Art. 8

Partecipazione

5. La Città metropolitana opera secondo un metodo di confronto con gli enti locali, le forme associative, le organizzazioni rappresentative delle categorie produttive e le organizzazioni sindacali presenti sul territorio metropolitano. In particolare, specifiche forme di confronto collaborativo sono adottate, nei modi previsti dal regolamento, nei procedimenti di elaborazione del piano strategico metropolitano e del piano territoriale generale.

Art. 13

Ambiente e governo del territorio

1. La Città metropolitana opera per aumentare la resilienza della propria area nei confronti di circostanze critiche e cambiamenti che svolgono effetti negativi in relazione al territorio e all’ambiente. A tale scopo predispone idonei strumenti di monitoraggio.

2. La Città metropolitana persegue politiche ambientalmente sostenibili al fine di salvaguardare i limiti di sicurezza che non devono essere superati dallo sviluppo delle attività economiche e umane.

3. La Città metropolitana, cura la migliore tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, naturali e paesaggistiche, come beni primari della collettività e delle generazioni future; persegue l’obiettivo dell’azzeramento del saldo del consumo di suolo anche favorendo metodi e sistemi di perequazione territoriale, nei termini stabiliti dal Piano territoriale generale metropolitano; promuove politiche di riqualificazione edilizia e rigenerazione urbana; promuove il risparmio energetico in ogni sua forma. Per l’attuazione di tali obiettivi promuove accordi con i Comuni e con le Unioni.

4. La Città metropolitana esercita funzioni di pianificazione territoriale, primariamente approvando il Piano territoriale generale metropolitano, che – in coerenza con gli indirizzi del Piano strategico – comprende la programmazione ed il coordinamento della mobilità, le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture di competenza della comunità metropolitana, le politiche ambientali sostenibili e di sviluppo insediativo e di edilizia sociale, l’individuazione, lo sviluppo e l’attuazione dei poli funzionali e industriali metropolitani, nonché tutti i contenuti assegnati ai Piani territoriali di coordinamento di competenza delle Province. In tali ambiti, il Piano territoriale generale ricomprende e sostituisce, in forma unitaria, i Piani di settore, in conformità con la normativa statale e regionale vigente. Il Piano territoriale fissa vincoli e obiettivi all’attività e all’esercizio delle funzioni dei Comuni compresi nel territorio metropolitano; nel rispetto di quanto previsto dalla legge, include contenuti strutturali dei Piani comunali e costituisce il quadro di riferimento per gli strumenti urbanistici comunali.

5. La partecipazione dei Comuni al procedimento di formazione del piano territoriale generale è disciplinata dal regolamento.

6. Ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto, la Città metropolitana persegue la migliore omogeneità e integrazione delle normative edilizie locali, tendendo alla massima armonizzazione dei regolamenti urbanistici ed edilizi per l’intera area metropolitana.

7. La Città metropolitana, negli atti di pianificazione e programmazione di propria competenza, persegue l’equità territoriale nella distribuzione delle risorse e delle opportunità nell’intero territorio metropolitano.

Articolo 17

Mobilità e viabilità

1. La Città metropolitana promuove politiche di mobilità sostenibile attraverso le proprie funzioni di pianificazione e di coordinamento strategico di area vasta; in particolare promuove lo sviluppo e la piena attuazione del Servizio Ferroviario Metropolitano assunto come struttura portante dell’intero sistema della mobilità metropolitana e del trasporto pubblico locale integrato. Persegue la realizzazione di un unico bacino di programmazione, progettazione e gestione unitaria dei servizi pubblici di trasporto su gomma e su ferro. Attua politiche tese a rendere maggiormente competitivo il trasporto pubblico rispetto a quello privato.

2. La Città metropolitana è proprietaria della rete metropolitana della viabilità stradale che garantisce i principali collegamenti sovra comunali; ne gestisce la manutenzione e lo sviluppo, perseguendo in particolare l’obiettivo del miglioramento della sicurezza stradale; può definire con le Unioni e i Comuni programmi e servizi associati di manutenzione della rete viaria di rispettiva competenza.

Art. 31

La Conferenza metropolitana

5. La Conferenza metropolitana esprime parere non vincolante in merito al Piano strategico metropolitano ai sensi dell’articolo 12 comma 1 e al Piano territoriale generale di cui all’articolo 13 comma 4.

Art. 42

Continuità nell’esercizio delle funzioni

2. Fino all’approvazione del Piano territoriale generale metropolitano, sono fatti salvi gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica in vigore nell’ambito provinciale.