Articolo 3
Zone omogenee
(Articolo modificato con la deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 18 marzo 2015)
1. Al fine di promuovere l’efficace coordinamento delle politiche pubbliche relative allo svolgimento delle funzioni assegnate, la Città metropolitana può essere articolata in zone omogenee di ambito sovracomunale.
2. Le zone omogenee sono delimitate in ragione delle caratteristiche geografiche, demografiche, storiche, economiche e istituzionali tali da farne anche l’ambito ottimale per l’organizzazione in forma associata di servizi comunali e per l’esercizio delegato di funzioni di competenza metropolitana.
3. Le zone omogenee costituiscono ambito sul territorio delle attività e dei servizi metropolitani decentrabili della Città metropolitana, con l’obiettivo di promuovere l’integrazione con gli analoghi servizi dei comuni singoli o associati.
4. Su proposta del Consiglio metropolitano, sentita la Conferenza metropolitana, d’intesa con la Regione, possono essere costituite zone omogenee per l’esercizio di specifiche funzioni, tenendo conto delle specificità territoriali. La mancata intesa con la Regione può essere superata con decisione della Conferenza metropolitana adottata con il voto favorevole che rappresenti la maggioranza dei due terzi dei Comuni compresi nella Città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
5. Le zone omogenee sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio metropolitano, sentito il parere della Conferenza metropolitana.
Articolo 10
Pianificazione territoriale
(Articolo modificato con la deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 18 marzo 2015)
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5. La Città metropolitana persegue la migliore omogeneità e integrazione delle normative edilizie locali, anche promuovendo e favorendo la realizzazione di un regolamento edilizio unico per l’intera area metropolitana o per zone omogenee.
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Articolo 16
Composizione e funzionamento del Consiglio metropolitano
(Articolo modificato con la deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 18 marzo 201)
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6. Il Consiglio può avvalersi di Commissioni costituite mediante apposito regolamento che ne disciplini il funzionamento e l’organizzazione. Le Commissioni nella loro formazione garantiscono la partecipazione dei rappresentanti di ambiti e/o zone omogenee, dei Comuni e delle Unioni di Comuni. Il regolamento è approvato dal Consiglio, sentito il parere della Conferenza Metropolitana. Nel caso di Commissioni di Controllo o Garanzia le stesse devono garantire la rappresentatività di tutti i gruppi consiliari.
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Articolo 17
Attribuzioni del Consiglio metropolitano
(Articolo modificato con la deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 18 marzo 2015)
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2. Spettano al Consiglio metropolitano le seguenti competenze:…m) approvare la costituzione delle zone omogenee previo parere della Conferenza metropolitana.
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Articolo 21
Conferimento di funzioni della Città metropolitana ai Comuni dell’area metropolitana
1. Il Consiglio metropolitano, su proposta del Sindaco13 può conferire funzioni della Città metropolitana a Comuni singoli o associati, individuati anche sulla base delle zone omogenee di cui all’articolo 3.
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Articolo 22
Forme di collaborazione tra Città metropolitana e i Comuni dell’area metropolitana
1. Il Consiglio metropolitano, su proposta del Sindaco può stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni dell’area metropolitana o le loro Unioni, individuati anche sulla base delle zone omogenee di cui all’articolo 3, ai fini dell’organizzazione e gestione comune di servizi e funzioni o per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.
2. Per lo svolgimento di funzioni, servizi o specifiche attività, singoli Comuni e Unioni dei Comuni, individuati anche sulla base delle zone omogenee di cui all’articolo 3, possono avvalersi degli uffici della Città metropolitana, ovvero la Città metropolitana può avvalersi degli uffici dei medesimi Comuni o loro Unioni, in base a convenzioni che definiscono obiettivi, modalità, durata dell’avvalimento e disciplinano i rapporti finanziari tra le amministrazioni coinvolte.
3. La Città metropolitana può stipulare convenzioni con Comuni e Unioni dei Comuni, individuati anche sulla base delle zone omogenee di cui all’articolo 3, per la organizzazione di uffici condivisi per lo svolgimento di funzioni, servizi o specifiche attività, individuando l’amministrazione capofila presso la quale opererà l’ufficio e definendo gli aspetti organizzativi, funzionali e finanziari.