Città metropolitana di Torino – Funzioni
Disciplina statutaria
Lo Statuto della Città metropolitana di Torino disciplina le funzioni nel Titolo I, precisamente negli articoli 5-13
- Art. 5 - Funzioni fondamentali della Città Metropolitana
- Art. 6 - Rapporti europei e internazionali
- Art. 7 - Pianificazione strategica
- Art. 8 - Pianificazione territoriale
- Art. 9 - Sistema coordinato di gestione dei servizi pubblici
- Art. 10 - Servizio idrico
- Art. 11 - Mobilità e viabilità
- Art. 12 - Sviluppo economico e attività produttive
- Art. 13 - Sviluppo sociale e ambientale
Art. 5 – Funzioni fondamentali della Città Metropolitana
1. La Città Metropolitana è titolare ed esercita le funzioni previste dal combinato disposto dei commi 44, 46, 85 e 86 dell’art. 1 della legge 7 aprile 2014 n. 56, ed ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente.
Art. 6 – Rapporti europei e internazionali
1. La Città Metropolitana di Torino concorre al processo di integrazione economica, sociale, culturale e politica con le città e le aree metropolitane europee ed internazionali. A tal fine:
a) concorre alla costruzione di reti di relazioni con le altre Città e aree metropolitane europee ed internazionali e promuove forme di coordinamento tra le stesse;
b) supporta il territorio nella partecipazione alle reti e ai progetti europei e ai partenariati internazionali.
Art. 7 – Pianificazione strategica
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Il Consiglio metropolitano, acquisito il parere obbligatorio dell’Assemblea dei sindaci delle zone omogenee e il parere vincolante della Conferenza metropolitana, e sentite le realtà sociali, forma e adotta il Piano strategico metropolitano triennale. Il/la Sindaco/a metropolitano/a sottopone annualmente al Consiglio metropolitano le proposte di revisione e adeguamento del Piano strategico.
- Il Piano strategico è l’atto di indirizzo e di programmazione per lo sviluppo di carattere sociale, economico e ambientale del territorio metropolitano, nonché per l’esercizio delle funzioni dei Comuni e delle Unioni di Comuni, anche nell’esercizio di funzioni delegate o attribuite dalla Regione.
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Il Piano strategico definisce gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo per l’area metropolitana, individua le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento, i tempi e il metodo di attuazione, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale.
- Il processo di formazione del Piano strategico tiene conto dei principi di copianificazione e condivisione; può essere aggiornato anche per zone omogenee; periodicamente è oggetto di monitoraggio e verifica.
- I procedimenti di formazione, adozione e revisione del Piano strategico metropolitano si ispirano al principio di trasparenza e partecipazione, di equilibrate opportunità e risorse tra le zone omogenee.
Art. 8 – Pianificazione territoriale
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La Città Metropolitana esercita le funzioni di pianificazione territoriale generale e di coordinamento. In particolare, forma e approva il Piano territoriale generale metropolitano, che può essere formato ed aggiornato anche per zone omogenee.
- Il Piano territoriale generale metropolitano comprende le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli al consumo di suolo e obiettivi all’attività e all’esercizio delle funzioni dei comuni (art. 1 comma 44 lett. b) legge 56/14).
- Il Piano territoriale generale metropolitano assume l’efficacia a tutti gli effetti di Piano territoriale di coordinamento ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- In raccordo con la Regione Piemonte e degli enti competenti, la Città Metropolitana persegue la migliore omogeneità e integrazione delle normative edilizie locali e promuove la formazione ed integrazione delle banche dati territoriali ed ambientali, attraverso la cartografia digitale e gli osservatori tematici.
- Il Piano è approvato dal Consiglio metropolitano, acquisito il parere obbligatorio dell’Assemblea dei sindaci delle zone omogenee e il parere vincolante della Conferenza metropolitana e sentite le realtà sociali.
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I procedimenti di formazione, adozione e revisione del Piano territoriale generale metropolitano si ispirano al principio di trasparenza e partecipazione dei cittadini singoli o associati.
Art. 9 – Sistema coordinato di gestione dei servizi pubblici
- La Città Metropolitana può costituire, ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i. e della normativa regionale, ambito territoriale ottimale per il governo del ciclo integrato dell’acqua e dei rifiuti. La gestione dei servizi pubblici può essere attivata a livello decentrato, secondo quanto previsto dalla legge.
- Per la gestione dei rifiuti, in coerenza con la normativa regionale e nazionale, la Città Metropolitana può altresì essere articolata in sub-ambiti che operano, con autonomia gestionale, per i servizi di raccolta, trasporto e riciclo/recupero di materia; la Città Metropolitana opera per la riduzione all’origine dei rifiuti prodotti, perseguendo l’obiettivo di rifiuti zero, nonché per il recupero, riutilizzo o riuso dei rifiuti prodotti, privilegiando le tecnologie che riducano le emissioni di gas serra, in particolare il CO2 ed esercita tale funzione in coerenza con la programmazione.
- Il territorio della Città Metropolitana può inoltre costituire ambito territoriale per il governo ed il coordinamento delle reti energetiche e di distribuzione del calore (teleriscaldamento).
Art. 10 – Servizio idrico
1. La Città Metropolitana tende alla salvaguardia degli interessi degli utenti e si impegna a:
a) considerare l’acqua un bene comune non privatizzabile;
b) garantire, nell’ambito delle proprie competenze, il reinvestimento degli utili del servizio idrico integrato nel servizio stesso;
c) garantire la proprietà pubblica delle reti;
d) assicurare qualità ed efficienza del servizio, uso razionale ed accessibilità per tutti, secondo principi di equità e di tutela delle fasce deboli;
e) garantire la gestione del servizio idrico attraverso enti o aziende pubblici;
f) preservare e valorizzare le gestioni in economia del servizio idrico integrato come previste dalla legge.
Art. 11 – Mobilità e viabilità
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La Città Metropolitana pianifica le strutture di comunicazione e le infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, tenendo conto delle esigenze di ogni territorio.
- Realizza e gestisce la viabilità di propria competenza, curandone la manutenzione ed il potenziamento, assicurandone la compatibilità e la coerenza alla pianificazione territoriale ed urbanistica.
- Pianifica, in coerenza con la programmazione regionale, la rete di trasporto pubblico sul proprio territorio, contemperando le esigenze di tutte le zone omogenee, al fine di garantire un adeguato servizio per tutto il territorio.
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Favorisce tutte le forme di mobilità sostenibile, inclusi l’intermodalità, l’uso della bicicletta, il bike e car sharing, le forme di trasporto collettivo.
Art. 12 – Sviluppo economico e attività produttive
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La Città Metropolitana, tenuto conto delle vocazioni produttive e delle caratteristiche dei diversi territori, persegue la realizzazione delle condizioni strutturali e funzionali più favorevoli per lo sviluppo economico, coordinando lo svolgimento delle proprie funzioni in materia di sviluppo economico con le politiche attive del lavoro e della formazione, al fine di valorizzare i lavoratori, la migliore occupazione, tutelando il diritto all’esercizio dell’attività economico- produttiva per uno sviluppo economico ecosostenibile, unitamente al benessere dei cittadini nel rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali.
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La Città Metropolitana opera per la creazione, l’insediamento e la crescita delle imprese e delle attività produttive. Attua a tal fine iniziative di coordinamento, sostegno e supporto dei sistemi economici locali, favorendo l’innovazione.
Art. 13 – Sviluppo sociale e ambientale
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La Città Metropolitana promuove il benessere individuale e collettivo e la sicurezza sociale, attraverso lo sviluppo di politiche proprie e interistituzionali, finalizzate alla conoscenza e all’esigibilità dei propri diritti, all’autonomia e alla vita indipendente, al contrasto delle povertà, e al superamento delle fragilità e degli svantaggi; favorisce le varie forme di volontariato, l’accesso ai servizi e l’omogeneità di prestazioni sul territorio.
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La Città Metropolitana favorisce le azioni necessarie al contrasto del cambiamento climatico attraverso strategie finalizzate alla riduzione di emissioni di gas serra, della deforestazione e del dissesto idrogeologico. La Città Metropolitana persegue e promuove la tutela delle biodiversità e la valorizzazione delle aree protette.
Le funzioni della città metropolitana nella legislazione regionale
La Regione Piemonte ha proceduto al riordino delle funzioni amministrative provinciali, in base a quanto disposto dalla legge n. 56 del 2014, art. 1, co. 89-96, mediante l’approvazione della Legge regionale n. 23 del 2015.
La legge “detta disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative […] in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e continuità nello svolgimento delle funzioni, nonché in considerazione della peculiarità del territorio piemontese e del riconoscimento della specificità dei territori montani […]” (art. 1).
Alla Città metropolitana di Torino sono dedicati gli artt. 4 e 5:
1. La Città metropolitana di Torino, quale ente di area vasta, svolge un ruolo di sviluppo strategico del territorio metropolitano, di promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della Città metropolitana, nonché provvede alla cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello. La Città metropolitana svolge, inoltre, un’azione di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei comuni che la compongono e delle loro forme associative, favorendo i programmi di sviluppo socio-economico.
2. La Regione e la Città metropolitana di Torino concordano, tramite intese o altri strumenti di programmazione negoziata, le principali azioni e progetti di interesse della Città metropolitana, per il sostegno e lo sviluppo socio-economico sostenibile del territorio di competenza, con particolare attenzione agli aspetti rurali e montani dello stesso. Le intese costituiscono il quadro delle iniziative programmatiche e degli interventi regionali volti al rafforzamento della competitività e della coesione sociale del territorio metropolitano.
3. Le intese di cui al comma 2, relative ad azioni e progetti che coinvolgono direttamente comuni o unioni di comuni, devono essere sottoscritte anche dai comuni o unioni di comuni stessi.
1. La Città metropolitana di Torino esercita le funzioni fondamentali attribuite dall’articolo 1, comma 44 della l. 56/2014, le funzioni fondamentali degli enti di area vasta di cui all’articolo 1, comma 85 della l. 56/2014 e le funzioni di competenza delle province ai sensi dell’articolo 2.
2. Alla Città metropolitana di Torino, in relazione al ruolo di cui all’articolo 4, sono attribuite:
a) in materia di foreste, le funzioni di cui all’articolo 10 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste);
b) in materia di usi civici, le funzioni di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c), e 6, comma 3, secondo periodo della lettera a), relativamente alle funzioni consultive di competenza regionale, della legge regionale 2 dicembre 2009, n. 29 (Attribuzioni di funzioni amministrative e disciplina in materia di usi civici).
3. Sono, inoltre, delegate le seguenti funzioni:
a) in materia di formazione professionale e di orientamento, quelle di cui agli articoli 9 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale) e 77 della l.r. 44/2000;
b) in materia di ambiente, la gestione, con le modalità di cui all’articolo 41, comma 3 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), delle aree della rete Natura 2000, fatta eccezione per le aree territorialmente coincidenti, in tutto o in parte, con le aree naturali protette regionali o nazionali, per le aree ricadenti nel territorio di più province e per le aree la cui gestione è già stata delegata ad altri enti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. In materia di sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione, la Regione e la Città metropolitana collaborano per la costruzione e lo sviluppo delle reti infrastrutturali, dei dati e dei servizi on line.
5. La Città metropolitana di Torino esercita le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale secondo le disposizioni stabilite dalla l.r. 1/2000.