Art. 2

Territorio e sede

2.    All’interno del territorio della Città Metropolitana, in considerazione della sua complessa articolazione morfologica, geografica, demografica, storico-culturale, economica ed istituzionale, vengono individuate zone omogenee.

Art. 12

Pianificazione strategica

3.    Il Piano strategico triennale è adottato e aggiornato annualmente dal Consiglio Metropolitano, tenuto contro degli indirizzi della Conferenza metropolitana condivisi con le zone omogenee. Esso definisce gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo per l’area metropolitana, individuando le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento, i tempi e il metodo di attuazione.

Art. 13

Pianificazione territoriale

4.    Il Consiglio Metropolitano acquisito il parere vincolante della Conferenza dei Sindaci e delle zone omogenee, adotta e aggiorna il Piano del territorio metropolitano.

Art. 17

Tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio

3.    Per garantire la migliore realizzazione degli obiettivi di cui al comma precedente, la Città metropolitana favorisce la stipula di accordi con le zone omogenee, con i Comuni e con le Unioni di Comini.

Art. 39

Costituzione delle zone omogenee

  1. Nell’ambito della Città metropolitana sono ordinate istituzionalmente le comunità locali, costituite dalle popolazioni dei comuni di cui al successivo comma 2, aventi fra loro rapporti di stretta integrazione territoriale, economica, civile e sociale.
  2. Considerata l’estensione territoriale che connota la Città metropolitana, nonchè le diversità morfologiche, economiche e sociali ivi presenti, sono individuate come zone omogenee: l’Area dello Stretto, l’Area Aspromontana, l’Area Grecanica, l’Area della Piana, l’Area della Locride.
  3. Le zone omogenee sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio metropolitano, sentita la Conferenza metropolitana, che ne determina le delimitazioni.
  4. Le zone omogenee costituiscono articolazione operativa della Conferenza metropolitana e articolazione sul territorio delle attività e dei servizi decentrabili della Città metropolitana. Esse rappresentano l’ambito favorevole per l’organizzazione in forma associata di servizi comunali e per l’esercizio delegato di funzioni di competenza metropolitana.
  5. Possono essere istituiti presso le zone omogenee uffici comuni con le Amministrazioni comunali e le Unioni di Comuni.

 

Art. 40

Attribuzioni e funzioni delle zone omogenee

  1. Al fine di consentire una efficace partecipazione e condivisione dei Comuni al governo della Città metropolitana, le zone omogenee costituiscono articolazione per l’organizzazione in forma associata di servizi comunali e per l’esercizio delegato di funzioni di competenza metropolitana.
  2. Le zone omogenee esprimono pareri sugli atti del Consiglio metropolitano che le riguardano specificatamente e partecipano alla formazione condivisa del Piano Strategico e del Piano Territoriale metropolitano, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal regolamento sulle zone omogenee.
  3. Il Piano Territoriale e la pianificazione dei servizi pubblici locali assumono le zone omogenee come  punto di riferimento, dovendone contemperare le esigenze.
  4. Alle zone omogenee può essere attribuito o revocato l’esercizio di funzioni amministrative della Città metropolitana in forma decentrata, tenuto conto delle singole specificità territoriali, anche eventualmente attraverso avvalimento degli uffici delle Amministrazioni Comunali e delle Unioni di Comuni.
  5. Gli accordi possono, viceversa, prevedere la delega alla Città metropolitana dell’esercizio di funzioni proprie dei Comuni o delle loro Unioni.
  6. Il trasferimento delle funzioni avviene mediante delibera del Consiglio, su proposta del Sindaco metropolitano, preferibilmente verso Unioni di Comuni.
  7. Il Consiglio individua mediante propria delibera le risorse umane, finanziarie e strumentali connesse all’esercizio delle funzioni conferite, nel rispetto della legge, della contrattazione collettiva e del sistema di relazioni sindacali.
  8. All’attuazione della delibera consiliare provvede il Sindaco metropolitano tramite convenzione tra la Città metropolitana e le zone omogenee e/o i Comuni e le Unioni di Comuni, precisando la durata dei conferimenti e i compiti di coordinamento e vigilanza riservati alla Città metropolitana.
  9. Ai fini di un’ottimale organizzazione dei servizi sul territorio, la Città metropolitana sostiene e promuove, anche mediante l’impiego di proprie strutture e risorse umane, i processi di unione e di fusione tra i comuni delle singole zone omogenee, favorendo la progressiva aggregazione o semplificazione delle diverse forme associative tra i Comuni. Al fine di favorire tali processi possono essere stipulate convenzioni tra le zone omogenee contigue.
  10. Le azioni e gli interventi preordinati alla tutela del territorio, dell’ambiente e delle biodiversità saranno condotte in sinergia con l’Ente Parco Nazionale d’Aspromonte, in quanto soggetto preposto alla tutela ambientale e titolare al riguardo di specifiche prerogative in materia, ai sensi della legge quadro 394/1991. Il piano Territoriale Metropolitano terrà pertanto conto del piano adottato dal Parco.