Art. 8 Partecipazione

  1. La partecipazione si svolge in via primaria presso i Comuni del territorio metropolitano, quali soggetti di prossimità a diretto contatto con i cittadini.
  2.  La Città metropolitana sostiene e valorizza gli strumenti di partecipazione attivati dai Comuni, nei termini previsti dalla legge e dai rispettivi statuti.
  3. E’ compito degli organi metropolitani assicurare il collegamento tra le esperienze di partecipazione comunali e i processi decisionali della Città metropolitana, anche mediante la considerazione delle priorità emerse nei territori nell’ambito della pianificazione strategica.
  4. Un apposito regolamento disciplina le forme di consultazione e partecipazione della popolazione nella elaborazione delle politiche e nella verifica della loro attuazione. A tal fine si possono adottare anche modalità semplificate e informatiche.
    Disciplina, inoltre, nel rispetto dei requisiti e delle modalità procedurali stabiliti dalla legge statale, la consultazione popolare tramite referendum su questioni di esclusiva competenza della Città metropolitana.
  5. La Città metropolitana opera secondo un metodo di confronto con gli enti locali, le forme associative, le organizzazioni rappresentative delle categorie produttive e le organizzazioni sindacali presenti sul territorio metropolitano. In particolare, specifiche forme di confronto collaborativo sono adottate, nei modi previsti dal regolamento, nei procedimenti di elaborazione del piano strategico metropolitano e del piano territoriale generale.
  6. Il regolamento disciplina le ipotesi e le modalità di eventuale ricorso a dibattito pubblico per la realizzazione di opere pubbliche strategiche.
  7. I cittadini, singoli o associati, possono presentare agli organi della Città metropolitana istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi della comunità metropolitana, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al precedente comma.
  8. La Città metropolitana assicura le funzioni di difesa civica dei cittadini mediante convenzione con la Regione Emilia-Romagna, promuovendo l’adesione anche delle Unioni e dei Comuni.

Art. 12 Pianificazione strategica

  1. Il Consiglio metropolitano, sulla base di un parere della Conferenza metropolitana espresso secondo la procedura prevista dall’articolo 31 comma 5 del presente Statuto, approva e aggiorna annualmente il piano strategico metropolitano triennale, quale atto di indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei Comuni e delle Unioni di Comuni compresi nel territorio dell’area metropolitana, anche, e con particolare riferimento, all’esercizio di funzioni delegate o attribuite dalla Regione. Nel piano strategico si definiscono gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo nel medio e lungo termine per l’area metropolitana, individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento e il metodo di attuazione.
  2. L’adozione e la revisione del Piano strategico si ispirano al principio di trasparenza e al metodo della partecipazione ai sensi dell’art. 8, comma 5.
  3. L’attività della Città metropolitana, così come quella delle Unioni e dei Comuni compresi nel suo territorio, per quanto riguarda le attività previste nel piano strategico metropolitano, è oggetto di azioni periodiche di monitoraggio e di valutazione in relazione agli obiettivi determinati nel piano strategico.
  4. In relazione ai cambiamenti intervenuti e ai risultati conseguiti, il Sindaco metropolitano sottopone al Consiglio metropolitano le proposte di revisione e adeguamento del Piano strategico.

 

Art. 13
Ambiente e governo del territorio

  1. La Città metropolitana esercita funzioni di pianificazione territoriale, primariamente approvando il Piano territoriale generale metropolitano, che – in coerenza con gli indirizzi del Piano strategico – comprende la programmazione ed il coordinamento della mobilità, le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture di competenza della comunità metropolitana, le politiche ambientali sostenibili e di sviluppo insediativo e di edilizia sociale, l’individuazione, lo sviluppo e l’attuazione dei poli funzionali e industriali metropolitani, nonché tutti i contenuti assegnati ai Piani territoriali di coordinamento di competenza delle Province. In tali ambiti, il Piano territoriale generale ricomprende e sostituisce, in forma unitaria, i Piani di settore, in conformità con la normativa statale e regionale vigente. Il Piano territoriale fissa vincoli e obiettivi all’attività e all’esercizio delle funzioni dei Comuni compresi nel territorio metropolitano; nel rispetto di quanto previsto dalla legge, include contenuti strutturali dei Piani comunali e costituisce il quadro di riferimento per gli strumenti urbanistici comunali.

 

Art. 14
Sviluppo economico, attività produttive e lavoro

  1. La Città metropolitana, allo scopo di perseguire la realizzazione delle condizioni strutturali e funzionali più favorevoli ad uno sviluppo economico sostenibile attento all’economia verde, equo e finalizzato alla piena occupazione e particolarmente all’insediamento, alla crescita e alla riconversione delle imprese e delle attività produttive nell’area metropolitana, promuove e assicura sostegno all’attività economica, di ricerca e innovazione e alla creazione di impresa, in materia di industria, commercio, artigianato, cooperazione, politiche agricole e sviluppo rurale, servizi e risorse turistiche, forme di economia sociale in coerenza con il piano strategico metropolitano.

Art. 31
La Conferenza metropolitana

  1. La Conferenza metropolitana esprime parere non vincolante in merito al Piano strategico metropolitano ai sensi dell’articolo 12 comma 1 e al Piano territoriale generale di cui all’articolo 13 comma 4.
  2. La Conferenza metropolitana delibera con i voti che rappresentino almeno un terzo dei Comuni compresi nella Città metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

 

Art. 43

Disposizione transitoria in tema di piano strategico

  1. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio metropolitano adotta il piano strategico ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, comma 44, lett. a) avvalendosi dei progetti individuati nel patto concordato il 9 luglio 2013 e nel relativo Piano strategico adottato in via volontaria e consensuale, aggiornando e integrando i contenuti e stabilendo le relative priorità.