Art. 12

Partecipazione ed eguaglianza

  1. La Città metropolitana sostiene e valorizza gli strumenti di partecipazione attiva anche attraverso la rappresentanza delle associazioni del territori.
  2. La Città metropolitana opera secondo il metodo del confronto e del rispetto con gli enti locali, le forme associative, le organizzazioni rappresentative delle categorie produttive e le organizzazioni sindacali presenti sul territorio metropolitano. Specifiche forme di confronto collaborativo sono adottate nei procedimenti di elaborazione del piano strategico metropolitano e del piano territoriale generale.

 

Art. 14

Organismi di partecipazione

3. Il Forum metropolitano propone un documento da considerare per la pianificazione strategica generale e al quale occorre fare obbligatoriamente riferimento nel documento strategico triennale e nel suo aggiornamento annuale.

Art. 26

Funzioni del Consiglio Metropolitano

  1. Il Consiglio metropolitano:
…o) approva a maggioranza assoluta dei componenti che rappresentino almeno la metà della popolazione della Città metropolitana e sentito il parere della Conferenza metropolitana, il Piano strategico, il Piano della mobilità metropolitana, il Piano rifiuti e il Piano territoriale generale;

Art. 30

Funzione consultiva della Conferenza metropolitana

  1. La Conferenza metropolitana esprime i pareri che le sono richiesti dal Consiglio Metropolitano. I pareri sono non vincolanti salvo che per la definizione degli ambiti territoriali delle zone omogenee.
  2. La Conferenza metropolitana esprime parere in merito al Piano strategico metropolitano e in ogni attività dal contenuto programmatorio.
  3. La Conferenza metropolitana esprime parere in merito alla pianificazione territoriale generale.
  4. Il parere della Conferenza metropolitana comporta l’obbligo di esplicita motivazione da parte del Consiglio Metropolitano qualora si intendano adottare provvedimenti difformi dal predetto parere.
  5. La Conferenza metropolitana, salvo che per la definizione degli ambiti territoriali delle zone omogenee, delibera con i voti che rappresentino almeno i 2/5 dei Comuni compresi nella Città metropolitana e il 40% della popolazione complessivamente residente.
  6. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in due sedute successive, da tenersi entro trenta giorni. Successivamente a tali sedute, anche nel caso in cui siano andate deserte, il Consiglio metropolitano può procedere all’adozione dei propri provvedimenti secondo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto.
  7. Per la partecipazione alla Conferenza metropolitana può essere conferita delega, in forma espressa, solo al Vice Sindaco dei singoli Comuni.

 

Art. 31

Pianificazione strategica

  1. Con la pianificazione strategica generale, la Città metropolitana individua la strategia complessiva di lungo periodo per lo sviluppo economico sociale della comunità metropolitana.
  2. Il confronto tra le zone omogenee contribuisce all’individuazione delle direttrici per l’azione degli organi metropolitani, con il coinvolgimento degli enti pubblici, delle forze economiche, delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle autonomie funzionali, dell’associazionismo e del terzo settore.
  3. In ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale, va perseguito il più efficace raccordo tra pubblico e privato per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo economico e sociale del territorio.
  4. Il Sindaco metropolitano deve garantire il periodico, costante confronto ed il rispetto del metodo partecipativo per l’individuazione delle direttrici di sviluppo.
  5. Nell’ambito della pianificazione strategica, il Consiglio metropolitano approva entro il 31 dicembre il Piano strategico triennale e, ogni anno, il suo aggiornamento. In esso sono fissate le priorità di intervento e le relative aspettative di risultato.
  1. L’approvazione avviene a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio al termine di una sessione dedicata nei due mesi precedenti alla definizione del Piano.
  2. Al Piano strategico si collegano il Bilancio di previsione ed il Piano territoriale.

 

Art. 32

Il piano strategico

  1. Il Consiglio metropolitano approva, acquisito il parere della Conferenza metropolitana e del Forum metropolitano, il piano strategico metropolitano come atto di indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei Comuni, delle Unioni di Comuni e delle zone omogenee, anche in relazione all’esercizio delle funzioni delegate o conferite dalla Regione.
  2. Nel piano strategico si fissano le azioni tese a definire l’orizzonte identitario e di crescita dell’area metropolitana, al fine di migliorare le condizioni di vita, di salute, di relazioni e di benessere dei cittadini.
  3. Per il perseguimento di tali obiettivi il Piano strategico garantisce e promuove, attraverso l’individuazione e la messa a sistema delle grandi opzioni di sviluppo, la salvaguardia del patrimonio naturalistico, paesaggistico e artistico, il risanamento dell’ambiente e del tessuto urbano, la valorizzazione delle eccellenze territoriali, l’ottimizzazione delle reti di comunicazione e dell’offerta dei servizi pubblici, il rafforzamento dei livelli di coesione e di integrazione sociale, il potenziamento della capacità attrattiva, di accessibilità e di relazioni dell’area metropolitana.
  4. Il Piano strategico comprende le azioni della Città metropolitana e del complesso delle amministrazioni pubbliche. Determina gli obiettivi degli organi della Città metropolitana.
  5. Il confronto e la collaborazione tra pubblico e privato è essenziale per le decisioni e per il 
finanziamento delle attività.
  6. Il bilancio di previsione della Città metropolitana è correlato nella sua impostazione al Piano 
strategico. Il conto consuntivo reca in allegato una relazione sui risultati dell’azione svolta nel corso dell’esercizio. La relazione costituisce la base per il successivo aggiornamento annuale del piano strategico.
  7. Per assicurare la partecipazione dei Comuni e delle Unioni di Comuni alla formazione e all’aggiornamento del Piano strategico possono essere fissate conferenze di programmazione.
  8. La Città metropolitana può coordinare la propria pianificazione con Comuni e Province contermini tramite processi di copianificazione su materie di interesse comune, finalizzati alla realizzazione di accordi di pianificazione.

 

Art. 34

Efficacia del Piano strategico

  1. Il Piano strategico costituisce il riferimento generale per l’azione della Città metropolitana in coerenza con la relazione programmatica del Sindaco metropolitano. Gli altri atti di pianificazione e gli atti di carattere generale della Città metropolitana mettono in evidenza con specifica motivazione le loro relazioni col Piano strategico.
  2. I Comuni e le Unioni di Comuni collaborano con la Città metropolitana nella pianificazione e attuazione dei progetti di interesse metropolitano disposti nel Piano strategico. Eventuali divergenze vanno decise con provvedimento del Consiglio metropolitano.
  3. Il Piano strategico rappresenta il riferimento per il finanziamento delle azioni dei Comuni da parte della Città metropolitana.

 

Art. 35

Pianificazione territoriale

  1. La Città metropolitana cura la pianificazione di coordinamento e la pianificazione territoriale generale del proprio territorio in relazione al Piano strategico e secondo la disciplina della legislazione regionale sul governo del territorio, mediante un unico atto di pianificazione denominato Piano territoriale metropolitano, che comprende una componente strutturale ed una componente operativa, con misure di perequazione territoriale.

 

Art. 48

Uffici e servizi

2. L’organizzazione amministrativa rispetta le priorità e gli obiettivi del Piano strategico