Disciplina statutaria


Lo Statuto della Città metropolitana di Venezia disciplina le funzioni nel Titolo II, precisamente negli articoli 6-9

Art. 6 - Funzioni e specificità

  1. La Città metropolitana di Venezia svolge le funzioni attribuite o delegate dalla legge.

  2. Nell’ambito delle proprie funzioni, la Città metropolitana mira a salvaguardare e promuovere il proprio territorio, valorizzando e tutelando le caratteristiche delle singole aree. In tale contesto, la Città metropolitana, con il coinvolgimento di tutti i territori e attraverso processi di integrazione economica, sociale e culturale, pianifica l’ottimizzazione e la ricaduta nell’intera area metropolitana delle opportunità derivanti:

    a) dall’inclusione di Venezia e della sua laguna nel patrimonio mondiale Unesco;

    b) dalle infrastrutture portuali ed aeroportuali;

    c) dai suoi poli e distretti produttivi;

    d) dalla valorizzazione del mare, delle lagune, dei fiumi, dalle aree rurali, dalla salvaguardia delle

    spiagge e del patrimonio urbano, storico, artistico e monumentale;

    e) dall’accoglienza turistica,culturale,balneare e naturalistica;

    f) dall’utilizzo del marchio internazionale di Venezia e dal richiamo dei suoi grandi eventi, nonché

    dalle altre specificità ed eccellenze presenti nel territorio metropolitano e riconosciute in ambito nazionale ed internazionale.

1. Il Piano strategico triennale rappresenta la funzione fondamentale della Città metropolitana di Venezia che definisce la visione futura del suo territorio, fondando le proprie analisi e prospettive sulle vocazioni ed eccellenze che lo contraddistinguono e favorendone la competitività ed attrattività nel rispetto della sua tradizione storico-culturale. Il Piano strategico:

a. si basa su appropriati ed accertati dati conoscitivi e definisce gli obiettivi settoriali e trasversali di impatto sull’area metropolitana, individuando le priorità di intervento, le modalità di attuazione, i criteri generali di riparto territoriale delle risorse stimate necessarie al loro perseguimento, comprese quelle previste nei programmi finanziati dall’Unione Europea, i soggetti responsabili, i tempi ed il metodo di verifica della loro attuazione;

b. ricerca compatibilità e sinergie con il processo di integrazione europea, con le fonti di finanziamento europee ed internazionali, con la legislazione speciale per Venezia e la programmazione regionale, avendo particolare riferimento alle funzioni attribuite in sede di riordino. Allo scopo, in tutto od in parte, può essere concordato con la Regione e contenere condivisi documenti di conciliazione;

c. costituisce atto di indirizzo vincolante per l’attività della Città metropolitana e cornice di riferimento per l’azione delle amministrazioni locali. Il mancato adeguamento della propria pianificazione, da parte del singolo Comune, agli obiettivi di riferimento del Piano strategico, ne comporta l’esclusione dai relativi interventi e finanziamenti.

2. Per la redazione ed aggiornamento del Piano strategico e della connessa pianificazione di settore, possono essere costituite, con i Comuni, le università, gli istituti di ricerca, le associazioni di categoria, la Camera di commercio e gli ordini professionali, strutture di co-progettazione regolamentate da apposita convenzione.

3. Il Piano strategico viene approvato annualmente, a scorrimento, ed è articolato in linee di programma per il raggiungimento di obiettivi di medio e lungo termine, tra cui quelli di riferimento per la configurazione dei propri confini territoriali e la strutturazione organizzativa della Città metropolitana per l’ottimale svolgimento delle proprie funzioni ed il conseguimento dei propri obiettivi.

4. Le linee di programma del Piano strategico possono essere supportate da accordi programmatici e di partenariato con soggetti pubblici e privati interessati alla loro attuazione e da specifica progettazione, qualora venga assistita dall’individuazione e sostenibilità delle relative fonti di finanziamento.

5. Il Piano strategico viene adottato, sentiti i rappresentati delle zone omogenee, dal Consiglio metropolitano, pubblicato nel sito istituzionale e sottoposto, nei successivi trenta giorni, alle osservazioni dei rappresentanti della società civile, delle categorie, degli ordini professionali e dei sindacati riuniti nel Forum permanente.

6. La Conferenza metropolitana si esprime sul testo adottato dal Consiglio e sulle osservazioni pervenute entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

7. Il Consiglio metropolitano approva definitivamente il Piano strategico entro trenta giorni dal parere della Conferenza metropolitana. In caso di parere contrario, il Piano strategico può essere nuovamente ripresentato alla Conferenza oppure approvato con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti in carica del Consiglio, escluso il Sindaco metropolitano.

8. Per l’acquisizione o mantenimento di finanziamenti provenienti da soggetti terzi, il Consiglio metropolitano, d’intesa con i Comuni interessati, può approvare singoli progetti, piani, programmi o provvedimenti ad integrazione del Piano strategico, informandone preventivamente i componenti della Conferenza metropolitana e prevedendone il conforme aggiornamento in sede di approvazione per il successivo esercizio.

9. Il monitoraggio e l’aggiornamento del Piano strategico avvengono in occasione della sua approvazione per l’esercizio successivo.

  1. La Città metropolitana di Venezia esercita la funzione fondamentale di pianificazione territoriale infrastrutturale e di coordinamento attraverso un unico Piano territoriale generale. Il Piano territoriale generale delinea gli elementi e gli obiettivi della Città metropolitana, in dichiarata coerenza con gli indirizzi dettati dal Piano strategico e può comprendere le linee guida generali per la redazione dei regolamenti, al fine di razionalizzare e semplificare la relativa disciplina.

  2. Il Piano territoriale metropolitano è approvato dal Consiglio metropolitano con le stesse modalità del Piano strategico.
  3. Il Piano territoriale generale ha efficacia prescrittiva e prevalente limitatamente alle previsioni delle strutture di comunicazione, delle reti dei servizi e delle infrastrutture di portata sovra comunale, nonché valenza autorizzatoria dei Piani di Assetto Territoriale dei Comuni compresi nel suo territorio redatti in regime di copianificazione.
  4. Il Piano territoriale incentiva il coordinamento e l’integrazione delle banche dati dei Comuni e degli altri soggetti pubblici e privati, con il fine di alimentare il sistema informativo territoriale della Città metropolitana.

  1. La Città metropolitana di Venezia, sentiti i Comuni e le loro Unioni, concorre alla strutturazione ed organizzazione sia dei servizi pubblici locali che di quelli di interesse generale di ambito metropolitano, tra cui quelli in rete di rilevanza economica.

  2. La Città metropolitana può definire con i Comuni o le loro Unioni, titolari dei servizi pubblici di rilevanza locale, gli ambiti territoriali di esercizio omogeneo, la scelta della forma di gestione, le eventuali politiche tariffarie, le garanzie, le modalità di informazione, reclamo e controllo da parte degli enti affidanti ed eroganti, nonché degli utenti.
  3. Nell’ambito del proprio territorio, la Città metropolitana ricerca ed assume il ruolo di ente di governo dei servizi di rilevanza economica, che esercita mantenendo la proprietà pubblica delle reti e curando la separazione delle funzioni di indirizzo da quelle di gestione. La Città metropolitana promuove altresì la costituzione di un gestore unico di ambito, tenuto comunque conto di eventuali diverse scelte dei Comuni o delle loro Unioni.
  4. Salvo diversi accordi, i costi di esercizio dei servizi pubblici svolti in forma associata vengono assunti dagli enti partecipanti in proporzione ai servizi loro resi e senza accollo di oneri pregressi.
  5. L’attività di cui ai precedenti commi si coordina con la programmazione strategica, territoriale e di settore della Città metropolitana, orientata anche oltre i confini metropolitani laddove sia funzionale al miglior esercizio dei relativi servizi pubblici.
  6. La Città metropolitana, nella gestione dei propri servizi, favorisce lo sviluppo delle politiche attive con particolare attenzione alle seguenti aree:

    a. sviluppoeconomicoelavoro; b. coesione sociale;
    c. mobilitàeviabilità;
    d. ambiente, cultura e turismo.


Le funzioni della città metropolitana nella legislazione regionale


La Regione Veneto ha proceduto al riordino delle funzioni amministrative provinciali, in base a quanto disposto dalla legge n. 56 del 2014, art. 1, co. 89-96, mediante l’approvazione della l. r. Veneto 29 ottobre 2015, n. 19.

La legge conferisce le funzioni “secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, completezza, efficienza ed economicità e comprende le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali necessarie all’esercizio delle funzioni conferite” (art. 1).

Alla Città metropolitana di Venezia è dedicato l’intero articolo 3:

1. La Città metropolitana di Venezia esercita le funzioni fondamentali di cui all’articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e le ulteriori funzioni fondamentali riconosciute alla città metropolitana dall’articolo 1, comma 44, della medesima legge.

2. Alla Città metropolitana di Venezia sono attribuite le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’articolo 2 (1. Le province, quali enti di area vasta, oltre alle funzioni fondamentali di cui all’articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, continuano ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge nonché le attività di polizia provinciale correlate alle funzioni non fondamentali conferite dalla Regione).

3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 46, della legge 7 aprile 2014, n. 56, alla Città metropolitana di Venezia, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, possono essere conferite, con legge regionale, ulteriori funzioni, sentito l’Osservatorio regionale e acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali.