Art. 7

Pianificazione strategica

  1. Il Consiglio metropolitano, acquisito il parere obbligatorio dell’Assemblea dei sindaci delle zone omogenee e il parere vincolante della Conferenza metropolitana, e sentite le realtà sociali, forma e adotta il Piano strategico metropolitano triennale. Il/la Sindaco/a metropolitano/a sottopone annualmente al Consiglio metropolitano le proposte di revisione e adeguamento del Piano strategico.
  2. Il Piano strategico è l’atto di indirizzo e di programmazione per lo sviluppo di carattere sociale, economico e ambientale del territorio metropolitano, nonché per l’esercizio delle funzioni dei Comuni e delle Unioni di Comuni, anche nell’esercizio di funzioni delegate o attribuite dalla Regione.
  3. Il Piano strategico definisce gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo per l’area metropolitana, individua le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento, i tempi e il metodo di attuazione, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale.
  4. Il processo di formazione del Piano strategico tiene conto dei principi di copianificazione e condivisione; può essere aggiornato anche per zone omogenee; periodicamente è oggetto di monitoraggio e verifica.
  5. I procedimenti di formazione, adozione e revisione del Piano strategico metropolitano si ispirano al principio di trasparenza e partecipazione, di equilibrate opportunità e risorse tra le zone omogenee.

 

Art. 20

Attribuzioni del Consiglio metropolitano

2. Il Consiglio metropolitano ha competenza sui seguenti atti fondamentali:…c) adozione di un piano strategico triennale del territorio metropolitano da sottoporre al parere 
vincolante della Conferenza metropolitana, acquisito il parere obbligatorio dell’Assemblea 
dei Sindaci delle zone omogenee; 
d) aggiornamento annuale del piano strategico triennale del territorio metropolitano, acquisito 
il parere obbligatorio dell’Assemblea dei sindaci delle zone omogenee e della Conferenza 
metropolitana;

Art. 24

Conferenza metropolitana

2.  La Conferenza metropolitana svolge funzioni consultive in relazione ad ogni oggetto di interesse della Città Metropolitana, su richiesta del/la Sindaco/a o del Consiglio metropolitano. Qualora il Consiglio metropolitano non intenda conformarsi al parere della Conferenza metropolitana è tenuto a darne adeguata motivazione.

3. In particolare la Conferenza metropolitana, esprime il parere vincolante sull’adozione del Piano Strategico e del Piano territoriale proposti dal Consiglio metropolitano, con i voti che rappresentino almeno la maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 27

Zone omogenee

2. Al fine di consentire una efficace partecipazione e condivisione dei comuni al governo della Città Metropolitana, le zone omogenee costituiscono articolazione operativa della Conferenza metropolitana.
Esse esprimono pareri sugli atti del Consiglio metropolitano che le riguardano specificatamente e partecipano alla formazione condivisa del Piano strategico e del Piano territoriale metropolitano, secondo modalità stabilite dal regolamento sulle zone omogenee.

Art. 34

Assistenza tecnico-amministrativa ai comuni in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica

  1. La Città Metropolitana, in base ai principi di sussidiarietà e adeguatezza, anche attraverso specifiche convenzioni, fornisce ai comuni e alle unioni dei comuni:
a) assistenza amministrativa, tecnica e cartografica alla formazione degli strumenti urbanistici e territoriali comunali e intercomunali, nonché alla pianificazione strategica; b) assistenza amministrativa, tecnica e cartografica per l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alla pianificazione territoriale e strategica sovraordinata e di settore.