Articolo 10
Pianificazione territoriale
(Articolo modificato con la deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 18 marzo 2015)
1. La Città metropolitana esercita le funzioni di pianificazione territoriale generale e di coordinamento del proprio territorio secondo quanto stabilito dalla legge nazionale, in relazione al suo piano strategico e secondo la disciplina della legislazione regionale sul governo del territorio, mediante un unico atto di pianificazione denominato piano territoriale metropolitano.
2. Il piano territoriale metropolitano persegue l’obiettivo dello sviluppo sostenibile, orientato al potenziamento e alla valorizzazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità pubblica, alla rigenerazione dei tessuti edificati, al potenziamento e alla riqualificazione dei servizi e degli spazi pubblici, alla costruzione della rete ecologica metropolitana, alla valorizzazione e tutela del sistema agricolo, dei suoli liberi e dei beni paesistici. In particolare, il piano territoriale metropolitano, in linea con le indicazioni comunitarie, considera il suolo una risorsa finita e irriproducibile; in base a tale principio orienta le proprie politiche territoriali.
3. Il Consiglio metropolitano, sentito il parere della Conferenza Metropolitana, approva il piano territoriale metropolitano che costituisce il quadro di riferimento per i piani operativi comunali.
4. I procedimenti di adozione e modifica del Piano territoriale sono disciplinati con apposito regolamento che stabilisce, altresì, le modalità di partecipazione dei Comuni alle attività di pianificazione territoriale della Città metropolitana.
5. La Città metropolitana persegue la migliore omogeneità e integrazione delle normative edilizie locali, anche promuovendo e favorendo la realizzazione di un regolamento edilizio unico per l’intera area metropolitana o per zone omogenee.
Articolo 19
La Conferenza metropolitana
(Articolo modificato con la deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 18 marzo 2015)
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6. La Conferenza metropolitana, in particolare:…d) formula pareri obbligatori in ordine all’approvazione della Pianificazione Strategica e la Pianificazione Territoriale della Città metropolitana;
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Articolo 42
Disposizioni transitorie
(Articolo modificato con la deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 18 marzo 2015)
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4. Fino all’entrata in vigore del Piano territoriale metropolitano, il Piano territoriale di coordinamento provinciale e le sue varianti hanno valore ed effetti di Piano territoriale metropolitano.
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