Attribuzioni degli organi di governo – Bologna
Sindaco metropolitano
In base allo Statuto (art. 33), il Sindaco metropolitano è l’organo responsabile dell’amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana. Inoltre, tale organo:
a) convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana;
b) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti;
c) propone al Consiglio gli schemi di bilancio, delle relative variazioni e dello schema di rendiconto di gestione;
d) attua gli indirizzi generali del Consiglio;
e) riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso;
f) nomina e designa i rappresentanti della Città metropolitana presso enti, aziende, società od organismi comunque denominati;
g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;
h) esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto;
i) adotta in via d’urgenza i provvedimenti di variazione di bilancio, secondo quanto previsto dall’articolo 175, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
Consiglio metropolitano
In base allo Statuto (art. 27), il Consiglio metropolitano è organo con funzioni normative e deliberative, nonché di indirizzo, programmazione e controllo sull’attività politico-amministrativa della Città metropolitana.
Inoltre, spettano al Consiglio metropolitano le seguenti competenze:
a) deliberare gli atti fondamentali che la legge riserva alla competenza dei Consigli co- munali, con particolare riferimento a regolamenti, piani e programmi;
b) proporre alla Conferenza metropolitana lo Statuto e le sue modifiche;
c) approvare gli atti di organizzazione dei servizi pubblici di ambito metropolitano;
d) adotta, su proposta del sindaco metropolitano, gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della Conferenza metropolitana e approvare le variazioni agli stanziamenti di competenza delle missioni e dei programmi;
e) approvare l’adesione e la partecipazione a istituti, associazioni e altre organizzazioni pubbliche e private, nonché il relativo recesso;
f) deliberare i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
g) definire le delimitazioni territoriali e le perimetrazioni di competenza della Città metropolitana;
h) adottare ogni atto che sia sottoposto dal Sindaco metropolitano;
i) esercitare le altre funzioni a esso attribuite dallo Statuto
Conferenza metropolitana
L’art. 31 dello Statuto stabilisce che “la Conferenza metropolitana è l’organo collegiale composto da tutti i Sindaci dei Comuni compresi nella Città metropolitana, con poteri propositivi, consultivi nonché deliberativi in relazione alla approvazione dello Statuto e delle modifiche statutarie, ai sensi dell’art. 1, commi 8 e 9, della legge n. 56/2014”.
Nello specifico, la Conferenza:
a) svolge funzioni consultive in relazione ad ogni oggetto di interesse della Città metropolitana, su richiesta del Sindaco o del Consiglio metropolitano;
b) approva il regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, potendo prevedere la costituzione di Commissioni permanenti o istituite per l’esame di specifiche questioni;
c) esprime parere non vincolante in merito al Piano strategico metropolitano ai sensi dell’articolo 12 comma 1 e al Piano territoriale generale di cui all’articolo 13 comma 4;
d) esprime parere non vincolante in merito agli schemi di bilancio proposti dal Sindaco e approvati dal Consiglio (art. 27, co. 2, lett. d))
e) esprime parere non vincolante in merito alla delega di funzioni della Città metropolitana ai Comuni o alle loro Unioni (art. 19, co. 2)
f) esprime parere non vincolante in merito al conferimento di funzioni alla Città metropolitana da parte dei Comuni o delle loro Unioni (art. 19, co. 2).