Disciplina statutaria


Lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale disciplina le funzioni nel Titolo II, precisamente negli articoli 6 – 14

Art. 6 – Funzioni e risorse

1. La Città metropolitana assume le funzioni esercitate e le risorse appartenute alla Provincia di Roma, oltre alle altre funzioni, e relative risorse necessarie ad assolverle, previste dalla normativa vigente, in ottemperanza ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti nel Titolo V della Costituzione.

Art. 7 – Pianificazione strategica

1. Il Consiglio metropolitano adotta e aggiorna annualmente, acquisito il parere della Conferenza metropolitana ai sensi dell’art. 21, comma 2, il piano strategico metropolitano come atto di indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei Comuni e delle Unioni di Comuni compresi nell’area, anche in relazione all’esercizio delle funzioni delegate o conferite dalla Regione Lazio. Nel piano strategico sono definiti gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo, nel medio e lungo termine, per l’area metropolitana, individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il metodo di attuazione, ispirato a principi di semplificazione amministrativa.

2. Il piano strategico assicura la correlazione tra lo sviluppo della Città metropolitana e lo sviluppo nazionale, europeo e internazionale.
3. Il piano strategico persegue le più elevate condizioni di sviluppo economico e sociale del territorio metropolitano, finalizzate al superamento degli squilibri presenti nelle diverse aree del territorio metropolitano, con particolare riferimento alle condizioni di fruizione dei servizi. Il piano strategico rispetta e asseconda le vocazioni territoriali, valorizzando l’organizzazione del territorio metropolitano per aree omogenee e definendo interventi che rafforzino la loro coesione interna e l’integrazione tra le stesse e la città di Roma Capitale.

4. L’attività di pianificazione strategica è ispirata al criterio di flessibilità nella gestione dei processi di trasformazione economico‐sociale e territoriale in corso, nonché al criterio di diversificazione, in relazione alla caratterizzazione demografica, economica, sociale, culturale, turistica, ambientale, dei territori appartenenti alla Città metropolitana.

5. Le azioni poste in essere dalla Città metropolitana in attuazione del piano strategico sono oggetto di monitoraggio e valutazione, con verifica almeno annuale, in relazione al conseguimento degli obiettivi determinati nel piano strategico, anche al fine di garantire il rispetto delle scadenze a medio termine in esso definite.

6. In relazione ai cambiamenti intervenuti e ai risultati conseguiti, il Sindaco metropolitano sottopone al Consiglio metropolitano e alla Conferenza metropolitana le proposte di revisione e adeguamento del piano strategico, che sono adottate dal Consiglio stesso, acquisito il parere della Conferenza metropolitana ai sensi dell’art. 21, comma 2.

7. I procedimenti di adozione e revisione del piano strategico si ispirano al principio di trasparenza e al metodo della partecipazione.

Art. 8 – Pianificazione territoriale e ambientale

1. La Città metropolitana esercita le funzioni di pianificazione territoriale generale del territorio metropolitano, secondo quanto stabilito dalla legge.

2. L’attività di pianificazione globale tiene conto, nel governo dell’uso del territorio e della trasformazione del suolo, delle caratteristiche demografiche, sociali, ambientali, paesaggistiche, storiche, culturali, idrogeologiche, architettoniche, delle stratificazioni storiche e urbane di tutti i comuni appartenenti alla Città metropolitana, nonché delle esigenze sociali ed economiche di ogni parte della comunità metropolitana. Tiene, altresì, conto della tutela del paesaggio, dei principi dello sviluppo sostenibile e della conservazione dell’ambiente, e persegue l’armonizzazione delle normative di edilizia locale.

3. Il Consiglio metropolitano, acquisito il parere della Conferenza metropolitana ai sensi dell’art. 21, comma 2, adotta il piano territoriale metropolitano, comprendente le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture di competenza della comunità metropolitana.

4. Con regolamento del Consiglio metropolitano sono stabilite le modalità di partecipazione dei Comuni dell’area metropolitana alla formazione dello schema di piano territoriale metropolitano da sottoporre al Consiglio metropolitano.
5. Il piano territoriale metropolitano ha anche valore ed effetti di piano territoriale di coordinamento ai sensi dell’art. 20, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel).

6. La pianificazione territoriale tiene conto degli obiettivi di crescita e coesione sociale al fine di assicurare adeguati livelli di sviluppo sull’intero territorio della Città metropolitana.
7. Il Consiglio, acquisito il parere della Conferenza metropolitana, ai sensi dell’art. 21, comma 2, e sentita la Regione, adotta, in conformità alla normativa nazionale ed europea vigente, nonché alla pianificazione regionale, il Piano rifiuti della Città metropolitana. Qualora la Regione non si esprima entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dello schema di piano, il Consiglio metropolitano può comunque procedere alla sua approvazione. Il Consiglio deve motivare le ragioni di eventuali discostamenti dal parere della Regione. Il Piano rifiuti ha come obiettivi principali:

  1. a)  la riduzione al minimo delle conseguenze negative della produzione e della gestione dei rifiuti per la salute umana e l’ambiente riconoscendo priorità alla riduzione, al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero dei rifiuti;
  2. b)  l’incremento del livello di raccolta differenziata porta a porta, la diffusione del compostaggio e di tecnologie avanzate applicate alla raccolta, alla differenziazione e al trattamento dei rifiuti.

Art. 9 – Sviluppo economico e attività produttive e turistiche

1. La Città metropolitana promuove e coordina lo sviluppo economico, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca coerenti con la vocazione della Città metropolitana come delineata nel piano strategico.

2. La Città metropolitana persegue la realizzazione delle condizioni strutturali e funzionali più favorevoli a uno sviluppo economico intelligente, sostenibile e solidale, volto a raggiungere maggiori livelli occupazionali e, al contempo, obiettivi di produttività, innovazione e competitività. Favorisce l’insediamento e la crescita delle imprese e delle attività produttive nell’area metropolitana, garantendo tempi certi nel rilascio degli atti amministrativi. Fornisce sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca coerenti con le vocazioni del proprio territorio.
3. La Città metropolitana promuove il ricorso alle nuove tecnologie informatiche e favorisce il coordinamento e l’integrazione di sistemi di informatizzazione e digitalizzazione in ambito metropolitano. Ai fini del pieno e omogeneo sviluppo, persegue l’obiettivo della piena connettività e dell’azzeramento del divario digitale.
4. La Città metropolitana riconosce il turismo tra i fattori primari dello sviluppo economico del territorio, ne favorisce lo sviluppo anche valorizzando gli operatori del settore e promuovendo la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure amministrative di riferimento. Valorizza, altresì, il patrimonio ambientale, artistico, culturale e monumentale del territorio metropolitano e ne favorisce la fruizione e lo sviluppo in senso turistico, promuovendolo e integrandolo con quello della Città di Roma Capitale.
5. Nell’esercizio della funzione di cui al presente articolo:
a)  concorre alla promozione di politiche pubbliche per lo sviluppo economico e territoriale sia per rafforzare la connessione con i mercati mondiali sia per potenziare le reti di relazioni locali;
b)  provvede alla semplificazione amministrativa come mezzo attraverso cui incrementare l’efficienza complessiva dei sistemi produttivi locali;
c)  concorre alla promozione della ricerca e dell’innovazione tecnologica come strumento di creazione di nuove risorse e di miglioramento della competitività delle imprese;
d)  cura l’assistenza tecnico‐amministrativa agli enti locali nelle materie di cui al presente articolo.

Art. 10 – Sviluppo della rete della mobilità metropolitana

1. La Città metropolitana pianifica, sviluppa e implementa la rete della mobilità del territorio metropolitano, secondo le indicazioni del Piano della mobilità regionale, perseguendo la razionalizzazione e l’integrazione dei piani comunali, nel rispetto delle esigenze delle aree omogenee e dell’integrazione del territorio metropolitano.

2. Il Consiglio metropolitano, acquisito il parere della Conferenza metropolitana ai sensi dell’art. 21, comma 2, definisce un Piano della mobilità metropolitana ai fini del presente articolo.

3. La Città metropolitana persegue l’obiettivo della mobilità ecosostenibile, riducendo al minimo l’impatto ambientale delle scelte tecniche e dei modelli di mobilità individuati nel Piano.

Art. 11 – Sviluppo di politiche della sicurezza integrata e di protezione civile

1. La Città metropolitana garantisce, attraverso il Corpo della Polizia Locale della Città metropolitana, le politiche di sicurezza integrata a supporto e in coordinamento con l’azione delle polizie locali dei Comuni che la costituiscono.

2. Con regolamento del Consiglio è disciplinato l’esercizio delle funzioni di polizia locale di cui è titolare la Città metropolitana.
3. La Città metropolitana assicura lo svolgimento dei compiti di Protezione Civile, nel rispetto degli ambiti di competenza, il coordinamento e il supporto ai Comuni.

Art. 12 – Sviluppo sociale e culturale

1. La Città metropolitana, riconoscendo l’intimo legame tra sviluppo economico e sociale, promuove il potenziale umano, il benessere, l’inclusione e la crescita sociale, culturale ed economica del territorio.
2. Promuove la qualità della vita e delle relazioni, le pari opportunità, la non discriminazione e i diritti di cittadinanza e, attraverso politiche sociali integrate ‐ con specifico riguardo all’ambiente, alla sanità, all’istruzione e alla formazione, all’avviamento al lavoro e al reinserimento nelle attività lavorative, al tempo libero, ai trasporti e alla comunicazione ‐ favorisce l’armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro dei cittadini e il ripensamento degli “stili di vita”.3. Assicura la partecipazione dei cittadini singoli e associati al processo di costruzione dello sviluppo sociale.
4. Nell’esercizio della funzione di cui al presente articolo:

a)  provvede alla raccolta delle conoscenze e dei dati sulla domanda e l’offerta territoriale d’inclusione socio‐economica;
b)  concorre alla programmazione, al coordinamento, alla valutazione e alla qualificazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi pubblici sociali e socio‐economici;
c)  struttura sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici sociali di area vasta, per la promozione dell’uguaglianza e dell’integrazione, nonché per il controllo dei fenomeni discriminatori;
d)  promuove, d’intesa con i Comuni, iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione di base e all’aggiornamento degli operatori socio‐sanitari pubblici e del privato;
e)  cura l’assistenza tecnico‐amministrativa agli enti locali in campo sociale;
f)  promuove, d’intesa con i Comuni, iniziative di coordinamento e di programmazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2.

Art. 13 – Scuola, università ed edilizia scolastica

1. La Città metropolitana individua nella qualità del sistema integrato educativo scolastico il fattore fondamentale di sviluppo sociale, culturale e professionale dei cittadini e opera, nell’ambito delle attribuzioni che le sono conferite, al fine di assicurare le condizioni più adeguate ed efficaci per lo svolgimento delle funzioni di istruzione e formazione.

2. Al fine di attivare politiche di sviluppo basate sulla conoscenza e sull’innovazione, la Città metropolitana promuove la ricerca, in particolare attraverso la collaborazione con l’Università, valorizzandone il ruolo e le potenzialità nel contesto economico e sociale del territorio.

Art. 14 – Immigrazione e integrazione

1. La Città metropolitana considera il fenomeno migratorio quale elemento strutturale del territorio di competenza e potenziale di sviluppo socio‐economico e culturale per la Città metropolitana stessa e per i Paesi di origine dei migranti.
2. Riconosce l’integrazione come processo bilaterale di partecipazione attiva dei cittadini e delle cittadine straniere, nonché della società d’accoglienza, atto a promuovere la convivenza e la razionalità, il benessere e la coesione sociale, la costruzione di un’identità comune e condivisa.

3. Promuove la conoscenza e il riconoscimento reciproco, per il superamento dei pregiudizi e per lo scambio intra‐culturale permanente tra i cittadini stranieri e i cittadini autoctoni.
4. Valorizza le identità culturali, religiose e linguistiche e sostiene le minoranze etniche.
5. Promuove lo sviluppo della consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi alle condizioni di cittadino straniero immigrato e di apolide, di richiedente e di titolare di protezione.
6. Concorre a sviluppare il potenziale di integrazione del territorio di competenza e a garantire pari opportunità di accesso al sistema di interventi e servizi pubblici, nonché alle risorse del territorio metropolitano.
7. Collabora con gli enti locali, la Regione e lo Stato, nonché con le realtà, anche private, operanti nel settore sociale, per il consolidamento di una cultura istituzionale dell’accoglienza e dell’inclusione e per il contrasto alle discriminazioni e alla xenofobia.

Le funzioni della città metropolitana nella legislazione regionale


La Regione Lazio ha proceduto al riordino delle funzioni amministrative provinciali, in base a quanto disposto dalla legge n. 56 del 2014, art. 1, co. 89-96, mediante l’approvazione della l.r. 31 Dicembre 2015, n. 17.

Si tratta della legge di stabilità regionale 2016. Il riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei comuni è assegnato al solo art. 7, che è composto da 26 commi.

Alla Città metropolitana di Roma Capitale è dedicato l’art. 7, commi 3-7:

Art. 7 – Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014, n. 56
(…)
3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 44, lettera e), della l. 56/2014, la Città metropolitana di Roma Capitale e le province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
a) l’assistenza agli alunni con disabilità frequentanti la scuola media superiore;
b) l’assistenza ai disabili sensoriali ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio­assistenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67 e successive modifiche;
c) la promozione di iniziative a carattere sociale e culturale per la prevenzione della violenza di genere, il concorso alla programmazione della rete degli interventi, la realizzazione, il finanziamento ed il coordinamento dei servizi preposti alla tutela e alla protezione delle donne vittime di violenza e dei loro figli, in concorso con lo Stato, la Regione ed i comuni, in conformità alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna);
d) il concorso alla programmazione della rete dei servizi territoriali, la promozione e la realizzazione delle azioni a carattere sociale e culturale per l’accoglienza e l’inclusione dei cittadini immigrati, dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari di protezione internazionale, umanitaria e sociale nonché dei loro familiari, in concorso con lo Stato, la Regione ed i comuni.
4. Fermo restando l’esercizio da parte della Città metropolitana di Roma Capitale e delle province delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di viabilità ai sensi dell’articolo 1, commi 44 e 85, lettera b), della l. 56/2014, la Regione esercita le funzioni e i compiti amministrativi concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria regionale.
5. Alle province e alla Città metropolitana di Roma Capitale è delegata la gestione, previa convenzione con la Regione, delle strutture di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23 (Ordinamento della formazione professionale) e successive modifiche, nonché la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 33 della l.r. 23/1992.
6. Alle province e alla Città metropolitana di Roma Capitale è delegata la gestione, previa convenzione con la Regione, delle istituzioni formative di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale), nonché l’assegnazione delle risorse di cui all’articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2015.
7. Fermo restando l’esercizio da parte della Città metropolitana di Roma Capitale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di beni, servizi e attività culturali ai sensi dell’articolo 1, comma 44, lettera e), della l. 56/2014, alle province è delegata la gestione, previa convenzione con la Regione, delle strutture e servizi culturali e scientifici già istituiti dalle stesse.