Disciplina statutaria


Lo Statuto della Città metropolitana di Napoli disciplina le funzioni nel Capo IV, precisamente negli articoli 31-47 (con esclusione degli artt. 32 e 34 riferiti specificamente al Psm)

Art. 31 – Pianificazione strategica

  1. Con la pianificazione strategica generale, la Città metropolitana individua la strategia complessiva di lungo periodo per lo sviluppo economico sociale della comunità metropolitana.
  2. Il confronto tra le zone omogenee contribuisce all’individuazione delle direttrici per l’azione degli organi metropolitani, con il coinvolgimento degli enti pubblici, delle forze economiche, delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle autonomie funzionali, dell’associazionismo e del terzo settore.
  3. In ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale, va perseguito il più efficace raccordo tra pubblico e privato per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo economico e sociale del territorio.
  4. Il Sindaco metropolitano deve garantire il periodico, costante confronto ed il rispetto del metodo partecipativo per l’individuazione delle direttrici di sviluppo.
  5. Nell’ambito della pianificazione strategica, il Consiglio metropolitano approva entro il 31 dicembre il Piano strategico triennale e, ogni anno, il suo aggiornamento. In esso sono fissate le priorità di intervento e le relative aspettative di risultato.
  6. L’approvazione avviene a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio al termine di una sessione dedicata nei due mesi precedenti alla definizione del Piano.
  7. Al Piano strategico si collegano il Bilancio di previsione ed il Piano territoriale.

Art. 33 – Sviluppo economico

1. La Città metropolitana, per conseguire uno sviluppo economico efficace, sostenibile e durevole basato sulle risorse locali, sull’innovazione e sulla cooperazione, nonché sulle condizioni di libero accesso al mercato, favorisce una crescita multipolare, corrispondente alle specificità di ciascuna zona omogenea, riduce gli squilibri di produttività e di benessere, al fine di ottenere una integrazione tra tali aree per le finalità comuni.

2. Le linee di sviluppo da privilegiare sono:
a) la competitività delle imprese favorendo, in un quadro rafforzato di libera concorrenza, la loro crescita, la cooperazione e le relazioni di filiera;
b) il sostegno agli Enti di ricerca e alle Università, per incrementare lo sviluppo delle conoscenze nonché il loro trasferimento nelle attività di produzione;
c) misure per lo sviluppo del turismo e per la tutela dei beni culturali e ambientali, con particolare riferimento ai beni Unesco, le Zone di protezione speciale ed i Siti di interesse comunitario;d) interventi per ottenere un’agricoltura metropolitana quale presidio ambientale per la fornitura di servizi eco sistemici ai cittadini e risorsa economica per le colture di pregio da tutelare e diffondere;
e) il sostegno all’economia del territorio e del mare nelle sue molteplici espressioni puntando sulla cooperazione delle imprese e sugli scambi e sinergie tra i diversi settori di attività;f) l’efficienza e la qualità dei servizi pubblici da garantire alla persona e alla collettività promuovendo la pluralità dell’offerta.
Art. 35 – Pianificazione territoriale
1. La Città metropolitana cura la pianificazione di coordinamento e la pianificazione territoriale generale del proprio territorio in relazione al Piano strategico e secondo la disciplina della legislazione regionale sul governo del territorio, mediante un unico atto di pianificazione denominato Piano territoriale metropolitano, che comprende una componente strutturale ed una componente operativa, con misure di perequazione territoriale.
2. La componente strutturale del Piano territoriale stabilisce la conformazione delle zone selezionate a tempo indeterminato e, a questo scopo, recepisce dalla pianificazione sovraordinata:
  • la tutela bei beni culturali e delle aree di valore paesaggistico;
  • la definizione delle aree di rischio idraulico, idrogeologico e di erosione costiera incluse le politiche di adattamento e mitigazione del rischio previste dalla Regione;
  • le norme relative ai parchi ed alle aree naturali protette;

e, compiendo una esaustiva ricognizione dei vincoli, redige la Carta unica del territorio cui si atterranno i comuni nella redazione dei PUC. In aggiunta, individua:

  • le aree naturali protette e comunque di pregio da tutelare;
  • i beni culturali di valore identitario, storico e artistico da valorizzare;
  • il sistema delle infrastrutture di comunicazione materiale ed immateriale da mantenere in efficiente esercizio;
  • le grandi attrezzature d’interesse metropolitano da curare e sviluppare.
3. La componente operativa, di durata triennale, programma le azioni di interesse metropolitano da attuare da parte della città metropolitana e gli indirizzi per i Comuni della Città metropolitana. In particolare:
  • elabora la strategia di sviluppo economico e dell’occupazione prevedendo la relativa dinamica demografica e il fabbisogno abitativo per fornire ai Comuni gli obiettivi di dimensionamento dei PUC;
    in relazione alla domanda abitativa, stabilisce politiche per la residenza sociale e l’organizzazione del territorio in modo da decongestionare le zone a rischio naturale (vulcanico, idrogeologico, o con problemi di erosione costiera);
  • stabilisce le aree da destinare alle attività produttive secondo le localizzazioni meglio connesse alle infrastrutture esistenti e previste, chiedendo ai Comuni interessati a modificare in tal senso i loro PUC;
  • copianifica con i Comuni coinvolti le attrezzature d’interesse metropolitano;
  • progetta le infrastrutture in grado di assicurare le comunicazioni per gli spostamenti interni all’area metropolitana e sviluppare legami ed accessibilità della Città metropolitana sulle lunghe e medie distanze con eventuali, ove necessario, accordi di programma con gli enti competenti;
  • promuove la riqualificazione ed il rinnovo delle aree degradate e dismesse;
  • promuove la rete dei siti Unesco e la riqualificazione delle buffer zone;
  • valorizza e riqualifica i siti di maggiore attrazione e di valore archeologico, storico, monumentale e paesaggistico;
  • stabilisce progetti di connessione ambientale tra le aree di valore naturalistico;
  • formula progetti e regolamenti per promuovere l’ecoefficienza e l’efficienza energetica delle aree urbanizzate, il risparmio delle risorse non rinnovabili, la permeabilità del suolo;
  • persegue l’integrazione e la semplificazione delle normative di edilizia locale al fine di pervenire ad un regolamento edilizio tipo per l’intera area metropolitana;
  • individua e promuove gli ambiti agricoli strategici, valorizzando il ruolo dell’agricoltura metropolitana.
  1. La Città metropolitana, su richiesta dei Comuni, li assiste nella redazione della componente strutturale dei PUC, utilizzando gli studi e le elaborazioni strutturali del Piano territoriale metropolitano
  2. Il Sindaco metropolitano presenta la proposta di Piano territoriale con la quale avvia la procedura di consultazione e di valutazione ambientale strategica. Sul progetto di Piano metropolitano esprimono il loro parere la Conferenza metropolitana e il Forum metropolitano. Il progetto di Piano è adottato dal Consiglio metropolitano, congiuntamente al rapporto ambientale pubblicato per le osservazioni.
  3. Entro 120 giorni il piano, integrato delle osservazioni e del rapporto ambientale è inviato alle amministrazioni competenti per il rilascio dei pareri obbligatori, acquisiti i quali è approvato dal Consiglio metropolitano.
  4. La Città metropolitana promuove la conoscenza aggiornata dei fenomeni territoriali attraverso la partecipazione al Sistema Informativo Territoriale integrato (SIT), secondo la disciplina regionale in materia.

Art. 36 – Rete della mobilità metropolitana

  1. Il Piano della rete della mobilità metropolitana è integrato nel Piano territoriale metropolitano e comprende le previsioni relative alle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali, di concerto con gli enti competenti, assicurando la compatibilità e l’integrazione con la trasformazione dell’insediamento e la distribuzione delle funzioni. Il Piano territoriale assicura, per ciascuna area omogenea, l’integrazione delle reti e dei servizi di trasporto pubblico metropolitano con quello locale.

  2. La Città metropolitana promuove la intermodalità del trasporto e progetta i nodi di scambio multimodale, potenzia il trasporto pubblico di massa offrendo una competitività di costo e di servizio rispetto a quello privato.
  3. Per l’esercizio unitario delle funzioni in materia di trasporto pubblico, la Città metropolitana opera attraverso apposita agenzia per il trasporto pubblico metropolitano. Ai fini dell’integrazione del servizio, l’agenzia si coordina con le altre agenzie regionali per il trasporto pubblico e con la Regione Campania, in particolare ai fini dell’integrazione con il servizio ferroviario regionale.

Art. 37 – Servizi pubblici di ambito metropolitano

  1. La Città metropolitana cura la pianificazione, la programmazione e l’organizzazione dei servizi pubblici di interesse metropolitano a rete di rilevanza economica di ambito metropolitano, compreso quello del ciclo integrato dei rifiuti.

  2. La Città metropolitana promuove e attua politiche pubbliche ispirate ai principi di prevenzione nella produzione di rifiuti, di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti medesimi allo scopo di approssimarsi all’obiettivo di rifiuti zero, prevedendo comunque anche la realizzazione di una coerente e adeguata rete impiantistica.
  3. La Città metropolitana si impegna a realizzare il governo dell’acqua, risorsa pubblica, su scala metropolitana e provvede, nell’ambito delle proprie competenze, al reinvestimento degli utili del servizio idrico integrato nel servizio stesso; assicura la proprietà pubblica delle reti; garantisce qualità ed efficienza del servizio, uso razionale ed accessibilità per tutti, secondo principi di equità e di tutela delle fasce deboli.

Art. 38 – Sicurezza integrata e protezione civile

  1. Al Piano territoriale metropolitano sono demandati gli studi e i provvedimenti per giungere ad un assetto del territorio meglio adeguato alla prevenzione dei rischi naturali e specialmente di quello vulcanico, idrico ed idrogeologico. Nello stesso documento si dovrà prevedere una strategia di adattamento e mitigazione dei rischi derivanti dal riscaldamento globale e coordinare i piani di protezione civile dei comuni.

  2. La Città metropolitana garantisce, attraverso il Corpo di Polizia della Città metropolitana, le politiche di sicurezza integrata a supporto e in coordinamento con l’azione delle polizie locali dei Comuni che la costituiscono.

Art. 39 – Tutela e valorizzazione dell’ambiente

1. La Città metropolitana svolge un ruolo gestionale e decisionale sui controlli e le autorizzazioni ambientali su caccia e pesca, protezione della flora e della fauna e della loro biodiversità, gestione dei parchi e delle aree protette, organizzazione, gestione e promozione di un corretto ciclo integrato dei rifiuti, promozione e diffusione di fonti di energie rinnovabili e fotovoltaico, valorizzazione e ampliamento di aree a verde pubblico, bonifica di suoli e corsi d’acqua contaminati (rifiuti, amianto, sostanze chimiche, sostanze cancerogene, ecc.), contrasto al dissesto idrogeologico, edificazione controllata ed ecosostenibile, controllo del territorio con particolare riferimento alla salvaguardia di risorse basilari come Acqua, Suolo, Sottosuolo, Atmosfera e Biodiversità.

Art. 40 – Rete scolastica ed edilizia scolastica

1. Fatte salve le funzioni di ambito locale, la Città metropolitana, anche con delega alle zone omogenee, esercita funzioni in materia di programmazione della rete scolastica, di orientamento scolastico e di diritto allo studio, di contrasto al fenomeno di “evasione scolastica”.

Art. 41 – Sportello unico per le attività produttive

1. La Città metropolitana organizza e gestisce, direttamente o tramite Comuni e Unioni di Comuni, lo Sportello unico per le attività produttive, come elemento unitario per lo svolgimento, anche in via telematica, di tutte le pratiche amministrative che riguardano l’esercizio di attività produttive.

Art. 42 – Sussidiarietà verticale e delega di funzioni

1. La Città metropolitana, salva l’attività di programmazione e di indirizzo, opera di norma attraverso il conferimento, anche con delega, di funzioni amministrative alle zone omogenee o alle Unioni di Comuni.

2. Il riconoscimento o la delega delle funzioni comporta sempre la necessità di fornire gli strumenti per l’assolvimento delle stesse.

3. La Città metropolitana può stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni dell’area metropolitana o le loro Unioni e con gli enti esterni alla Città metropolitana per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse nonché per la gestione dei servizi mettendo a disposizione le risorse necessarie.

Art. 43 – Rapporti con la Regione

  1. La Città metropolitana favorisce l’attivazione di strumenti di confronto con la Regione al fine di definire le reciproche aree di competenza e istituire una leale collaborazione per tematiche di interesse metropolitano.

  2. La Città metropolitana promuove accordi di programma o altre forme di collaborazione con la Regione Campania aventi ad oggetto interventi sul suo territorio.
  3. Gli accordi tra Città metropolitana e Regione Campania sono approvati dal Consiglio metropolitano a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 44 – Convenzioni

1. La Città metropolitana, nell’interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni che aderiscano a specifiche convenzioni, può provvedere:

a) al reclutamento, alla formazione e all’aggiornamento professionale di dirigenti e dipendenti;
b) agli adempimenti relativi alla gestione dei rapporti di lavoro;
c) all’organizzazione e al funzionamento dell’ufficio per i procedimenti disciplinari;
d) all’assistenza legale in materia di lavoro.

Art. 45 – Centrale unica di committenza

1. La Città metropolitana, previa convenzione, può curare, nell’interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni, le funzioni di “Centrale unica di committenza” ai sensi della normativa vigente con costi contenuti nei limiti dell’effettivo rimborso spese delle sole risorse umane impiegate e assicura ai Comuni e alle Unioni di Comuni assistenza tecnico-amministrativa in materia di appalti di lavori e acquisti di beni, servizi e forniture, anche attraverso la formazione del personale, l’elaborazione e la gestione di banche dati e di servizi su piattaforma elettronica.

Art. 46 – Anticorruzione e gestione unitaria dei processi amministrativi

1. La Città metropolitana interviene al fine di rendere omogenei i procedimenti e gli atti normativi in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza anche attraverso atti di indirizzo e comunque interventi che consentano una gestione unitaria dei processi amministrativi connessi con la formazione di un’apposita banca dati delle procedure di gara o comunque delle attività che abbiano dato luogo ad appalti di lavori o di servizi

2. La Città metropolitana individua, sulla base delle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, le linee guida e gli indirizzi a cui devono attenersi gli Organismi Indipendenti di Valutazione anche pubblicando i risultati della valutazione delle performance dei dirigenti.

Art. 47 – Istituzione e funzioni del Difensore civico

1. La Città metropolitana istituisce il Difensore civico quale garante dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, anche in relazione ad Aziende speciali, Società di capitale, Enti pubblici partecipati o convenzionati con la Città metropolitana.

2. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e può essere rinominato. Le modalità di nomina, le cause di inconferibilità e di incompatibilità, le prerogative e le attività sono disciplinate con apposito regolamento approvato dal Consiglio.

3. Al Difensore civico sono assegnati i locali e i mezzi necessari all’esercizio delle sue funzioni, nonché il relativo personale.


Le funzioni della città metropolitana nella legislazione regionale


La Regione Campania ha proceduto al riordino delle funzioni amministrative provinciali, in base a quanto disposto dalla legge n. 56 del 2014, art. 1, co. 89-96, mediante l’approvazione della l.r. Campania 9 novembre 2015, n. 14.

Alla Città metropolitana di Napoli è dedicato l’intero articolo 4:

Art. 4 – Città metropolitana di Napoli

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla legge 56/2014, favorisce la più ampia valorizzazione e il rafforzamento del ruolo della Città metropolitana in sede di riforma delle legislazioni di settore e di programmazione dello sviluppo economico e dei territori.

2. La Città metropolitana di Napoli e gli altri enti di area vasta continuano ad esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive per conto dei Comuni.