Art. 8
Partecipazione
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5. La Città metropolitana opera secondo un metodo di confronto con gli enti locali, le forme associative, le organizzazioni rappresentative delle categorie produttive e le organizzazioni sindacali presenti sul territorio metropolitano. In particolare, specifiche forme di confronto collaborativo sono adottate, nei modi previsti dal regolamento, nei procedimenti di elaborazione del piano strategico metropolitano e del piano territoriale generale.
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Art. 13
Ambiente e governo del territorio
1. La Città metropolitana opera per aumentare la resilienza della propria area nei confronti di circostanze critiche e cambiamenti che svolgono effetti negativi in relazione al territorio e all’ambiente. A tale scopo predispone idonei strumenti di monitoraggio.
2. La Città metropolitana persegue politiche ambientalmente sostenibili al fine di salvaguardare i limiti di sicurezza che non devono essere superati dallo sviluppo delle attività economiche e umane.
3. La Città metropolitana, cura la migliore tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, naturali e paesaggistiche, come beni primari della collettività e delle generazioni future; persegue l’obiettivo dell’azzeramento del saldo del consumo di suolo anche favorendo metodi e sistemi di perequazione territoriale, nei termini stabiliti dal Piano territoriale generale metropolitano; promuove politiche di riqualificazione edilizia e rigenerazione urbana; promuove il risparmio energetico in ogni sua forma. Per l’attuazione di tali obiettivi promuove accordi con i Comuni e con le Unioni.
4. La Città metropolitana esercita funzioni di pianificazione territoriale, primariamente approvando il Piano territoriale generale metropolitano, che – in coerenza con gli indirizzi del Piano strategico – comprende la programmazione ed il coordinamento della mobilità, le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture di competenza della comunità metropolitana, le politiche ambientali sostenibili e di sviluppo insediativo e di edilizia sociale, l’individuazione, lo sviluppo e l’attuazione dei poli funzionali e industriali metropolitani, nonché tutti i contenuti assegnati ai Piani territoriali di coordinamento di competenza delle Province. In tali ambiti, il Piano territoriale generale ricomprende e sostituisce, in forma unitaria, i Piani di settore, in conformità con la normativa statale e regionale vigente. Il Piano territoriale fissa vincoli e obiettivi all’attività e all’esercizio delle funzioni dei Comuni compresi nel territorio metropolitano; nel rispetto di quanto previsto dalla legge, include contenuti strutturali dei Piani comunali e costituisce il quadro di riferimento per gli strumenti urbanistici comunali.
5. La partecipazione dei Comuni al procedimento di formazione del piano territoriale generale è disciplinata dal regolamento.
6. Ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto, la Città metropolitana persegue la migliore omogeneità e integrazione delle normative edilizie locali, tendendo alla massima armonizzazione dei regolamenti urbanistici ed edilizi per l’intera area metropolitana.
7. La Città metropolitana, negli atti di pianificazione e programmazione di propria competenza, persegue l’equità territoriale nella distribuzione delle risorse e delle opportunità nell’intero territorio metropolitano.
Articolo 17
Mobilità e viabilità
1. La Città metropolitana promuove politiche di mobilità sostenibile attraverso le proprie funzioni di pianificazione e di coordinamento strategico di area vasta; in particolare promuove lo sviluppo e la piena attuazione del Servizio Ferroviario Metropolitano assunto come struttura portante dell’intero sistema della mobilità metropolitana e del trasporto pubblico locale integrato. Persegue la realizzazione di un unico bacino di programmazione, progettazione e gestione unitaria dei servizi pubblici di trasporto su gomma e su ferro. Attua politiche tese a rendere maggiormente competitivo il trasporto pubblico rispetto a quello privato.
2. La Città metropolitana è proprietaria della rete metropolitana della viabilità stradale che garantisce i principali collegamenti sovra comunali; ne gestisce la manutenzione e lo sviluppo, perseguendo in particolare l’obiettivo del miglioramento della sicurezza stradale; può definire con le Unioni e i Comuni programmi e servizi associati di manutenzione della rete viaria di rispettiva competenza.
Art. 31
La Conferenza metropolitana
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5. La Conferenza metropolitana esprime parere non vincolante in merito al Piano strategico metropolitano ai sensi dell’articolo 12 comma 1 e al Piano territoriale generale di cui all’articolo 13 comma 4.
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Art. 42
Continuità nell’esercizio delle funzioni
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2. Fino all’approvazione del Piano territoriale generale metropolitano, sono fatti salvi gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica in vigore nell’ambito provinciale.
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