La Pianificazione strategica e l’agenda urbana della Città metropolitana di Torino
Statuto della Città metropolitana di Torino
STATUTO CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO:
- Articoli dello Statuto relativi alla pianificazione strategica: Artt. 7, 20, 24, 27, 34
Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 - Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56
- l.r. Piemonte 29 ottobre 2015, n. 23
- Articoli di riferimento: Art. 18, comma 4
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA DELLE ZONE OMOGENEE E DEL COLLEGIO DEI PORTAVOCE
- Regolamento
- Articolo di riferimento: 2
Documento unico di Programmazione
Organi e competenze relative alla Pianificazione strategica
ORGANI |
COMPETENZE |
Sindaco metropolitano |
Sottopone annualmente al Consiglio metropolitano le proposte di revisione e adeguamento del Piano strategico (art. 7 statuto)
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Consiglio metropolitano |
Forma, adotta e aggiorna annualmente il PSM (artt. 7, 20) |
Conferenza metropolitana |
Esprime il parere vincolante sull’adozione del PSM con i voti che rappresentino almeno la maggioranza assoluta dei presenti (artt. 7, 24) |
Assemblea dei Sindaci delle Zone omogenee |
Esprime il parere obbligatorio sull’adozione del piano strategico triennale (art. 27 statuto e art. 2 Reg. funz. ass. zon. omog)
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Sintesi della normativa statutaria relativa al Piano strategico
Il secondo comma dell’art. 7 definisce il PSM come l’atto di indirizzo e di programmazione per lo sviluppo di carattere sociale, economico e ambientale del territorio metropolitano, nonché per l’esercizio delle funzioni dei Comuni e delle Unioni di Comuni, anche nell’esercizio di funzioni delegate o attribuite dalla Regione. In particolare, al terzo comma dell’art. 7, lo Statuto specifica che il PSM definisce gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo per l’area metropolitana, individua le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento, i tempi e il metodo di attuazione. Lo Statuto prevede un’esplicita vocazione del Psm: la formulazione degli obiettivi e la loro implementazione devono avvenire, infatti, nel rispetto della sostenibilità ambientale.
Quanto alla partecipazione, se si eccettua il riconoscimento di un necessario e democratico coinvolgimento delle Zone omogenee (la cui assemblea dei Sindaci esprime parere obbligatorio sul Psm), lo Statuto non indica le categorie di soggetti che saranno chiamate alla formazione e revisione del Piano. Al contrario, al quinto comma dell’art. 7 è solo fatto rinvio alla forza omnicomprensiva dei principi di trasparenza e di partecipazione.
A differenza di quanto previsto dalla totalità degli Statuti delle altre Città metropolitane, quello in commento prevede, al terzo comma dell’art. 24, la vincolatività del parere della Conferenza metropolitana.
L’art. 7, comma 4, prevede che il Psm sia oggetto di periodico monitoraggio e verifica.