Art. 8 Partecipazione
- La partecipazione si svolge in via primaria presso i Comuni del territorio metropolitano, quali soggetti di prossimità a diretto contatto con i cittadini.
- La Città metropolitana sostiene e valorizza gli strumenti di partecipazione attivati dai Comuni, nei termini previsti dalla legge e dai rispettivi statuti.
- E’ compito degli organi metropolitani assicurare il collegamento tra le esperienze di partecipazione comunali e i processi decisionali della Città metropolitana, anche mediante la considerazione delle priorità emerse nei territori nell’ambito della pianificazione strategica.
- Un apposito regolamento disciplina le forme di consultazione e partecipazione della popolazione nella elaborazione delle politiche e nella verifica della loro attuazione. A tal fine si possono adottare anche modalità semplificate e informatiche.
Disciplina, inoltre, nel rispetto dei requisiti e delle modalità procedurali stabiliti dalla legge statale, la consultazione popolare tramite referendum su questioni di esclusiva competenza della Città metropolitana. - La Città metropolitana opera secondo un metodo di confronto con gli enti locali, le forme associative, le organizzazioni rappresentative delle categorie produttive e le organizzazioni sindacali presenti sul territorio metropolitano. In particolare, specifiche forme di confronto collaborativo sono adottate, nei modi previsti dal regolamento, nei procedimenti di elaborazione del piano strategico metropolitano e del piano territoriale generale.
- Il regolamento disciplina le ipotesi e le modalità di eventuale ricorso a dibattito pubblico per la realizzazione di opere pubbliche strategiche.
- I cittadini, singoli o associati, possono presentare agli organi della Città metropolitana istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi della comunità metropolitana, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al precedente comma.
- La Città metropolitana assicura le funzioni di difesa civica dei cittadini mediante convenzione con la Regione Emilia-Romagna, promuovendo l’adesione anche delle Unioni e dei Comuni.
Art. 12 Pianificazione strategica
- Il Consiglio metropolitano, sulla base di un parere della Conferenza metropolitana espresso secondo la procedura prevista dall’articolo 31 comma 5 del presente Statuto, approva e aggiorna annualmente il piano strategico metropolitano triennale, quale atto di indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei Comuni e delle Unioni di Comuni compresi nel territorio dell’area metropolitana, anche, e con particolare riferimento, all’esercizio di funzioni delegate o attribuite dalla Regione. Nel piano strategico si definiscono gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo nel medio e lungo termine per l’area metropolitana, individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il metodo di attuazione.
- L’adozione e la revisione del Piano strategico si ispirano al principio di trasparenza e al metodo della partecipazione ai sensi dell’art. 8, comma 5.
- L’attività della Città metropolitana, così come quella delle Unioni e dei Comuni compresi nel suo territorio, per quanto riguarda le attività previste nel piano strategico metropolitano, è oggetto di azioni periodiche di monitoraggio e di valutazione in relazione agli obiettivi determinati nel piano strategico.
- In relazione ai cambiamenti intervenuti e ai risultati conseguiti, il Sindaco metropolitano sottopone al Consiglio metropolitano le proposte di revisione e adeguamento del Piano strategico.
Art. 13
Ambiente e governo del territorio
…
- La Città metropolitana esercita funzioni di pianificazione territoriale, primariamente approvando il Piano territoriale generale metropolitano, che – in coerenza con gli indirizzi del Piano strategico – comprende la programmazione ed il coordinamento della mobilità, le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture di competenza della comunità metropolitana, le politiche ambientali sostenibili e di sviluppo insediativo e di edilizia sociale, l’individuazione, lo sviluppo e l’attuazione dei poli funzionali e industriali metropolitani, nonché tutti i contenuti assegnati ai Piani territoriali di coordinamento di competenza delle Province. In tali ambiti, il Piano territoriale generale ricomprende e sostituisce, in forma unitaria, i Piani di settore, in conformità con la normativa statale e regionale vigente. Il Piano territoriale fissa vincoli e obiettivi all’attività e all’esercizio delle funzioni dei Comuni compresi nel territorio metropolitano; nel rispetto di quanto previsto dalla legge, include contenuti strutturali dei Piani comunali e costituisce il quadro di riferimento per gli strumenti urbanistici comunali.
Art. 14
Sviluppo economico, attività produttive e lavoro
- La Città metropolitana, allo scopo di perseguire la realizzazione delle condizioni strutturali e funzionali più favorevoli ad uno sviluppo economico sostenibile attento all’economia verde, equo e finalizzato alla piena occupazione e particolarmente all’insediamento, alla crescita e alla riconversione delle imprese e delle attività produttive nell’area metropolitana, promuove e assicura sostegno all’attività economica, di ricerca e innovazione e alla creazione di impresa, in materia di industria, commercio, artigianato, cooperazione, politiche agricole e sviluppo rurale, servizi e risorse turistiche, forme di economia sociale in coerenza con il piano strategico metropolitano.
…
Art. 31
La Conferenza metropolitana
…
- La Conferenza metropolitana esprime parere non vincolante in merito al Piano strategico metropolitano ai sensi dell’articolo 12 comma 1 e al Piano territoriale generale di cui all’articolo 13 comma 4.
- La Conferenza metropolitana delibera con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.
Art. 43
Disposizione transitoria in tema di piano strategico
- Entro un anno dall’entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio metropolitano adotta il piano strategico ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, comma 44, lett. a) avvalendosi dei progetti individuati nel patto concordato il 9 luglio 2013 e nel relativo Piano strategico adottato in via volontaria e consensuale, aggiornando e integrando i contenuti e stabilendo le relative priorità.