Art. 7
Costituzione di zone omogenee
1. La Città Metropolitana, tenuto conto delle identità ambientali, paesaggistiche, architettoniche, storico-culturali, rurali, archeologiche, rupestri e delle localizzazioni produttive, può istituire zone omogenee con le modalità previste dalla legge per I’assolvimento di specifiche funzioni ad essa delegate.
2. Con Regolamento il Consiglio Metropolitano disciplina il funzionamento degli organismi di coordinamento e le modalità di collegamento con gli organi della Città Metropolitana nonché le funzioni ad esse delegate.
Art. 8
Pianificazione strategica metropolitana
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2. Nel piano strategico è definita la vocazione della Città Metropolitana nel rispetto delle identità dei territori suddivisi in zone omogenee.
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Art. 16
Attribuzioni del Consiglio Metropolitano
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2. Spettano al Consiglio Metropolitano le seguenti competenze fondamentali:… c. approvare la costituzione delle zone omogenee individuate, sentita la Conferenza Metropolitana;
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Art. 19
La Conferenza Metropolitana
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3. La Conferenza Metropolitana, con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Città Metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, adotta o respinge lo Statuto e le modifiche proposte dal Consiglio Metropolitano; a maggioranza dei due terzi dei componenti, approva la costituzione delle zone omogenee proposte, individuate dal Consiglio senza l’intesa con la Regione.
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Art. 25
Delega di funzioni della Città Metropolitana ai comuni dell’area
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3. All’attuazione della delibera consiliare provvede il Sindaco Metropolitano tramite la stipula di idonea convenzione tra la Città Metropolitana e i Comuni interessati o le zone omogenee. La convenzione stabilisce le modalità con le quali sono concretamente assegnate le eventuali risorse umane e strumentali nonché le condizioni e i vincoli che i comuni destinatari delle funzioni si impegnano a rispettare.
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Art. 26
Forme di collaborazione tra Città Metropolitana e comuni dell’area
1. La Città Metropolitana, anche con riferimento alla normativa regionale sull’esercizio associato di funzioni comunali, può stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni dell’area metropolitana o con i Municipi del Comune di Bari o con le zone omogenee, qualora costituite, ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi e funzioni, o per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.
2. Per lo svolgimento di funzioni, servizi o specifiche attività, la Città Metropolitana, le zone omogenee e i Comuni possono avvalersi reciprocamente dei propri uffici, in base a convenzioni che definiscono obiettivi, modalità, durata dell’avvalimento, disciplinando i rapporti finanziari tra le amministrazioni coinvolte.
3. Il procedimento è avviato su proposta del Sindaco, sentita la Conferenza Metropolitana, ed il provvedimento finale è approvato dal Consiglio Metropolitano. Il Sindaco Metropolitano procede alla stipula degli accordi o delle convenzioni o delle altre forme di intesa necessarie.