Città metropolitana di Milano – Funzioni
Disciplina statutaria
Lo Statuto della Città metropolitana di Milano disciplina le funzioni nel Titolo V, Parte II, precisamente negli articoli 33 – 46 (con esclusione dell’art. 35 riferito specificamente all’efficacia del Psm)
- Art. 33 - Disposizioni generali
- Art. 34 - Il piano strategico
- Art. 36 - Pianificazione territoriale e ambientale
- Art. 37 - Altre funzioni in materia di governo del territorio
- Art. 38 - Mobilità
- Art. 39 - Reti di viabilità
- Art. 40 - Trasporto pubblico
- Articolo 41 - Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale
- Articolo 42 - Servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano
- Articolo 43 - Forme di gestione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano
- Articolo 44 - Sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici
- Articolo 45 - Funzioni di stazione appaltante
- Articolo 46 - Sussidiarietà orizzontale nell’esercizio delle funzioni
1. La Città metropolitana esercita le seguenti funzioni fondamentali:
a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all’esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;
b) pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all’attività e all’esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;
c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D’intesa con i comuni interessati la Città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
d) mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell’ambito metropolitano;
e) valorizzazione del sistema delle aree protette regionali e dei parchi di scala metropolitana intesi come un unico servizio collettivo, una rete infrastrutturale primaria del suo sistema sociale e territoriale. Per questo la Città metropolitana opera per una gestione unica dei parchi di scala metropolitana interamente compresi nel perimetro, al fine di favorirne una gestione coordinata e di promuoverne le singole identità, l’ampliamento, e il collegamento tra gli stessi, per creare un unico parco metropolitano. Per i parchi non interamente compresi nel proprio territorio, ma integrati nel sistema verde metropolitano, promuove forme di gestione coordinate;
f) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della Città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio indicato alla lettera a);
g) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.
2. La Città metropolitana esercita inoltre:
a) le funzioni fondamentali delle province stabilite dall’art. 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56;
b) le altre funzioni fondamentali che le sono attribuite dalle leggi statali ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lett. p), della Costituzione;
c) le funzioni che le sono attribuite nell’ambito del processo di riordino delle funzioni delle province ai sensi dell’art. 1, commi da 85 a 97, della legge 7 aprile 2014, n. 56;
d) le ulteriori funzioni che le sono attribuite da altre leggi statali e regionali, ai sensi dell’art. 1, comma 46, della legge 7 aprile 2014, n. 56.
3. La Città metropolitana esercita altresì le specifiche funzioni che le vengano delegate, mediante convenzioni, dai comuni e dalle unioni di comuni e può delegare loro l’esercizio di proprie funzioni. Le deleghe sono regolate mediante convenzioni.
4. La Città metropolitana stabilisce mediante convenzioni con i comuni e le unioni di comuni forme e modalità con le quali avvalersi delle loro strutture per l’esercizio delle proprie funzioni e, viceversa, consentire ai comuni e alle unioni di comuni di avvalersi delle proprie strutture per l’esercizio delle loro funzioni.
5. La Città metropolitana esercita, inoltre, le azioni di controllo favorendo il coordinamento tra gli organismi preposti e il necessario scambio di informazioni.
6. Nell’ambito delle previsioni normative, la Città metropolitana può svolgere le attività di previsione, prevenzione, riduzione del rischio e dei danni in materia di Protezione Civile.
1. Il piano strategico del territorio e della comunità metropolitana costituisce, alla luce delle previsioni della Relazione di inizio mandato del Sindaco metropolitano, l’atto fondamentale di indirizzo dell’azione della Città metropolitana. Il piano strategico, sulla base delle necessarie e appropriate basi conoscitive, configura gli scenari e determina gli obiettivi generali di sviluppo della comunità metropolitana e le relative condizioni di sostenibilità economico-sociale e territoriale-ambientale.
2. Il piano strategico formula una visione di lungo periodo, funzionale a definire una strategia in grado di orientare lo sviluppo del territorio nelle sue diverse componenti. Nella sua formulazione si prevede il coinvolgimento di altri enti pubblici, dei corpi intermedi, delle forze economiche e sociali, delle associazioni, delle autonomie funzionali, del mondo della cultura e della ricerca.
3. Il piano strategico comprende le azioni della Città metropolitana e del complesso delle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento dei suoi obiettivi.
4. La Città metropolitana assicura la partecipazione dei comuni e delle unioni di comuni, organizzati attraverso le zone omogenee, alla formazione e all’aggiornamento del piano strategico mediante apposite conferenze di programmazione nonché mediante il parere della Conferenza metropolitana.
5. La Città metropolitana si confronta, nell’elaborazione e nell’aggiornamento del piano strategico, con le autonomie funzionali, con le forze economico-sociali e gli operatori di settore, con le associazioni culturali e ambientaliste e, più in generale, con i cittadini sui quali il piano produce i suoi effetti, in particolare nel Forum metropolitano della società civile previsto all’art. 14.
6. Il bilancio di previsione della Città metropolitana, con allegato il Documento unico di Programmazione nonché la Relazione previsionale programmatica, ferma restando la relativa disciplina di legge, è correlato nella sua impostazione al piano strategico. Il conto consuntivo reca in allegato una relazione sui risultati dell’azione svolta nel corso dell’esercizio. La relazione costituisce la base per il successivo aggiornamento annuale del piano strategico.
7. Il piano strategico viene adottato dal Consiglio metropolitano con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
1. La Città metropolitana cura la pianificazione di coordinamento e la pianificazione territoriale generale del proprio territorio in relazione al piano strategico e secondo la disciplina della legislazione regionale sul governo del territorio, mediante un unico atto di pianificazione denominato piano territoriale metropolitano.
2. Il piano territoriale metropolitano, definito sulla base di un confronto e collaborazione con i co- muni della Città metropolitana, persegue l’obiettivo dello sviluppo sostenibile, orientato al potenziamento e alla valorizzazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità pubblica, alla rigenerazione dei tessuti edificati, al potenziamento e alla riqualificazione dei servizi e degli spazi pubblici, alla costruzione della rete ecologica metropolitana, alla valorizzazione e tutela del sistema e della produzione agricola, dei suoli liberi, delle aree protette regionali, dei parchi metropolitani e dei beni paesistici. In particolare, il piano territoriale metropolitano, in linea con le indicazioni comunitarie, considera il suolo una risorsa finita e irriproducibile; in base a tale principio orienta le proprie politiche territoriali.
3. Il piano territoriale metropolitano inquadra, confronta e coordina la propria pianificazione a quella di interesse nazionale e regionale, nonché alle pianificazioni settoriali.
4. Il piano territoriale metropolitano orienta le politiche e le azioni dei comuni in materia di governo del territorio e ne promuove l’integrazione. Esso fissa altresì vincoli e obiettivi all’attività e all’esercizio delle funzioni dei comuni e produce effetti diretti nei confronti dei comuni e dei privati secondo quanto previsto dallo stesso piano, con particolare riferimento a:
a) governo delle grandi funzioni e dei servizi di livello metropolitano;
b) programmazione infrastrutturale di livello metropolitano, che comprende anche le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture tecnologiche della comunità metropolitana;
c) politiche di rigenerazione urbana orientate sia alla tutela del suolo libero, anche attraverso l’ampliamento e il collegamento tra i parchi metropolitani, sia a una riqualificazione delle periferie dei centri urbani in una logica policentrica;
d) individuazione degli ambiti agricoli strategici, valorizzando il ruolo dell’agricoltura metropoli- tana e periurbana;
e) costruzione della rete ecologica metropolitana, governo delle aree protette regionali, dei parchi metropolitani, promozione e riconoscimento dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale;
f) salvaguardia ambientale;
g) tutela dei beni paesistici;
h) assetto geologico, idrogeologico, sismico e prevenzione dei rischi;
i) analisi della domanda e programmazione dell’offerta di edilizia residenziale sociale;
l) perequazione, compensazione e incentivazione di scala territoriale, allo scopo di perseguire un’equilibrata distribuzione di vantaggi e svantaggi connessi agli interventi di sviluppo e trasformazione del territorio, anche attraverso strumenti di fiscalità intercomunale;
m) determinazione degli oneri di urbanizzazione e della quota di contributo legata al costo di co- struzione limitatamente agli interventi di sviluppo e trasformazione del territorio previsti nel piano territoriale metropolitano.
5. La Città metropolitana persegue la migliore omogeneità e integrazione delle normative edilizie locali, al fine di realizzare un regolamento edilizio tipo per l’intera area metropolitana, con l’obiet- tivo di produrre armonizzazione e semplificazione delle procedure.
6. Il piano territoriale metropolitano ha carattere dinamico e interattivo. Per la sua attuazione, al fine di governare adeguatamente i processi di trasformazione di rilevanza metropolitana, i relativi progetti sono realizzati tramite strumenti di co-pianificazione con gli enti locali interessati, anche mediante strumenti di pianificazione a livello di zona omogenea.
7. La Città metropolitana promuove la conoscenza aggiornata dei fenomeni territoriali attraverso il coordinamento e l’integrazione delle banche dati territoriali dei comuni facenti parte della Città metropolitana, partecipando e integrandosi con il Sistema Informativo Territoriale integrato (SIT), secondo la disciplina regionale in materia.
8. Il piano territoriale viene adottato dal Consiglio metropolitano con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
1. La Città metropolitana esercita le altre funzioni in materia di governo del territorio e di beni paesaggistici già attribuite alla provincia e quelle che le sono attribuite ai sensi dell’articolo 1, commi 91 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56, nel rispetto della legislazione statale e regionale.
2. La Città metropolitana esercita, inoltre, la funzione di ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano, anche attraverso la predisposizione del Piano territoriale di coordinamento.
1. La Città metropolitana afferma il diritto alla mobilità ed esercita le proprie funzioni in materia di mobilità in forma integrata, nell’ambito del piano territoriale metropolitano, in linea con gli indirizzi del piano strategico.
2. Il piano territoriale metropolitano definisce lo scenario infrastrutturale strategico di lungo periodo inerente le reti di trasporto di rilevanza metropolitana.
3. Il piano territoriale metropolitano definisce l’assetto infrastrutturale di interesse metropolitano di medio periodo, le cui previsioni hanno efficacia prescrittiva e prevalente sulla pianificazione comunale e di settore.
4. La Città metropolitana incentiva forme di integrazione della mobilità, promuovendo in particolare le differenti forme di mobilità dolce e sostenibile.
5. I progetti urbanistico-territoriali di rilevanza metropolitana, in accordo con il piano territoriale metropolitano, sono accompagnati in ogni caso da una valutazione dei problemi di mobilità e viabilità.
1. La Città metropolitana svolge la funzione fondamentale di pianificazione della rete viaria di livello metropolitano, integrata con la programmazione del trasporto pubblico e le altre forme di mobilità dolce e sostenibile.
2. La Città metropolitana esercita i compiti di programmazione, manutenzione, gestione e controllo della rete viaria di propria competenza, comprensiva della sua classificazione, nonché di progettazione e realizzazione dei nuovi interventi.
1. La Città metropolitana svolge la funzione fondamentale di pianificazione della rete e dei servizi di trasporto pubblico in ambito metropolitano anche mediante le deleghe che le sono conferite dai comuni.
2. Allo scopo di assicurare l’esercizio unitario delle funzioni in materia di trasporto pubblico, la Città metropolitana opera attraverso un’apposita agenzia per il trasporto pubblico competente per territorio, ai sensi della normativa nazionale e regionale. Ai fini dell’integrazione del servizio, l’agenzia si coordina con le altre agenzie regionali per il trasporto pubblico e con la regione Lombardia, in particolare ai fini dell’integrazione con il servizio ferroviario regionale.
3. La programmazione definisce le reti e i servizi di trasporto pubblico locale in accordo con il programma regionale della mobilità e dei trasporti e con il programma dei servizi ferroviari regio- nali, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:
a) realizzare un sistema di trasporto pubblico locale unitario, integrando servizi urbani e interurbani, garantendo il coordinamento di orari e frequenze e favorendo l’intermodalità;
b) garantire la qualità e l’efficienza dei servizi attraverso la loro razionalizzazione e l’eliminazione delle sovrapposizioni fra modi differenti e concorrenti;
c) assicurare l’integrazione dei sistemi, sviluppando e attuando l’integrazione tariffaria, secondo criteri uniformi rispetto a tutto il territorio della Città metropolitana;
d) favorire la concorrenza tra i gestori del trasporto pubblico locale mediante la predisposizione dei documenti di gara, i contratti di servizio, l’aggiudicazione e il monitoraggio dei contratti.
4. La programmazione della Città metropolitana comprende inoltre:
a) l’offerta dei servizi di competenza degli enti ricompresi nel bacino metropolitano;
b) l’offerta dei servizi che interessano destinazioni poste al di fuori del territorio di competenza dell’agenzia, previo parere delle altre agenzie interessate;
c) le reti per le aree a domanda debole;
d) la definizione dei criteri d’accessibilità ai nodi di interscambio;
e) l’accessibilità e la fruibilità del servizio da parte delle persone con disabilità;
f) gli indirizzi per la programmazione da parte dei comuni degli interventi necessari al miglioramento dell’efficacia del trasporto pubblico locale;
g) la quantificazione delle risorse disponibili per la gestione del sistema e per gli investimenti necessari per attuare la programmazione;
h) le strategie di comunicazione e informazione.
5. Le altre funzioni inerenti la mobilità e il trasporto pubblico di ambito metropolitano sono disciplinate con appositi regolamenti, ai sensi delle vigenti leggi in materia.
6. Restano ferme le ulteriori competenze attribuite alla Città metropolitana dalla normativa vigente, in particolare relativamente al rilascio delle autorizzazioni sul demanio metropolitano.
1. La Città metropolitana promuove uno sviluppo economico e sociale equo e durevole, basato sui saperi, l’innovazione, la sostenibilità ambientale, la coesione e l’inclusione sociale. In particolare la Città metropolitana si propone di:
a) consolidare la struttura produttiva, migliorando la competitività delle imprese esistenti, razionalizzando gli insediamenti e rafforzando la dotazione di infrastrutture e servizi;
b) promuovere nuove imprese, sostenendo l’innovazione tecnologica e sociale e mettendo in opera fattori precedentemente sottoutilizzati o espulsi dal processo produttivo;
c) dare impulso a politiche pubbliche finalizzate a rafforzare le connessioni del sistema economico metropolitano con i mercati mondiali e a potenziare le reti di relazioni locali con particolare riguardo alla più ampia messa a disposizione di reti e di trasmissione di dati;
d) promuovere l’attrazione di nuove attività economiche sul territorio metropolitano, anche indivi- duando idonee opportunità insediative di rilevanza metropolitana;
e) favorire l’attrattività del territorio metropolitano, trasformando città e territorio in luoghi intelli- genti, dinamici, inclusivi ed eco-compatibili;
f) valorizzare il ruolo della conoscenza, dell’alta formazione e della ricerca, anche sostenendo il sistema della ricerca universitaria dell’area metropolitana, allo scopo di attrarre e promuovere giovani talenti, sviluppare un ambiente culturale aperto, dinamico e ricco di relazioni, offrire soluzioni intelligenti in grado di rinnovare il sistema economico-urbano e migliorare la qualità di vita dei cittadini;
g) mettere a punto politiche attive del lavoro e favorire lo sviluppo del capitale umano, in quanto mezzo di promozione della crescita delle imprese, del benessere e della coesione sociale;
h) predisporre programmi e politiche volti a garantire a tutti i cittadini pari opportunità e pari condizioni per l’accesso ai servizi sociali di livello metropolitano;
i) promuovere una maggiore integrazione e coordinamento nell’ambito delle politiche socio- sanitarie, con l’obiettivo di rafforzarne la qualità media e l’efficacia, anche valorizzando il principio di “prossimità” nella prospettiva di un miglior adattamento degli interventi alle peculiarità dei diversi contesti locali;
l) favorire la semplificazione amministrativa, per incrementare l’efficienza complessiva del sistema socio-economico metropolitano.
2. Il piano strategico, tenendo conto delle politiche pubbliche europee, nazionali e regionali, determina gli obiettivi, graduati nel tempo, di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale che la Città metropolitana si propone di conseguire mediante la propria azione diretta nonché attraverso il coordinamento dell’azione delle altre amministrazioni pubbliche, delle autonomie funzionali, delle forze economiche e sociali e di soggetti privati operanti in forma di impresa.
3. Il piano strategico individua gli specifici strumenti dell’azione della Città metropolitana per la promozione dello sviluppo economico e sociale e reca le opportune indicazioni da sviluppare nel piano territoriale metropolitano.
1. Sono servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani.
2. In relazione ai servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano, spettano alla Città metropolitana la pianificazione, la programmazione e l’organizzazione dei servizi, la scelta della forma di gestione, la determinazione delle tariffe all’utenza, salva diversa disposizione dell’ordina- mento.
3. A tal fine la Città metropolitana stabilisce i principi e le regole di gestione ed erogazione dei servizi, ne definisce i modelli organizzativi e di controllo tenuto conto delle gestioni esistenti, cura i procedimenti diretti all’affidamento dei servizi, determina i contenuti dei contratti di servizi.
4. La proprietà delle infrastrutture delle reti è pubblica.
5. La Città metropolitana riconosce l’acqua quale patrimonio dell’umanità, bene comune, diritto inalienabile di ogni essere vivente. L’uso delle acque destinate al consumo umano è prioritario su tutti gli altri usi. Il servizio idrico integrato è di interesse generale e la Città metropolitana ne assicura il carattere pubblico orientato alla tutela della risorsa idrica per le generazioni future.
1. La Città metropolitana cura la gestione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano in conformità all’ordinamento dell’Unione europea.
2. La Città metropolitana concorre alla gestione dei servizi succedendo alla Provincia nella partecipazione alle società in house e alle società miste cui siano affidati direttamente servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano.
3. La Città metropolitana cura la gestione dei servizi pubblici di interesse generale in ambito metropolitano anche mediante il coordinamento di società operative territoriali partecipate dai comuni e dalle unioni di comuni.
1. Per i servizi pubblici diversi da quelli di interesse generale di ambito metropolitano, compresi i servizi pubblici privi di rilevanza economica, la Città metropolitana, d’intesa con i comuni, verifica l’opportunità della strutturazione di sistemi coordinati e della correlativa gestione.
2. A tal fine la Città metropolitana definisce i principi e le regole per la gestione di tali servizi da parte dei comuni, gli ambiti territoriali omogenei per la loro gestione, i modelli organizzativi più adeguati, nonché gli strumenti di coordinamento e integrazione tra i soggetti gestori dei servizi.
1. La Città metropolitana assume le funzioni di centrale unica di committenza per l’aggiudicazione dei contratti di lavori, forniture e servizi, nonché per la concessione di servizi pubblici, in favore dei comuni e delle Unioni dei comuni che lo richiedano, previa stipula di convenzione nella quale sono stabiliti i reciproci obblighi, le garanzie, i rapporti finanziari e la durata.
2. I comuni e le unioni di comuni possono anche affidare alla Città metropolitana, mediante convenzione, la predisposizione degli atti di gara e dei contratti, la responsabilità dei procedimenti di evidenza pubblica, il monitoraggio dell’attuazione dei contratti e dei contratti di servizio.
1. La Città metropolitana, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118, ultimo comma, della Costituzione, riconosce e favorisce l’autonoma iniziativa di cittadine e cittadini, singoli e associati, delle famiglie, delle formazioni e delle istituzioni sociali, delle associazioni e degli enti civili e religiosi, per lo svolgimento di attività di interesse generale, garantendone l’apporto e la partecipazione alla programmazione e realizzazione dei diversi interventi, progetti, servizi, con le modalità stabilite da apposito regolamento e dalle normative regionali.
Le funzioni della città metropolitana nella legislazione regionale
La Regione Piemonte ha proceduto al riordino delle funzioni amministrative provinciali, in base a quanto disposto dalla legge n. 56 del 2014, art. 1, co. 89-96, mediante l’approvazione della l.r. Lombaria 12 ottobre 2015, n. 32.
Alla Città metropolitana di Milano sono dedicati gli artt. 1 e 2:
1. La Regione valorizza lo specifico ruolo istituzionale della Città metropolitana quale ente finalizzato al governo e allo sviluppo strategico del territorio metropolitano, alla pianificazione urbanistica e territoriale, alla promozione e gestione integrata di servizi, infrastrutture, reti di comunicazione e al coordinamento dei comuni che la compongono, in armonia con il principio di sussidiarietà.
2. Al fine di condividere modalità di collaborazione e di raccordo e di definire azioni di interesse comune è istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, la Conferenza permanente Regione – Città metropolitana, quale sede istituzionale paritetica di concertazione degli obiettivi di comune interesse, la cui composizione e le cui modalità di funzionamento sono stabilite di concerto con la Città metropolitana, con deliberazione della Giunta regionale, previo protocollo d’intesa sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco della Città metropolitana di Milano, prevedendo forme di consultazione con le autonomie funzionali e le associazioni di rappresentanza degli interessi socio-economici maggiormente rappresentative.
3. In sede di Conferenza di cui al comma 2, la Regione e la Città metropolitana definiscono un’Intesa quadro che stabilisce le linee programmatiche e le iniziative progettuali di raccordo tra il Programma regionale di sviluppo della Regione di cui al titolo II della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) e il piano strategico della Città metropolitana di cui all’articolo 1, comma 44, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).
4. L’Intesa quadro di cui al comma 3 può articolarsi in specifici accordi o intese settoriali o altre forme di collaborazione, nonché in specifiche attività progettuali, anche ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 (Programmazione negoziata regionale) ed anche in riferimento alla programmazione comunitaria.
5. La Conferenza di cui al comma 2:
a) sviluppa il confronto sul processo di elaborazione del piano strategico della Città metropolitana;
b) effettua il monitoraggio del processo di attuazione dell’Intesa quadro, verificando lo stato di avanzamento dei relativi contenuti;
c) provvede alla proposta di aggiornamento dell’Intesa quadro, anche in relazione all’aggiornamento del Programma regionale di sviluppo e del piano strategico della Città metropolitana;
d) provvede, con specifica Intesa, alla elaborazione e condivisione dei criteri e indirizzi del Piano territoriale regionale per la redazione del Piano territoriale metropolitano;
e) costituisce sede di confronto e approfondimento dei provvedimenti legislativi e amministrativi regionali ritenuti rilevanti dalla Regione e dalla Città metropolitana per il territorio metropolitano.
6. La Giunta regionale approva, per parte regionale, l’Intesa quadro di cui al comma 3 e i relativi aggiornamenti.
1. La Città metropolitana esercita le funzioni fondamentali di cui all’articolo 1, comma 44, della legge 56/2014.
2. La Città metropolitana esercita, altresì, le funzioni già conferite dalla Regione alla Provincia di Milano, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3.
3. Le funzioni relative alla protezione civile e alla disabilità sensoriale sono esercitate ai sensi del comma 2 nelle more della ridefinizione organizzativa delle competenze rispettivamente con provvedimento legislativo statale e regionale.
4. Con successivi provvedimenti legislativi, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le ulteriori modifiche necessarie a soddisfare esigenze di riordino normativo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi.
5. In sede di monitoraggio dell’Intesa quadro di cui all’articolo 1, comma 5, lettera b), è altresì oggetto di valutazione l’andamento della gestione delle funzioni conferite ai sensi del comma 2, anche ai fini di eventuali proposte di riordino delle funzioni medesime.