Disciplina statutaria


Lo Statuto della Città metropolitana di Cagliari disciplina le funzioni nel Titolo II, precisamente negli articoli 3-6

Art. 3 – Pianificazione strategica

1. Il Piano Strategico del territorio e della comunità metropolitana costituisce atto fondamentale dell’Ente.
2. Il Consiglio metropolitano, su proposta del/della Sindaco/a, acquisito il parere obbligatorio della Conferenza metropolitana, approva il Piano Strategico Metropolitano come atto di indirizzo e azione per la Città Metropolitana e per l’esercizio delle funzioni dei Comuni che ne fanno parte.
3. La Città metropolitana, mediante l’approvazione e attuazione del Piano Strategico metropolitano, si impegna a realizzare le migliori condizioni per lo sviluppo economico, ambientale e sociale del proprio territorio e della Regione, in una ottica di equità, economicità, efficacia, efficienza ed etica e con particolare riferimento alla qualità dei servizi.
4. Nel piano strategico si definiscono gli indirizzi di programmazione, gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo nel medio e lungo periodo per l’area metropolitana, individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento, i tempi e il metodo di attuazione, modalità e strumenti di monitoraggio.
5. Il Piano strategico costituisce il quadro generale di riferimento per tutte le forme di pianificazione e programmazione della Città metropolitana.
6. In relazione ai cambiamenti intervenuti e ai risultati conseguiti, il/la sindaco/a metropolitano/a, acquisito il parere obbligatorio della Conferenza metropolitana, sottopone annualmente al Consiglio metropolitano le proposte di revisione e adeguamento del Piano strategico.

Art. 4 – Pianificazione Territoriale e governo del territorio

1. La città metropolitana esercita le funzioni di pianificazione e governo del territorio metropolitano, attraverso il Piano Territoriale di Coordinamento Metropolitano, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
2. Il Piano Territoriale di Coordinamento Metropolitano, redatto in coerenza con gli indirizzi e obiettivi del Piano Strategico Metropolitano, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione:

. costituisce lo strumento di riferimento per la conoscenza ed interpretazione del territorio, a partire dalla pianificazione urbanistica vigente;

. definisce le scelte per il governo del territorio nel medio e lungo termine;

. orienta, indirizza e coordina i processi di conservazione, riqualificazione trasformazione e valorizzazione dei sistemi insediativi, infrastrutturali e industriali, agricoli e produttivi, ambientali, paesaggistici e dei servizi, anche attraverso la identificazione di ambiti paesaggistici e di co- pianificazione intercomunale;

. gestisce in forma integrata le politiche del territorio e il loro coordinamento a livello sovracomunale, anche attraverso l’individuazione di zone omogenee per la gestione dei servizi;

. stabilisce, inoltre, indirizzi e obiettivi per l’attività di pianificazione e per l’esercizio delle funzioni dei Comuni compresi nel territorio metropolitano.

3. Il Piano Territoriale di Coordinamento Metropolitano costituisce il quadro di riferimento per la pianificazione urbanistica e di settore di competenza dei comuni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.4. La Città metropolitana persegue la migliore integrazione delle politiche e azioni dei comuni in materia di governo del territorio, tendendo alla massima armonizzazione dei regolamenti e delle procedure autorizzative per l’intera area metropolitana, anche attraverso il coordinamento e la cooperazione tra uffici competenti.5. Negli ambiti specifici di competenza, in conformità alla normativa vigente, il Piano Territoriale di Coordinamento Metropolitano ricomprende in un quadro unitario i contenuti e le funzioni della pianificazione di settore.
6. Il Piano è approvato dal Consiglio metropolitano, unitamente ai documenti di valutazione, acquisito il parere obbligatorio della Conferenza metropolitana.

Art. 5 – trasparenza e partecipazione 

1. I procedimenti di elaborazione e revisione del Piano strategico metropolitano e del Piano Territoriale di Coordinamento Metropolitano, si ispirano al principio di trasparenza e al metodo della partecipazione, prevedendo processi di sussidiarietà e co-pianificazione con i Comuni e gli altri Enti interessati e modalità di coinvolgimento delle forze economiche e sociali.

2. Un regolamento stabilisce le modalità di partecipazione dei portatori di interesse.

Art. 6 – Funzioni e politiche di intervento

  1. La città metropolitana di Cagliari persegue la realizzazione delle condizioni strutturali e funzionali più favorevoli ad uno sviluppo sociale, economico e culturale, finalizzato al benessere della collettività e delle generazioni future, attraverso:
  • la promozione di forme di gestione integrata dei sistemi naturalistico ambientali;
  • la verifica, la mitigazione e prevenzione delle situazioni di rischio idrogeologico ed il contenimento del consumo di suolo;
  • la rimozione degli ostacoli allo sviluppo ed alla crescita del capitale umano e delle intraprese economiche
  • la creazione di nuove opportunità di lavoro, attraverso la valorizzazione e messa a sistema delle risorse ambientali, culturali e umane e la formazione professionale legata ai settori economici della Città metropolitana;
  • il rafforzamento delle economie, coniugando tradizione e innovazione;
  • l’integrazione dei sistemi produttivi e la creazione di economie di filiera, assumendo la qualità come elemento caratterizzante
  • la pianificazione del sistema produttivo e commerciale, al fine di qualificare l’accessibilità e favorire una equa distribuzione dei servizi metropolitani;
  • la creazione di infrastrutture adeguate e la predisposizione di spazi per la produzione di beni e servizi e l’insediamento di imprese e start up;
  • l’organizzazione di un assetto urbano metropolitano conformato sui principali sistemi paesaggistico ambientali;
  • la promozione di politiche di rigenerazione urbana e il contrasto dei fenomeni di abusivismo e di uso improprio delle risorse ambientali e spaziali, anche mediante forme coordinate di controllo e tutela del paesaggio.
  • il risparmio e l’efficientamento energetico, la riduzione delle emissioni inquinanti e clima alteranti, la mitigazione degli impatti ambientali, nel rispetto degli indirizzi comunitari
  • l’organizzazione di un sistema efficiente ed integrato di trasporto pubblico collettivo metropolitano capace di favorire la diffusione di tutte le forme di mobilità sostenibile
  • la promozione della conoscenza dei fenomeni territoriali di interesse per la Città metropolitana, anche mediante l’istituzione di un osservatorio dedicato e la definizione di accordi per il coordinamento con istituti, enti, cittadini o loro associazioni ed altre città metropolitane;
  • l’organizzazione e gestione dei servizi integrati (ciclo dell’acqua, dei rifiuti e dell’energia) nel rispetto dei principi di efficienza, economicità e sostenibilità ambientale e socio-culturale;
  • l’organizzazione e la gestione dei servizi alla persona di rango metropolitano
  • il contrasto alla dispersione scolastica e la promozione del diritto allo studio, anche attraverso la qualificazione del sistema educativo e della ricerca.
  1. A tale scopo orienta le proprie politiche territoriali e promuove accordi con i Comuni e con le Unioni e altri Enti.

Le funzioni della città metropolitana nella legislazione regionale


La Regione Sardegna ha proceduto al riordino delle funzioni amministrative provinciali mediante l’approvazione della l.r. Sardegna, 4 febbraio 2016, n. 2.

Alla Città metropolitana di Cagliari sono dedicati gli artt. 17, comma quarto e 22:

Art. 17 – Istituzione della città metropolitana di Cagliari

(…)
4. Alla città metropolitana sono attribuite, oltre alle funzioni fondamentali ad essa proprie, le funzioni della Provincia di Cagliari per il proprio territorio, stabilite dalla presente legge o da altre leggi regionali, quelle attribuite alle unioni di comuni e quelle eventualmente attribuitele dai comuni che ne fanno parte.

(…)

Art. 22 – Funzioni della città metropolitana
1. La città metropolitana svolge le finalità istituzionali e le funzioni fondamentali attribuite dalla legge statale, oltre a quanto stabilito dall’articolo 17, comma 4.
2. La Regione, contestualmente alla ripartizione di cui all’articolo 18, assicura la soluzione dei conflitti, il riparto dei beni, e i rapporti patrimoniali e finanziari tra il Comune di Cagliari e i Comuni di Quartucciu, Elmas, Monserrato derivanti dalla mancata attuazione delle corrispondenti disposizioni della legge regionale 31 gennaio 1983, n. 7 (Ricostituzione in Comune autonomo con denominazione «Quartucciu» della frazione di Quartucciu del Comune di Cagliari), della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 46 (Costituzione in Comune autonomo con denominazione «ELMAS» della frazione di Elmas del Comune di Cagliari), e della legge regionale 18 novembre 1991, n. 36 (Costituzione in Comune autonomo con denominazione «Monserrato» della frazione di Monserrato del Comune di Cagliari).