Città metropolitana di Bari – Funzioni
Disciplina statutaria
Lo Statuto della Città metropolitana di Bari disciplina le funzioni nel Titolo II, precisamente negli articoli 7-12
Art. 7 – Costituzione di zone omogenee
1. La Città Metropolitana, tenuto conto delle identità ambientali, paesaggistiche, architettoniche, storico-culturali, rurali, archeologiche, rupestri e delle localizzazioni produttive, può istituire zone omogenee con le modalità previste dalla legge per l’assolvimento di specifiche funzioni ad essa delegate.
2. Con Regolamento il Consiglio Metropolitano disciplina il funzionamento degli organismi di coordinamento e le modalità di collegamento con gli organi della Città Metropolitana nonché le funzioni ad esse delegate.
Art. 8 – Pianificazione strategica metropolitana
- Il Consiglio Metropolitano adotta e aggiorna annualmente, sentita la Conferenza Metropolitana, il piano strategico metropolitano di durata triennale, come atto di indirizzo per l’ente e per i Comuni che ne fanno parte, anche con riferimento all’esercizio di funzioni delegate o attribuite dalla Regione.
- Nel piano strategico è definita la vocazione della Città Metropolitana nel rispetto delle identità dei territori suddivisi in zone omogenee.
- Il piano strategico individua inoltre gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo per l’area metropolitana, specificando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il metodo di attuazione.
- I procedimenti di adozione e revisione del piano strategico si ispirano al principio di trasparenza e al metodo della partecipazione, anche mediante il confronto con le organizzazioni pubbliche e private presenti sul territorio.
- Il piano strategico stabilisce inoltre le principali misure di tutela del patrimonio storico, artistico, culturale, naturalistico- ambientale e del paesaggio nonché i principi di assetto del territorio volti a ridurre e prevenire l’inquinamento. Persegue il contenimento del consumo del suolo.
- L’attività della Città metropolitana e quella dei Comuni in essa ricompresi e oggetto di monitoraggio e di valutazione con riferimento agli obiettivi determinati dal piano strategico. In base alle relative risultanze essi vengono rivisitati in sede di aggiornamento annuale.
- Il programma triennale dei lavori pubblici e la programmazione dei servizi pubblici locali, di cui alla normativa di settore vigente, si conformano alle priorità di intervento indicate nel piano strategico.
Art. 9 – Pianificazione territoriale generale metropolitana
1. La Città Metropolitana assicura le funzioni di pianificazione territoriale, in coerenza con la disciplina urbanistica della Regione Puglia e nel rispetto della normativa vigente, acquisendo le proposte di comuni singoli o associati. In particolare, la Città Metropolitana adotta il Piano Territoriale Metropolitano generale, che comprende e indica le infrastrutture di interesse metropolitano, le strutture di comunicazione e le reti di servizi che interessano e interagiscono sull’area territoriale della Città Metropolitana. Al fine di una corretta allocazione e funzionalità di tali infrastrutture e reti, il Piano Territoriale generale della Città Metropolitana costituisce il quadro di riferimento per i piani operativi di competenza dei comuni della Città Metropolitana.
2. Con apposito regolamento sono stabilite le modalità di partecipazione dei comuni dell’area metropolitana alla formazione della proposta del piano metropolitano da sottoporre all’adozione del Consiglio Metropolitano.
3. Il piano territoriale metropolitano ha anche valore ed effetti di piano territoriale di coordinamento ai sensi della normativa vigente.
4. Nella fase transitoria il Piano Territoriale generale metropolitano è adottato secondo la disciplina prevista per il piano territoriale di coordinamento provinciale del quale ha anche valore ed effetti.
Art. 10 – Regolamenti edilizi
1. La Città Metropolitana persegue I’armonizzazione dei regolamenti edilizi comunali anche mediante l’adozione di Linee Guida per la redazione degli stessi favorendo la realizzazione di regolamenti edilizi unici per zone omogenee.
Art. 11 – Sviluppo economico, attività produttive e infrastrutture
1. La Città Metropolitana persegue la realizzazione delle condizioni più favorevoli allo sviluppo economico sostenibile e all’insediamento e alla crescita di imprese e di attività produttive nell’area metropolitana, coerenti con la sua vocazione.
2. La Città Metropolitana promuove iniziative finalizzate a rendere omogenee le pratiche amministrative che riguardano l’esercizio di attività produttive, semplificando le procedure e favorendo la costituzione dello sportello unico metropolitano per le attività produttive.
3. La Città Metropolitana garantisce la viabilità e la mobilità nell’intero territorio metropolitano, nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio. Adotta il Piano Metropolitano della mobilità e del traffico, coerentemente con il Piano territoriale Generale. Il territorio della Città Metropolitana costituisce ambito unitario del trasporto pubblico.
4. La Città Metropolitana promuove e coordina sistemi innovativi di informatizzazione e di digitalizzazione degli Uffici comunali e metropolitani.
Art. 12 – Sviluppo sociale e culturale
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La Città Metropolitana persegue condizioni di equità, benessere sociale e coesione nella fruizione dei servizi nelle diverse parti del territorio metropolitano.
- La Città Metropolitana sostiene con idonee iniziative la scuola e le altre istituzioni culturali pubbliche e private presenti sul suo territorio e promuove la più ampia collaborazione con il sistema universitario.
- La Città Metropolitana favorisce e sostiene la cultura, lo sport e la promozione sociale, concertando e cooperando con gli enti e le istituzioni culturali, sportive e sociali del territorio. Assicura specifiche azioni per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e archeologico.
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La Città Metropolitana tutela l’infanzia e pone in essere idonee iniziative per garantire i diritti dei minori come previsti dalla legislazione europea.
Le funzioni della città metropolitana nella legislazione regionale
La Regione Puglia ha proceduto al riordino delle funzioni amministrative provinciali, in base a quanto disposto dalla legge n. 56 del 2014, art. 1, co. 89-96, mediante l’approvazione della l.r. Puglia 30 ottobre 2015, n. 31.
La legge “detta norme per garantire agli enti locali l’effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi al fine di favorirne, in ossequio al principio di sussidiarietà, l’assolvimento da parte dell’ente territorialmente e funzionalmente più vicino ai cittadini valorizzando l’autonomia degli enti locali, con particolare riferimento a quella normativa, chiarendone i rapporti con le fonti regionali” (art. 1).
Alla Città metropolitana di Bari è dedicato l’articolo 1, commi 4 e 6 :
Art. 1 – Principi e finalità
(…)
4. Alla Città metropolitana di Bari spetta il governo, la tutela e la valorizzazione del territorio metropolitano, la promozione del suo sviluppo sociale ed economico, la definizione della pianificazione urbanistica metropolitana generale, nonché le funzioni di cui all’articolo 1, comma 44, della legge 56/2014.
(…)
6. Con successiva legge si provvederà alla ricognizione della funzione in materia di trasporti in ambito territoriale delle Province e della Città metropolitana di Bari, nel rispetto del principio di media prossimità, ferma restando la pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, nonché l’autorizzazione e il controllo in materia di trasporto privato.