Disciplina statutaria


Lo Statuto della Città metropolitana di Firenze disciplina le funzioni nel Titolo II, precisamente negli articoli 5 – 9:

Art. 5 – Pianificazione strategica

1. La Città metropolitana di Firenze s’impegna a realizzare uno sviluppo territoriale, economico e sociale condiviso con i comuni e le realtà socio economiche del territorio.
2. Il Consiglio metropolitano adotta e aggiorna annualmente, sentita la Conferenza metropolitana, il piano strategico metropolitano triennale come atto di indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nell’area.
3. Nel piano strategico si definiscono i programmi generali, settoriali e trasversali di sviluppo nel medio e lungo termine per l’area metropolitana, individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il metodo di attuazione. Il piano strategico costituisce il quadro generale di riferimento per tutte le forme di pianificazione e programmazione della Città metropolitana.
4. L’attività della Città metropolitana e dei comuni che la costituiscono è oggetto di monitoraggio e valutazione in relazione agli obiettivi determinati nel piano strategico.
5. In relazione ai cambiamenti intervenuti e ai risultati conseguiti, il Sindaco metropolitano sottopone al Consiglio metropolitano le proposte di revisione e adeguamento del piano strategico.

Art. 6 – Piano territoriale della Città metropolitana

1. Il piano territoriale della Città metropolitana definisce le scelte per il governo del territorio nel medio e lungo termine, costituisce lo strumento di riferimento per la conoscenza ed interpretazione del territorio, della sua trasformazione, riqualificazione, conservazione e valorizzazione, per i sistemi insediativi-infrastrutturali e per quelli agricoli e ambientali, secondo quanto previsto dalla legislazione regionale.
2. Il piano territoriale della Città metropolitana costituisce lo strumento di riferimento per i piani di competenza dei comuni e dei loro strumenti regolativi, secondo quanto previsto dalla normativa regionale.
3. Il Piano è adottato e approvato dal Consiglio metropolitano, sentita la Conferenza metropolitana.

Art. 7 – Piano strutturale metropolitano

1. La Città metropolitana promuove tra i comuni che fanno parte dell’area metropolitana la formazione in convenzione del piano strutturale, o di parte di esso, ai sensi della vigente normativa regionale.

Art. 8 – Politiche di intervento

1. La Città metropolitana svolge tutte le funzioni stabilite dalla normativa vigente.

2. Nell’ambito delle funzioni attribuite dalla legge, la Città metropolitana:

a)  persegue, valorizzando la ricerca, l’innovazione e i rapporti con gli istituti di ricerca, la realizzazione delle condizioni strutturali e funzionali più favorevoli allo sviluppo economico e, particolarmente, all’insediamento e alla crescita delle imprese e delle attività produttive nell’area metropolitana, anche attraverso la realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche di interesse strategico;

b)  persegue le migliori condizioni di equità nello sviluppo sociale nelle diverse parti del territorio metropolitano, favorisce la razionalizzazione dei servizi anche attraverso un processo condiviso di ridefinizione degli ambiti distrettuali, e l’omogeneità nei livelli di prestazioni socio assistenziali. Il Consiglio metropolitano approva la “Carta generale dei servizi al cittadino” contenente i livelli minimi di servizio assicurati agli utenti;

c)  valorizza il patrimonio culturale, monumentale, artistico, archivistico, documentale e librario del suo territorio in tutte le sue forme, ampliando anche il collegamento informatizzato dei poli museali e delle biblioteche civiche di tutto il territorio metropolitano, e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie, la più ampia collaborazione con le Università e le altre istituzioni culturali;

d)  attiva politiche di promozione turistica, anche di ampia scala, in modo integrato con le politiche commerciali e di governo del territorio, assicurando il pieno coordinamento di tutte le attività svolte;

e)  riconosce la tutela dell’ambiente e del paesaggio, sostiene interventi e progetti di recupero ambientale e di contrasto dell’inquinamento atmosferico, acustico, idrico e tutte le misure idonee a garantire una gestione integrata delle politiche agricole, del sistema dei parchi e delle aree verdi, nonché delle politiche ittiche e venatorie;

f)  promuove il diritto allo studio ed alla formazione dei cittadini e la realizzazione di un sistema educativo che garantisca pari opportunità di istruzione, anche attraverso la realizzazione e la manutenzione di edifici scolastici adeguati;

g)  favorisce opportunità di occupazione e progetti formativi ai cittadini e una formazione professionale adeguata, perseguendo la qualità del lavoro in tutte le sue forme.

3. Per l’esercizio delle competenze di cui al comma 2 la Città metropolitana si attiva per l’acquisizione di risorse messe a disposizione dalla Regione e dalla Unione europea.
4. Le funzioni previste nel presente titolo e tutte le altre che saranno attribuite dalla legge alla Città metropolitana dovranno essere gestite nel rispetto dei principi enunciati nello statuto.

Art. 9 – Procedure partecipative

1. La Città metropolitana, prima della definitiva deliberazione da parte del Consiglio metropolitano degli atti di pianificazione strategica e territoriale, favorisce e promuove procedure di informazione e partecipazione che garantiscano la trasparenza delle attività di formazione degli stessi nelle forme e con le modalità disciplinate da apposito regolamento.


Le funzioni della città metropolitana nella legislazione regionale


La Regione Toscana ha proceduto al riordino delle funzioni amministrative provinciali, in base a quanto disposto dalla legge n. 56 del 2014, art. 1, co. 89-96, mediante l’approvazione della l.r. Toscana 3 marzo 2015, n. 22.

Alla Città metropolitana di Firenze è dedicato l’intero articolo 5:

Art. 5 – Città metropolitana di Firenze

1. La Regione Toscana provvede alla riforma della legislazione e degli atti della programmazione al fine di rafforzare il ruolo della Città metropolitana di Firenze quale ente di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei comuni che la compongono. La Regione e la Città metropolitana di Firenze stipulano intese per l’attuazione del programma regionale di sviluppo, al fine di determinare le principali azioni e i progetti di interesse della città metropolitana per il sostegno allo sviluppo economico e la dotazione infrastrutturale strategica del territorio. Le intese costituiscono il quadro delle iniziative programmatiche e degli interventi regionali volti al rafforzamento della competitività del territorio metropolitano. Le intese possono altresì intervenire per l’attuazione del piano strategico adottato dalla città metropolitana, per la parte del piano che è concertata con la Regione. Eventuali intese tra la Regione e i singoli comuni metropolitani devono essere comunque conformi al piano strategico, per la parte del piano concertata con la Regione.

2. E’ istituita la Conferenza Regione – Città metropolitana, il cui funzionamento è disciplinato da protocollo d’intesa sottoscritto, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco della Città metropolitana di Firenze. In sede di Conferenza sono sancite le intese di cui ai commi 1 e 7, e sono resi i pareri di cui al comma 3, lettera a), e comma 6, dopo opportuna informativa.

3. In materia di governo del territorio, ferme restando le competenze della città metropolitana stabilite dalla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), e in particolare dell’articolo 91, si applicano le seguenti disposizioni:

a) la proposta di piano di indirizzo territoriale (PIT) e le eventuali proposte di variante a detto piano sono adottate dalla Regione previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Firenze, che si esprime entro trenta giorni dalla comunicazione sui profili che riguardano il territorio della città metropolitana stessa. Decorso inutilmente il termine, la Regione procede all’adozione della proposta;

b) la città metropolitana può approvare, in luogo dei comuni o di parte di essi, il piano strutturale, a seguito di convenzione di cui all’articolo 20 della l.r. 68/2011 con i comuni interessati o per espressa previsione statutaria attributiva di detto potere, fermo restando che il piano territoriale della città metropolitana è lo strumento di pianificazione territoriale al quale si conformano le politiche della stessa città metropolitana, nonché i piani e i programmi di settore e gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale;

c) ove previsto dallo statuto, la città metropolitana può approvare direttive ai comuni per i piani operativi di loro competenza.

4. Per la redazione dei piani strutturali dei comuni ai sensi del comma 3, lettera b), la città metropolitana accede ai finanziamenti regionali di cui all’articolo 23, comma 15, della l.r. 65/2014 .

5. In materia di mobilità, la città metropolitana può, se lo statuto lo prevede, esercitare le funzioni di competenza dei comuni, diverse da quelle dell’articolo 2, comma 5.

6. In materia di formazione professionale, gli atti di indirizzo e di programmazione strategica regionale sono adottati previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Firenze, che si esprime entro trenta giorni dalla comunicazione sugli indirizzi che attengono alle azioni e agli interventi da svolgersi nel territorio della città medesima. Decorso inutilmente il termine, la Regione adotta l’atto di propria competenza.

7. In materia di sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione, la Regione e la Città metropolitana di Firenze collaborano, previa intesa, per la costruzione e lo sviluppo delle reti infrastrutturali e di una piattaforma unica informatica dei dati e dei servizi online.

8. Nel territorio della città metropolitana le funzioni di cui all’articolo 4, comma 1, sono attribuite alla città medesima, che le esercita a ogni effetto in continuità con l’esercizio già di competenza della Provincia di Firenze.

9. I comuni possono affidare alla città metropolitana, mediante convenzione di cui all’articolo 20 della l.r. 68/2011, l’esercizio delle funzioni in materia di viabilità e di edilizia scolastica.

10. L’esercizio da parte della città metropolitana delle funzioni comunali di cui ai commi 3, lettera b), 5 e 9 costituisce assolvimento dell’obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali per i comuni a ciò tenuti, per la parte delle funzioni fondamentali medesime ivi indicate.