La Pianificazione strategica e l’agenda urbana della Città metropolitana di Venezia
Statuto della Città metropolitana di Venezia
STATUTO CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA:
- Articoli dello Statuto relativi alla pianificazione strategica: Artt. 2, 7, 8, 15, 18, 27
Documento unico di Programmazione
Organi e competenze relative alla Pianificazione strategica
ORGANI |
COMPETENZE |
Sindaco metropolitano |
Entro novanta giorni dall’insediamento, presenta al Consiglio ed alla Conferenza metropolitani le linee di pianificazione strategica sulle quali impostare il suo mandato (art. 15) |
Consiglio metropolitano |
Adotta e approva il PSM con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l’acquisizione e mantenimento di finanziamenti provenienti da soggetti terzi, d’intesa con i Comuni e informandone preventivamente la Conferenza, approva singoli progetti, piani, programmi o provvedimenti ad integrazione del PSM (art. 7). |
Conferenza metropolitana |
Esprime parere non vincolante in merito al PSM e alle osservazioni espresse dal Forum permanente. La delibera è assunta con i voti che rappresentano almeno un terzo dei Comuni e la maggioranza della popolazione complessivamente residente della Città metropolitana (artt. 7 e 18). |
Rappresentanti delle zone omogenee |
Esprimono parere non vincolante in merito al PSM (art. 7) |
Forum permanente |
Esprime osservazioni sulla prima formulazione di PSM adottato dal Consiglio (art. 7) |
Il procedimento di approvazione è alquanto articolato. Si riporta per chiarezza espositiva il disposto dei commi 5-7 dell’art. 7 dello Statuto:
“5. Il Piano strategico viene adottato, sentiti i rappresentati delle zone omogenee, dal Consiglio metropolitano, pubblicato nel sito istituzionale e sottoposto, nei successivi trenta giorni, alle osservazioni dei rappresentanti della società civile, delle categorie, degli ordini professionali e dei sindacati riuniti nel Forum permanente.
6. La Conferenza metropolitana si esprime sul testo adottato dal Consiglio e sulle osservazioni pervenute entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
7. Il Consiglio metropolitano approva definitivamente il Piano strategico entro trenta giorni dal parere della Conferenza metropolitana. In caso di parere contrario, il Piano strategico può essere nuovamente ripresentato alla Conferenza oppure approvato con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica del Consiglio, escluso il Sindaco metropolitano.”
Sintesi della normativa statutaria relativa al Piano strategico
Secondo l’art. 7 il Psm “rappresenta la funzione fondamentale della Città metropolitana di Venezia che definisce la visione futura del suo territorio, fondando le proprie analisi e prospettive sulle vocazioni ed eccellenze che lo contraddistinguono e favorendone la competitività ed attrattività nel rispetto della sua tradizione storico-culturale”. In particolare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 lett. a) e 3, il Psm definisce gli obiettivi di medio lungo termine, settoriali e trasversali di impatto sull’area metropolitana, individuando le priorità di intervento, le modalità di attuazione, i criteri generali di riparto territoriale delle risorse stimate necessarie al loro perseguimento, comprese quelle previste nei programmi finanziati dall’Unione Europea, i soggetti responsabili, i tempi ed il metodo di verifica della loro attuazione.
Il secondo comma dell’art. 7 prevede che la redazione del Psm possa essere accompagnata dalla costituzione di strutture di co-progettazione con i Comuni, le università, gli istituti di ricerca, le associazioni di categoria, la Camera di commercio e gli ordini professionali. Ulteriormente, all’art. 7, comma 1 lett. b) è previsto che il contenuto del Psm possa essere concordato con la Regione.
Peculiarità dello statuto in commento è la riconosciuta efficacia vincolante del Psm nei confronti dell’attività della Città metropolitana ex art. 1 lett. c). In particolare, si stabilisce il necessario raccordo fra il Piano territoriale generale e gli obiettivi fissati nel Psm. Per quanto diversamente attiene all’azione delle amministrazioni locali ricomprese nel territorio metropolitano, il Psm costituisce invece mera cornice di riferimento, rispetto alla quale i singoli Comuni devono adeguare la propria pianificazione a pena di esclusione dai relativi interventi e finanziamenti. Ai sensi del nono comma dell’art. 7, il monitoraggio e l’aggiornamento del Psm avvengono in occasione della sua approvazione per l’esercizio successivo.