Disciplina statutaria


Lo Statuto della Città metropolitana di Genova disciplina le funzioni nel Titolo II, precisamente negli articoli 8 – 12.

Articolo 8 – Funzioni

1. La Città metropolitana esercita le funzioni proprie, quelle fondamentali della Provincia e comunque quelle conferite con legge dello Stato e della Regione Liguria, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione.

Articolo 9 – Pianificazione strategica

  1. Il Consiglio metropolitano adotta, su proposta del Sindaco metropolitano, sentita la Conferenza metropolitana, il piano strategico metropolitano come atto di indirizzo per l’Ente.

  2. Il piano strategico del territorio e della comunità metropolitana costituisce, alla luce delle previsioni delle linee programmatiche del Sindaco Metropolitano, l’atto fondamentale di indirizzo dell’azione della Città Metropolitana.
  3. La Città metropolitana assicura la partecipazione dei Comuni e delle Unioni di comuni, alla formazione e all’aggiornamento del piano strategico mediante apposite conferenze di programmazione nonché mediante l’acquisizione del parere della Conferenza metropolitana.
  4. Nel piano strategico si definiscono gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo nel medio e lungo termine per l’area metropolitana, individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il metodo di attuazione.

Art. 10 – Pianificazione territoriale

  1. La Città metropolitana esercita le funzioni di pianificazione territoriale generale e di coordinamento del proprio territorio secondo quanto stabilito dalla legge nazionale, in relazione al suo piano strategico e secondo la disciplina della legislazione regionale sul governo del territorio, mediante un unico atto di pianificazione denominato piano territoriale metropolitano.

  2. Il piano territoriale metropolitano persegue l’obiettivo dello sviluppo sostenibile, orientato al potenziamento e alla valorizzazione delle reti infrastrutturali e dei sistemi di mobilità pubblica, alla rigenerazione dei tessuti edificati, al potenziamento e alla riqualificazione dei servizi e degli spazi pubblici, alla costruzione della rete ecologica metropolitana, alla valorizzazione e tutela del sistema agricolo, dei suoli liberi e dei beni paesistici. In particolare, il piano territoriale metropolitano, in linea con le indicazioni comunitarie, considera il suolo una risorsa finita e irriproducibile; in base a tale principio orienta le proprie politiche territoriali.
  3. Il Consiglio metropolitano, sentito il parere della Conferenza Metropolitana, approva il piano territoriale metropolitano che costituisce il quadro di riferimento per i piani operativi comunali.
  4. I procedimenti di adozione e modifica del Piano territoriale sono disciplinati con apposito regolamento che stabilisce, altresì, le modalità di partecipazione dei Comuni alle attività di pianificazione territoriale della Città metropolitana.
  5. La Città metropolitana persegue la migliore omogeneità e integrazione delle normative edilizie locali, anche promuovendo e favorendo la realizzazione di un regolamento edilizio unico per l’intera area metropolitana o per zone omogenee.

Art. 11 – Sviluppo economico

1. La Città metropolitana, allo scopo di perseguire la realizzazione delle condizioni strutturali e funzionali più favorevoli a uno sviluppo economico sostenibile e, in particolare, all’insediamento, alla crescita e alla riconversione delle imprese e delle attività produttive nell’area metropolitana, promuove e assicura sostegno, anche attraverso il confronto con i soggetti rappresentativi dell’economia del lavoro e della cooperazione, all’attività economica, di ricerca e innovazione e alla creazione di impresa in materia di industria, commercio, artigianato, politiche agricole e sviluppo rurale, pesca, servizi e risorse turistiche, in coerenza con il piano strategico metropolitano.

Articolo 12 – Sviluppo sociale

  1. La Città metropolitana persegue le migliori condizioni di equità nello sviluppo delle politiche sociali nelle diverse parti del territorio metropolitano, con particolare riferimento alle condizioni di accesso e fruizione dei servizi.

  2. La Città metropolitana individua nella qualità del sistema integrato educativo scolastico- formativo il fattore fondamentale di sviluppo sociale, culturale e professionale dei cittadini e opera, nell’ambito delle attribuzioni che le sono conferite, al fine di assicurare le condizioni più adeguate ed efficaci per lo svolgimento delle funzioni di istruzione e formazione.


Le funzioni della città metropolitana nella legislazione regionale


La Regione Liguria ha proceduto al riordino delle funzioni amministrative provinciali, in base a quanto disposto dalla legge n. 56 del 2014, art. 1, co. 89-96, mediante l’approvazione della l.r. Liguria, 10 aprile 2015, n. 15.

La legge “…disciplina il riordino delle funzioni conferite alle province dalla Regione sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza” (art. 1).

Alla Città metropolitana di Genova è dedicato l’intero articolo 3:

1. La Regione Liguria valorizza e rafforza, in sede di riforma della legislazione e degli atti della programmazione, il ruolo della Città metropolitana di Genova quale ente di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei comuni che la compongono.

2. Regione e Città metropolitana di Genova possono concordare, anche tramite intese, le principali azioni e progetti di interesse della Città metropolitana per il sostegno allo sviluppo economico e la dotazione infrastrutturale strategica del territorio. Le intese costituiscono il quadro delle iniziative programmatiche e degli interventi regionali volti al rafforzamento della competitività del territorio metropolitano.

3. In materia di formazione professionale, gli atti di indirizzo e di programmazione strategica regionale sono adottati previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Genova, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, sugli indirizzi che attengono le azioni e gli interventi da svolgersi nel territorio della Città medesima. Decorso inutilmente il termine, la Regione procede all’adozione dell’atto di propria competenza.

4. In materia di difesa del suolo, i piani di bacino e la programmazione degli interventi sono adottati previa acquisizione del parere della Città metropolitana che si esprime entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dei contenuti dei piani e dei programmi che hanno ad oggetto vincoli, azioni ed interventi da svolgersi sul territorio della Città metropolitana. Decorso inutilmente il termine, la Regione procede all’adozione degli atti di propria competenza.

5. La Stazione unica appaltante regionale (SUAR), soggetto aggregatore della domanda ai sensi della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 41 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2015) e successive modificazioni e integrazioni, stipula intese con la Stazione unica appaltante (SUA) della Città metropolitana al fine di definire le forme di collaborazione e sinergia per costituire il sistema regionale degli appalti.

6. In materia di sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione, la Regione e la Città metropolitana collaborano, previa intesa, per la costruzione e lo sviluppo delle reti infrastrutturali, dei dati e dei servizi online.

7. Nel territorio della Città metropolitana le funzioni di cui all’articolo 4, comma 1, sono attribuite alla Città medesima, che le esercita ad ogni effetto in continuità con l’esercizio già di competenza della Provincia di Genova.