Disciplina statutaria


Art. 12 – Pianificazione strategica

1. Il Consiglio metropolitano, sulla base di un parere della Conferenza metropolitana espresso secondo la procedura prevista dall’articolo 31 comma 5 del presente Statuto, approva e aggiorna annualmente il piano strategico metropolitano triennale, quale atto di indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei Comuni e delle Unioni di Comuni compresi nel territorio dell’area metropolitana, anche, e con particolare riferimento, all’esercizio di funzioni delegate o attribuite dalla Regione. Nel piano strategico si definiscono gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo nel medio e lungo termine per l’area metropolitana, individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il metodo di attuazione.

2. L’adozione e la revisione del Piano strategico si ispirano al principio di trasparenza e al metodo della partecipazione ai sensi dell’art. 8, comma 5.
3. L’attività della Città metropolitana, così come quella delle Unioni e dei Comuni compresi nel suo territorio, per quanto riguarda le attività previste nel piano strategico metropolitano, è oggetto di azioni periodiche di monitoraggio e di valutazione in relazione agli obiettivi determinati nel piano strategico.

4. In relazione ai cambiamenti intervenuti e ai risultati conseguiti, il Sindaco metropolitano sottopone al Consiglio metropolitano le proposte di revisione e adeguamento del Piano strategico.

Art. 13 – Ambiente e governo del territorio 

1. La Città metropolitana opera per aumentare la resilienza della propria area nei confronti di circostanze critiche e cambiamenti che svolgono effetti negativi in relazione al territorio e all’ambiente. A tale scopo predispone idonei strumenti di monitoraggio.

2. La Città metropolitana persegue politiche ambientalmente sostenibili al fine di salvaguardare i limiti di sicurezza che non devono essere superati dallo sviluppo delle attività economiche e umane.

3. La Città metropolitana, cura la migliore tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, naturali e paesaggistiche, come beni primari della collettività e delle generazioni future; persegue l’obiettivo dell’azzeramento del saldo del consumo di suolo anche favorendo metodi e sistemi di perequazione territoriale, nei termini stabiliti dal Piano territoriale generale metropolitano; promuove politiche di riqualificazione edilizia e rigenerazione urbana; promuove il risparmio energetico in ogni sua forma. Per l’attuazione di tali obiettivi promuove accordi con i Comuni e con le Unioni.

4. La Città metropolitana esercita funzioni di pianificazione territoriale, primariamente approvando il Piano territoriale generale metropolitano, che – in coerenza con gli indirizzi del Piano strategico – comprende la programmazione ed il coordinamento della mobilità, le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture di competenza della comunità metropolitana, le politiche ambientali sostenibili e di sviluppo insediativo e di edilizia sociale, l’individuazione, lo sviluppo e l’attuazione dei poli funzionali e industriali metropolitani, nonché tutti i contenuti assegnati ai Piani territoriali di coordinamento di competenza delle Province. In tali ambiti, il Piano territoriale generale ricomprende e sostituisce, in forma unitaria, i Piani di settore, in conformità con la normativa statale e regionale vigente. Il Piano territoriale fissa vincoli e obiettivi all’attività e all’esercizio delle funzioni dei Comuni compresi nel territorio metropolitano; nel rispetto di quanto previsto dalla legge, include contenuti strutturali dei Piani comunali e costituisce il quadro di riferimento per gli strumenti urbanistici comunali.

5. La partecipazione dei Comuni al procedimento di formazione del piano territoriale generale è disciplinata dal regolamento.

6. Ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto, la Città metropolitana persegue la migliore omogeneità e integrazione delle normative edilizie locali, tendendo alla massima armonizzazione dei regolamenti urbanistici ed edilizi per l’intera area metropolitana.

7. La Città metropolitana, negli atti di pianificazione e programmazione di propria competenza, persegue l’equità territoriale nella distribuzione delle risorse e delle opportunità nell’intero territorio metropolitano.

Art. 14 – Sviluppo economico, attività produttive e lavoro 

1. La Città metropolitana, allo scopo di perseguire la realizzazione delle condizioni strutturali e funzionali più favorevoli ad uno sviluppo economico sostenibile attento all’economia verde, equo e finalizzato alla piena occupazione e particolarmente all’insediamento, alla crescita e alla riconversione delle imprese e delle attività produttive nell’area metropolitana, promuove e assicura sostegno all’attività economica, di ricerca e innovazione e alla creazione di impresa, in materia di industria, commercio, artigianato, cooperazione, politiche agricole e sviluppo rurale, servizi e risorse turistiche, forme di economia sociale in coerenza con il piano strategico metropolitano.

2. La Città metropolitana, coordina lo svolgimento delle proprie funzioni in materia di sviluppo economico e del lavoro, con le politiche attive del lavoro e della formazione di competenza delle Unioni, dei Comuni e di altre istituzioni, al fine di valorizzare il capitale umano, la migliore occupazione e la conoscenza, anche promuovendo nuove relazioni industriali ed istituzionali, con particolare attenzione alle misure di welfare e di conciliazione dei tempi di vita.

3. La Città metropolitana si impegna a facilitare il rapporto fra Pubblica Amministrazione e sistema produttivo, semplificando le procedure e tutelando il diritto all’esercizio dell’attività economica unitamente al benessere dei cittadini.

Art. 15 – Sviluppo sociale, scuola e Università

1. La Città metropolitana promuove e coordina le politiche sociali ed abitative nelle diverse parti del territorio metropolitano secondo principi di equità, con particolare riferimento alle condizioni di accesso e fruizione dei servizi.

2. La Città metropolitana si impegna a promuovere politiche in grado di favorire la coesione e l’inclusione sociale con particolare attenzione alla lotta alla povertà. A questo scopo favorisce il coordinamento e l’integrazione fra servizi sociali e sanitari, con particolare riferimento alle categorie più fragili della popolazione.

3. La Città metropolitana individua nella qualità del sistema educativo scolastico e nella educazione permanente i fattori fondamentali di sviluppo sociale, culturale e professionale dei cittadini e opera, attraverso il sistema integrato, nell’ambito delle attribuzioni che le sono conferite, al fine di assicurare le condizioni più adeguate ed efficaci per lo svolgimento delle funzioni di istruzione e formazione.

4. Al fine di attivare politiche di sviluppo basate sulla conoscenza, sul trasferimento tecnologico e sull’innovazione, la Città metropolitana promuove la ricerca e la formazione in particolare attraverso la collaborazione con l’Università di Bologna e gli altri enti di ricerca valorizzando il ruolo e le potenzialità nel contesto economico e sociale del territorio.

5. La Città metropolitana individua, in collaborazione con l’Università di Bologna, le migliori condizioni per la distribuzione territoriale, le infrastrutture necessarie e la prestazione di adeguati servizi agli studenti.

6. La Città metropolitana programma il patrimonio edilizio delle scuole secondarie di secondo grado e ne cura la manutenzione direttamente o mediante convenzioni con le Unioni o con i Comuni.

Art. 16 – Cultura e turismo 

1. La Città metropolitana valorizza le attività e il patrimonio culturale pubblico e privato.

2. Promuove, nel rispetto dell’autonomia dei diversi soggetti, le attività culturali e creative, anche come filiere di sviluppo e di occupazione.

3. Attiva politiche di promozione turistica, anche in collaborazione con gli altri livelli istituzionali nonché con gli operatori privati.

Articolo 17 – Mobilità e viabilità 

1. La Città metropolitana promuove politiche di mobilità sostenibile attraverso le proprie funzioni di pianificazione e di coordinamento strategico di area vasta; in particolare promuove lo sviluppo e la piena attuazione del Servizio Ferroviario Metropolitano assunto come struttura portante dell’intero sistema della mobilità metropolitana e del trasporto pubblico locale integrato. Persegue la realizzazione di un unico bacino di programmazione, progettazione e gestione unitaria dei servizi pubblici di trasporto su gomma e su ferro. Attua politiche tese a rendere maggiormente competitivo il trasporto pubblico rispetto a quello privato.

2. La Città metropolitana è proprietaria della rete metropolitana della viabilità stradale che garantisce i principali collegamenti sovra comunali; ne gestisce la manutenzione e lo sviluppo, perseguendo in particolare l’obiettivo del miglioramento della sicurezza stradale; può definire con le Unioni e i Comuni programmi e servizi associati di manutenzione della rete viaria di rispettiva competenza.

Art. 18 – Servizi per i Comuni e le Unioni 

1. La Città metropolitana presta servizi e promuove attività a favore dei Comuni e delle Unioni d’intesa con questi. In particolare esercita le funzioni di centrale unica di committenza nonché di stazione appaltante e di vigilanza sulla fase di esecuzione dei contratti.


Le funzioni della città metropolitana nella legislazione regionale


La Regione Emilia Romagna ha proceduto al riordino delle funzioni amministrative provinciali, in base a quanto disposto dalla legge n. 56 del 2014, art. 1, co. 89-96, mediante l’approvazione della legge regionale n. 13 del 2015.

La legge “persegue l’obiettivo della riforma del sistema di governo territoriale […] attraverso la definizione di un nuovo ruolo dei livelli istituzionali e l’individuazione di nuove sedi per la governance multilivello, rafforzando gli strumenti di concertazione e co-decisione delle strategie politiche territoriali” (art. 1).

Alla Città metropolitana di Bologna è dedicato l’intero articolo 5:

Art. 5 – Ruolo e funzioni per il governo dell’area vasta metropolitana di Bologna. Intesa generale quadro Regione Città metropolitana di Bologna

1. La Città metropolitana di Bologna, quale ente di governo unitario del territorio metropolitano, svolge le funzioni ad essa assegnate dalle leggi statali e dalle norme di cui al titolo II della presente legge. Con successive leggi, la Regione adegua la propria legislazione di settore al ruolo istituzionale differenziato della Città metropolitana di Bologna, quale ente con finalità istituzionali generali volto alla cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano.

2. A tal fine, la Regione e la Città metropolitana di Bologna, sentite le Province, sulla base di una intesa generale quadro, danno avvio ad una sede istituzionale e di indirizzo per l’individuazione degli interventi legislativi e degli obiettivi programmatico-politici coerenti con il contenuto e le finalità del piano strategico metropolitano, nel perseguimento delle finalità attribuite a tale strumento dalla legge statale. In tale sede, con successivi atti di intesa, sono altresì individuate le specifiche altre funzioni da attribuire alla Città metropolitana di Bologna.

3. In sede di prima applicazione della presente legge, e a legislazione vigente, sono individuati prioritariamente le funzioni ed i compiti della Città metropolitana di Bologna riferiti alla promozione e al coordinamento dei sistemi di digitalizzazione, informatizzazione, dello sviluppo economico e sociale, della pianificazione territoriale e della mobilità e delle relative principali infrastrutture strategiche metropolitane. Nelle stesse materie, la presente legge individua i principi ed i criteri per la revisione della legislazione regionale di settore

4. In coerenza con l’articolo 1, comma 44, della legge n. 56 del 2014, concernente la definizione delle funzioni della Città metropolitana di Bologna, compete ad essa la cura dello sviluppo sociale ed economico territoriale, nonché la tutela e la valorizzazione ambientale del territorio metropolitano. La Città metropolitana di Bologna esercita la funzione di pianificazione territoriale generale, finalizzata alla definizione delle politiche di programmazione e pianificazione territoriale stabilite dal quadro generale di assetto territoriale regionale, nonché alla definizione dei contenuti strutturali della pianificazione urbanistica dei Comuni compresi nel territorio metropolitano.