo

6. Non possono essere sottoposti a referendum:…e) il piano strategico e il piano territoriale metropolitano;

Art. 28

Competenze della Conferenza metropolitana

2. La Conferenza metropolitana, in particolare:…b) esprime parere sul piano strategico, sul piano territoriale metropolitano e sugli schemi di bilancio previsionale annuale e pluriennale adottati dal Consiglio metropolitano nonché sul rendiconto annuale della gestione, con i voti dei sindaci che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella Città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente;

Art. 33

Disposizioni generali

1. La Città metropolitana esercita le seguenti funzioni fondamentali:…b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all’attività e all’esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;

Art. 36

Pianificazione territoriale e ambientale

1. La Città metropolitana cura la pianificazione di coordinamento e la pianificazione territoriale generale del proprio territorio in relazione al piano strategico e secondo la disciplina della legislazione regionale sul governo del territorio, mediante un unico atto di pianificazione denominato piano territoriale metropolitano.

2. Il piano territoriale metropolitano, definito sulla base di un confronto e collaborazione con i comuni della Città metropolitana, persegue l’obiettivo dello sviluppo sostenibile, orientato al potenziamento e alla valorizzazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità pubblica, alla rigenerazione dei tessuti edificati, al potenziamento e alla riqualificazione dei servizi e degli spazi pubblici, alla costruzione della rete ecologica metropolitana, alla valorizzazione e tutela del sistema e della produzione agricola, dei suoli liberi, delle aree protette regionali, dei parchi metropolitani e dei beni paesistici. In particolare, il piano territoriale metropolitano, in linea con le indicazioni comunitarie, considera il suolo una risorsa finita e irriproducibile; in base a tale principio orienta le proprie politiche territoriali.

3. Il piano territoriale metropolitano inquadra, confronta e coordina la propria pianificazione a quella di interesse nazionale e regionale, nonché alle pianificazioni settoriali.

4. Il piano territoriale metropolitano orienta le politiche e le azioni dei comuni in materia di governo del territorio e ne promuove l’integrazione. Esso fissa altresì vincoli e obiettivi all’attività e all’esercizio delle funzioni dei comuni e produce effetti diretti nei confronti dei comuni e dei privati secondo quanto previsto dallo stesso piano, con particolare riferimento a:

a) governo delle grandi funzioni e dei servizi di livello metropolitano;

b) programmazione infrastrutturale di livello metropolitano, che comprende anche le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture tecnologiche della comunità metropolitana;

c) politiche di rigenerazione urbana orientate sia alla tutela del suolo libero, anche attraverso l’ampliamento e il collegamento tra i parchi metropolitani, sia a una riqualificazione delle periferie dei centri urbani in una logica policentrica;

d) individuazione degli ambiti agricoli strategici, valorizzando il ruolo dell’agricoltura metropolitana e periurbana;

e) costruzione della rete ecologica metropolitana, governo delle aree protette regionali, dei parchi metropolitani, promozione e riconoscimento dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale;

f) salvaguardia ambientale;

g) tutela dei beni paesistici;

h) assetto geologico, idrogeologico, sismico e prevenzione dei rischi;

i) analisi della domanda e programmazione dell’offerta di edilizia residenziale sociale;

l) perequazione, compensazione e incentivazione di scala territoriale, allo scopo di perseguire un’equilibrata distribuzione di vantaggi e svantaggi connessi agli interventi di sviluppo e trasformazione del territorio, anche attraverso strumenti di fiscalità intercomunale;

m) determinazione degli oneri di urbanizzazione e della quota di contributo legata al costo di costruzione limitatamente agli interventi di sviluppo e trasformazione del territorio previsti nel piano territoriale metropolitano.

5. La Città metropolitana persegue la migliore omogeneità e integrazione delle normative edilizie locali, al fine di realizzare un regolamento edilizio tipo per l’intera area metropolitana, con l’obiettivo di produrre armonizzazione e semplificazione delle procedure.

6. Il piano territoriale metropolitano ha carattere dinamico e interattivo. Per la sua attuazione, al fine di governare adeguatamente i processi di trasformazione di rilevanza metropolitana, i relativi progetti sono realizzati tramite strumenti di co-pianificazione con gli enti locali interessati, anche mediante strumenti di pianificazione a livello di zona omogenea.

7. La Città metropolitana promuove la conoscenza aggiornata dei fenomeni territoriali attraverso il coordinamento e l’integrazione delle banche dati territoriali dei comuni facenti parte della Città metropolitana, partecipando e integrandosi con il Sistema Informativo Territoriale integrato (SIT), secondo la disciplina regionale in materia.

8. Il piano territoriale viene adottato dal Consiglio metropolitano con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 37

Altre funzioni in materia di governo del territorio

1. La Città metropolitana esercita le altre funzioni in materia di governo del territorio e di beni paesaggistici già attribuite alla provincia e quelle che le sono attribuite ai sensi dell’articolo 1, commi 91 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, nel rispetto della legislazione statale e regionale.

2. La Città metropolitana esercita, inoltre, la funzione di ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano, anche attraverso la predisposizione del Piano territoriale di coordinamento.

Art. 38

Mobilità

1. La Città metropolitana afferma il diritto alla mobilità ed esercita le proprie funzioni in materia di mobilità in forma integrata, nell’ambito del piano territoriale metropolitano, in linea con gli indirizzi del piano strategico.

2. Il piano territoriale metropolitano definisce lo scenario infrastrutturale strategico di lungo periodo inerente le reti di trasporto di rilevanza metropolitana.

3. Il piano territoriale metropolitano definisce l’assetto infrastrutturale di interesse metropolitano di medio periodo, le cui previsioni hanno efficacia prescrittiva e prevalente sulla pianificazione comunale e di settore.

4. La Città metropolitana incentiva forme di integrazione della mobilità, promuovendo in particolare le differenti forme di mobilità dolce e sostenibile.

5. I progetti urbanistico-territoriali di rilevanza metropolitana, in accordo con il piano territoriale metropolitano, sono accompagnati in ogni caso da una valutazione dei problemi di mobilità e viabilità.

Art. 39

Reti di viabilità

1. La Città metropolitana svolge la funzione fondamentale di pianificazione della rete viaria di livello metropolitano, integrata con la programmazione del trasporto pubblico e le altre forme di mobilità dolce e sostenibile.

2. La Città metropolitana esercita i compiti di programmazione, manutenzione, gestione e controllo della rete viaria di propria competenza, comprensiva della sua classificazione, nonché di progettazione e realizzazione dei nuovi interventi.

Art. 41

Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale

3. Il piano strategico individua gli specifici strumenti dell’azione della Città metropolitana per la promozione dello sviluppo economico e sociale e reca le opportune indicazioni da sviluppare nel piano territoriale metropolitano.

Art. 67

Piano territoriale di coordinamento provinciale

1. Fino alla formazione del piano territoriale della Città metropolitana resta in vigore il piano territoriale di coordinamento della Provincia di Milano, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 93 del 17 dicembre 2013.

2. Fino all’adeguamento della legislazione regionale sul governo del territorio all’ordinamento della Città metropolitana, ai sensi dell’art. 1, comma 144, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le disposizioni relative al piano territoriale di coordinamento provinciale si intendono riferite al piano della Città metropolitana.